AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.23
Data decisione, Autorità:
15.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00023
Lugano
15 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile OA.97.98 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 9
ottobre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore, accertata l'invalidità del contratto
di compravendita, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
46'194.10 oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr.
24’661.95 oltre interessi a titolo di pagamento del prezzo della vendita e
mercede dell'appaltatrice;
Il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha accolto
l'azione principale per fr. 19’315.60 oltre interessi e la riconvenzionale per
fr. 18'742.30 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
24 gennaio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di ammettere integralmente la domanda
riconvenzionale;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del
23 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento
della propria impugnativa, con cui chiede che il giudizio pretorile sia
riformato nel senso della reiezione della domanda riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- se deve essere accolto l’appello adesivo
3.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto:
in fatto:
A. L’attore
afferma di avere acquistato dalla convenuta il 5 luglio 1995 una Toyota Supra
d'occasione (immatricolata nel 1989, 60'000 km percorsi) al prezzo di fr.
19'315.--.
La
vettura si sarebbe ben presto rivelata gravemente difettosa, il che avrebbe
indotto l'acquirente a effettuare indagini, dalle quali sarebbe risultato che
il precedente proprietario aveva acquistato il veicolo nel 1993 con una
percorrenza di 81'000 km e che egli stesso aveva circolato per almeno altri
10'000 km. Egli il 27 settembre 1995 avrebbe interpellato il venditore in
proposito, segnalando inoltre un elevato consumo d'olio, sintomo di precoce
usura del motore.
Il 5
dicembre 1995 la vettura è stata coinvolta in un incidente della circolazione a
__________, e ivi riparata a spese dell'assicuratrice RC del conducente responsabile
del sinistro. Nel gennaio del 1996 essa è poi stata trasportata dal TCS presso
il garage __________, ove è rimasta sino al mese di luglio, quando è stata
ritirata dalla convenuta.
Nel
frattempo le parti si sono incontrate presso il precedente patrocinatore
dell'attore, e in quell'occasione, il 20 dicembre 1995, la convenuta avrebbe
accettato di riprendersi il veicolo.
Con
scritto 27 giugno 1996 l'attore avrebbe quindi confermato l'avvenuta
risoluzione del contratto, ed infatti poco dopo, come detto, la convenuta
avrebbe ritirato la vettura.
Stante
l'avvenuto scioglimento del contratto, l'attore potrebbe pretendere la
restituzione del prezzo di fr. 19'315.--, il risarcimento delle riparazioni
pagate durante il periodo di utilizzo per fr. 2'119.15, delle spese di
immatricolazione di fr. 759.-- e il risarcimento dei costi ordinari di
manutenzione e il deprezzamento della vettura della moglie, utilizzata per 6
mesi a causa dell'indisponibilità della vettura acquistata, il tutto per fr.
46'193.50 oltre interessi.
B. Con
la risposta del 19 gennaio 1998 la convenuta si è opposta alla petizione,
sostenendo di avere acquistato la vettura con il motore rotto ma di averlo
fatto revisionare totalmente. Essa nel gennaio del 1995 avrebbe poi venduto la vettura
alla __________, società di pertinenza dell'attore, che la utilizzò per 6 mesi
senza riuscire a pagarla, così che la stessa fu rivenduta all'attore
personalmente per fr. 18'000.--. Contrariamente a quanto da lui affermato, il
procedente non avrebbe pagato fr. 17'000.-- del prezzo pattuito, e il saldo
dovuto sul prezzo ammonterebbe semmai a fr. 8'919.65.
Vera
sarebbe l'avvenuta manipolazione del contachilometri, ma la stessa non sarebbe
stata effettuata dalla convenuta, che ne sarebbe stata ignara.
Contestati,
di contro, gli asseriti difetti al motore, ed in particolare il consumo d'olio.
Mai, pertanto, l'attrice avrebbe accettato la rescissione del contratto, prova
ne sarebbe il fatto che l'attore trattenne per sé la licenza di circolazione, e
il ritiro della vettura da parte della resistente sarebbe avvenuto solo per
evitare ulteriori spese di parcheggio e per avere il veicolo a disposizione in
vista di eventuali perizie. Del resto, la vettura dopo l'incidente del dicembre
1995 avrebbe avuto un residuo danno al motore e non sarebbe stata in grado di
circolare.
Dal
profilo giuridico, la convenuta non avrebbe commesso dolo, non vi sarebbe
errore essenziale perché il prezzo pagato sarebbe stato conforme al valore
della vettura con motore revisionato, di modo che le pretese addotte sarebbero
nel complesso del tutto infondate.
Sarebbe
di contro l'attore ad essere debitore della convenuta del saldo del prezzo di
vendita di fr. 8'919.65, di cui fr. 3'000.-- già richiesti in via esecutiva e
fr. 5'919.65 oggetto di domanda riconvenzionale, così come fr. 18'742.30 per
pregresse riparazioni richieste a __________ da __________, ora fallita,
pretesa che l'attore avrebbe dichiarato di assumersi in solido con la società e
che la qui convenuta si sarebbe fatta cedere dall'avente diritto.
C. L'attore
si è opposto alla riconvenzionale, rilevando in particolare che l'impegno
solidale gli sarebbe stato carpito, pena l'impossibilità di accedere al veicolo
acquistato personalmente. Lo stesso sarebbe pertanto nullo ex art. 19 e 29 CO
non essendo stato assunto liberamente.
D. Le
parti hanno per il resto in seguito sostanzialmente confermato le proprie tesi
e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e constatato in
particolare che dalla perizia è emersa un'effettiva percorrenza di 120'000 km,
ha applicato al contratto di compravendita concluso dalle parti le norme in
materia di garanzia per i difetti, rilevando che la discrepanza circa la
dichiarata percorrenza del veicolo costituirebbe mancanza di una qualità
promessa, la quale, tempestivamente notificata, in concreto giustificherebbe
l'azione redibitoria di cui all'art. 208 CO, per il che l'attore potrebbe
postulare la rifusione del prezzo di vendita di fr. 19'315.60, non invece le
altre pretese addotte.
Quo alla
riconvenzionale, essa risulterebbe infondata al riguardo del saldo del prezzo
di vendita, mentre che sarebbe giustificata in ordine alla pretesa di fr.
18'742.30 oltre interessi di __________ nei confronti di __________, pretesa
ceduta all'attrice riconvenzionale e validamente assunta dall'attore
principale.
Dal che
l'accoglimento dell'azione principale per fr. 19'315.60 oltre interessi e della
riconvenzionale per fr. 18'742.30 oltre interessi.
F. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso della
reiezione della petizione e dell'integrale accoglimento della riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe considerato tempestiva la notifica dei difetti avvenuta il
27 settembre 1995, mentre che intempestiva sarebbe la rescissione del
contratto, avvenuta solo il 27 giugno 1996. Inoltre sarebbe stata a torto
accordata l'azione redibitoria all'attore, quando invece ricorrerebbero gli
estremi dell'applicazione dell'art. 207 cpv. 3 CO, avendo l'attore continuato
ad usare la vettura acquistata nonostante il difetto ed avendola egli
danneggiata nell'incidente del 5 dicembre 1995, comportamento dal quale
andrebbe appunto dedotta la sua rinuncia all'azione redibitoria.
Sarebbe
comunque errato il computo della pretesa attorea, non potendogli essere
attribuita la parte di prezzo non pagata, inoltre egli dovrebbe risarcire il
danno per sua parte causato alla vettura, che avrebbe un valore residuo di soli
fr. 1'000.--. Ingiustificata sarebbe pertanto anche la decisione di non
accogliere la domanda di condanna al pagamento del saldo del prezzo di vendita,
ed infine, per una svista, il Pretore, pur accogliendo in parte la domanda
riconvenzionale, avrebbe omesso di pronunciare in tale misura il richiesto
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo.
G. Con
l'appello adesivo l'attore censura la decisione di accogliere parzialmente la
domanda riconvenzionale, ribadendo la propria tesi secondo cui non sarebbe
possibile assumere debiti "a garanzia" senza sottostare alle
formalità previste per la fideiussione e senza precisare l'entità di tali
debiti. La firma quale debitore solidale sarebbe stata apposta solo per potere
ritirare la vettura, e non sarebbe sufficiente, nella sua forma assolutamente
generica, a fondare la sua responsabilità debitoria. Errato sarebbe comunque il
computo degli interessi.
H. Delle
osservazioni delle parti ai rispettivi gravami, dei quali è richiesta la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A giusta ragione il Pretore ha rilevato (consid. 1.1) che, per
costante giurisprudenza, l'acquirente che desidera dipartirsi dal contratto per
il caso di false indicazioni o assicurazioni circa la cosa venduta può
alternativamente far valere sia le azioni di cui agli art. 23 e segg. CO che
quelle di cui agli art. 197 e segg. CO (DTF 114 II 131).
Una volta
esercitato il diritto di scelta, il compratore è vincolato all'opzione cui ha
dato la preferenza: secondo il Tribunale federale si tratta infatti
dell'esercizio di un diritto formatore (DTF 108 II 104).
Conseguentemente anche il giudice è vincolato al tipo di azione scelto dall'avente
diritto (CCC 11 novembre 1987 e riferimenti), ragione per cui non può
essere condivisa l'impostazione del giudizio impugnato laddove, invocando
l'art. 87 CPC, che è derogato dai predetti principi sanciti dal diritto
federale, si discosta dalla chiara scelta operata dall'attore in favore delle
azioni di cui agli art. 23 e segg. CO, ed in particolare quella fondata
sull'errore essenziale (cfr. doc. G; scelta peraltro correttamente riconosciuta
dal Pretore: cfr. consid. 1.2), per esaminare la causa nell'ottica delle norme
sulla garanzia nel contratto di compravendita.
- Non
necessariamente le due azioni, legate a premesse differenti, devono condurre ad
un risultato differente, specie nel caso in esame in cui il Pretore ha
nondimeno concluso per l'annullamento del contratto.
Ed in
effetti, il caso che qui si verifica della vendita di una vettura con
l'indicazione di una percorrenza sensibilmente inferiore a quella effettiva,
che è in questo caso addirittura il doppio di quella apparente (doc. A: km 60'000;
perizia, pag. 6, non contestata a questo stadio della causa: km 120'000)
configura, dal punto di vista del compratore, una situazione di errore
qualificato su una circostanza di fatto (la percorrenza della vettura) che
oggettivamente e soggettivamente, in maniera chiaramente riconoscibile,
costituisce elemento determinante per la volontà di concludere l'acquisto.
Innegabilmente,
infatti, una vettura d'occasione con 60'000 km e una con 120'000 km percorsi
sono oggetti ben differenti nell'ottica di un potenziale acquirente, i quali
hanno ovviamente una diversa aspettativa di vita residua, potendosi in
particolare ragionevolmente ipotizzare che la vettura con solo 60'000 km
percorsi possa ancora essere utilizzata almeno su di un'eguale distanza (appunto
almeno sino a 120'000 km) senza richiedere importanti lavori di manutenzione,
mentre che chi acquista una vettura con 120'000 km prima di determinarsi vorrà
presumibilmente sapere se certi importanti lavori sono già stati eseguiti (p.
es. nel caso in esame si è presentato il problema al motore), in difetto di che
egli dovrà prendere in considerazione la verosimile ipotesi di dovervi
provvedere personalmente prima o poi.
Pertanto,
posto il principio che non ogni discrepanza sul chilometraggio costituisce
errore essenziale (si pensi ad esempio a 10'000 km invece di 15 o 20'000 km: si
tratta comunque di vetture quasi nuove), ben si può affermare che la differenza
tra 60'000 km e 120'000 km è di rilevanza tale da doversi ritenere viziata la
volontà di chi incorre in tale errore, tanto da doversi ammettere l'esistenza
di un errore essenziale giusta l'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (DTF 118 II
62, 114 II 139; II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG; Von
Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3.
edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Honsell, Basler Kommentar, 2.
edizione, n. 20-23 ad art. 24 CO).
Va perciò
confermata l'esistenza di una situazione in cui l'attore poteva dipartirsi dal
contratto, anche se per il vizio da volontà da lui invocato e non per la
difettosità dell'oggetto acquistato. Di conseguenza anche le censure dei
ricorrenti dovranno essere esaminate nell'ottica dell'azione fondata
sull'errore essenziale, non potendo questa Camera prescindere dalla corretta
applicazione del diritto federale.
I Sull'appello
principale
- La
prima censura della convenuta al giudizio impugnato verte sulla pretesa
tardività della rescissione del contratto, che sarebbe stata pronunciata
dall'acquirente solo il 27 giugno 1996.
Si tratta
di censura manifestamente infondata: posto che la stessa convenuta situa la
notifica del difetto, ritenuta tempestiva (che equivale perciò alla notifica
dell'errore appena scoperto), al 27 settembre 1995, ne consegue che
l'acquirente disponeva di un anno a partire da quella data per comunicare
l'intenzione di sciogliere il contratto (art. 31 CO), termine ampiamente
rispettato con la predetta comunicazione del 27 giugno 1996.
A titolo
abbondanziale si rileva che la censura sarebbe infondata anche in applicazione
degli art. 197 e segg. CO visto che, posta la tempestività della notifica del
difetto del 27 settembre 1995 -circostanza che la convenuta non contesta- al 27
giugno 1996 non era ancora trascorso un anno dalla consegna dell'oggetto (la
stipula del contratto è del 5 luglio 1995), con il che anche il termine di cui
all'art. 210 CO risulta ossequiato.
- La
successiva censura della convenuta attiene alla mancata applicazione in suo
favore dell'art. 207 cpv. 3 CO, ma l'argomentazione appare irrimediabilmente superata
dal fatto che l'intero capitolo riguardante i diritti di garanzia del
compratore risulta inapplicabile per il motivo che il contratto è stato
rescisso in conseguenza di un errore essenziale (cfr. consid. 1 e 2).
Le
doglianze della convenuta, prima che infondate, si rivelano perciò in questo
caso prive d'oggetto, non esistendo nella sistematica delle norme in tema di
vizio di volontà una norma -non in particolare l'art. 31 CO- che consenta di
dedurre, come l'art. 207 cpv. 3 CO, la rinuncia dell'avente diritto a
richiedere la rescissione del contratto e che impedisca perciò che tale
risultato si verifichi.
La
facoltà del contraente in errore di recedere dal contratto è in effetti
limitata solo dal principio dell'affidamento, espressamente richiamato
dall'art. 25 cpv. 1 CO, la cui violazione va però ammessa unicamente qualora la
rescissione del contratto costituisca
l'esercizio di un diritto privo di ogni utilità, oppure quando vi sia
sproporzione manifesta tra gli interessi delle parti (DTF 123 III 200),
situazione che in concreto è ben lungi dal verificarsi.
Riservate
rimangono evidentemente le pretese risarcitorie di chi si vede rescisso il
contratto (esplicito l'art. 26 CO), ma la convenuta ha impostato la propria
causa sulla negazione dell'ipotesi del venire meno del contratto, senza
allegare e dimostrare eventuali sue pretese risarcitorie, quali ad esempio
quelle legate all'uso o all'abuso della vettura da parte dell'acquirente dopo
la scoperta dell'errore, sicché la circostanza, ammessa e non concessa una
responsabilità dell'acquirente nel senso inteso dalla convenuta, si rivela in
definitiva ininfluente ai fini del computo in questa procedura delle rispettive
posizioni di dare e avere.
- Per
l'ipotesi, verificatasi, della conferma (seppure per altro motivo) del giudizio
sulla caducità del contratto, la convenuta chiede di non dovere essere astretta
alla restituzione di quella parte del prezzo che essa non ha incassato, il che
è di principio sicuramente corretto, dovendosi per principio restituire solo le
prestazioni effettivamente ricevute (Honsell, opera citata, n. 15 ad
art. 31 CO), di modo che nuovamente errato risulta il giudizio impugnato
laddove condanna la convenuta alla restituzione dell'intero prezzo di vendita,
atteso che lo stesso attore ha riconosciuto di avere pagato solo complessivi
fr. 17'080.35 (petizione, punto 1, pag. 2: fr. 8'000.-- + fr. 8'080.35 + fr.
1'000.--) e non perciò l'intero prezzo (cfr. doc. 1; replica, pag. 3).
La
convenuta (risposta, punti 16-19, pag. 3) ha contestato di avere ricevuto tale
importo, negando in particolare che sia avvenuto il versamento a contanti
previsto dal contratto e reclamando in via riconvenzionale la differenza a
proprio favore.
A torto,
in quanto da un lato il contratto doc. A vale quale apparente ricevuta
dell'importo a contanti di fr. 10'000.-- ("Acc. pagato contanti Fr
10'.000,00"), e pertanto la convenuta non può disporre di prove del
proprio asserito credito residuo, se non della predetta ammissione dell'attore,
limitatamente però a fr. 2'235.25 (ovvero fr. 19'315.60 ./. fr. 17'080.35);
d'altro lato con la firma del contratto la convenuta risulta chiaramente avere
ceduto ogni diritto a lei spettante alla __________, di modo che essa, a
maggior ragione, nulla può reclamare dall'acquirente.
Ne
consegue comunque che il credito dell'attore va limitato alla sola parte del
prezzo di vendita effettivamente pagato, che l'attore medesimo quantifica in
fr. 17'080.35, per il che il gravame principale merita su questo punto parziale
accoglimento.
- Risolta
la questione del computo del prezzo, la convenuta tenta di prevalersi dei danni
che l'attore avrebbe arrecato alla vettura, ridotta a suo dire a relitto, ma,
come si è detto (consid. 4, in fine), il tema non è stato oggetto delle indispensabili
allegazioni in tal senso nella fase dello scambio degli allegati introduttivi,
avendo la convenuta sposato l'errata tesi per cui il contratto sarebbe stato
valido, ed essendosi perciò -coerentemente- disinteressata della situazione
della vettura, a mente sua di pertinenza dell'acquirente.
Il tema,
sollevato per la prima volta a questo stadio della causa, risulta perciò
irricevibile (art. 321 CPC).
- Corretto
è da ultimo il rilievo dell'appellante dell'omissione da parte del Pretore di
levare l'opposizione interposta dall'attore al precetto esecutivo intimatogli
nel giudizio sulla riconvenzionale.
II Sull'appello
adesivo
- Il
gravame dell'attore verte sulla decisione del Pretore di ritenere per lui
vincolante in assenza di atto pubblico, necessario per la fideiussione, la
sottoscrizione quale "debitore solidale" degli impegni della fallita
__________ nei confronti di __________, incontestatamente ammontanti a fr.
18'742.30 e ceduti alla qui convenuta (doc. 27 e 28).
Le
censure del ricorrente sono del tutto infondate: con ogni evidenza egli con la
firma in questione ha inteso assumere il debito di __________ in via cumulativa
con la debitrice precedente, istituto non esplicitamente regolato dal codice
delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in concreto l'attore) promette
al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere
l’intenzione di liberarlo (II CCA 9 gennaio 1998 in re C./G., 27
novembre 1997 in re C. SA/S.; Honsell, opera citata, n. 2 ad art. 176
CO), atto per il quale non vi è necessità di rispettare precetti di forma (Honsell,
opera citata, n. 7 ad art. 176 CO), di modo che l’assuntore risponde in via
solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale
(art. 143 CO; DTF 111 II 278).
A tale
soluzione conduce in effetti la dichiarazione dell'attore di obbligarsi
solidarmente con __________: stante il chiaro testo della clausola
sottoscritta, limitata appunto alla professione di debito, non si vede come la
stessa potrebbe essere soggetta ad interpretazione nel senso, più favorevole al
debitore, di una fideiussione. Del resto, le condizioni della stipula, per
quanto note, sembrano escludere siffatta soluzione: lo scopo perseguito in quel
frangente dal creditore era manifestamente quello di vedere il qui attore
affiancare la debitrice precedente, persona giuridica di dubbia solvibilità in
notevole ritardo con ritardo delle molte fatture di cui al doc. 27,
nell'impegno al pagamento del proprio credito; nulla depone in senso contrario,
e difatti l'attore nulla ha saputo allegare in favore dell'asserita pattuizione
di un impegno accessorio necessitante la forma autentica.
L'attore
si è infatti limitato ad appigliarsi alla pretesa genericità dell'atto, che non
menziona l'importo del debito assunto, disattendendo, con l'inconferente
invocazione degli art. 19 CO e 27 CC e la citazione di DTF 113 II 163 e
112 II 433, che l'ammontare del debito gli era perfettamente noto per essere
stato amministratore della società debitrice (doc. 33) e l'estensore della
lettera doc. 28 con cui riconosceva il debito e, "dopo numerosi
colloqui", prometteva dei pagamenti rateali.
- L'attore
solleva infine delle contestazioni in tema di interessi.
Dapprima
egli sostiene che il loro termine di decorrenza sarebbe errato, ma la censura,
priva di qualsivoglia motivazione in fatto o in diritto, risulta di primo
acchito irricevibile.
In
seguito egli sostiene che in caso di fallimento essi non decorerebbero più, il
che è esatto per il caso di __________ ma non per lui, debitore solidale,
ovvero anch'egli debitore della medesima obbligazione.
Vero è
infatti che secondo l'art. 144 cpv. 2 CO tutti i debitori restano obbligati
finché sia estinta l'intera obbligazione (Honsell, opera citata, n. 5 ad
art. 144 CO), ed è pacifico che l'obbligazione pecuniaria è produttiva di
interessi moratori fino al momento dell'adempimento (art. 104 CO), l'attore non
risponde pertanto di interessi altrui da lui assunti, ma degli interessi di
mora decorrenti dall'8 ottobre 1995 (doc. 29) sul debito da lui assunto il 14
luglio 1995 (doc. 28).
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame
principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
24 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 17'080.35 oltre interessi al 5% dal 3
gennaio 1997.
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di Mendrisio.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla
quale l’attore rifonderà fr. 800.-- per parte di ripetibili.
3./4./5.
Invariati
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a l
e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 mentre che per 1/10
sono a carico di __________, al quale la convenuta rifonderà fr. 1’000.-- per
ripetibili di appello.
III. L'appello
adesivo 23 febbraio 2001 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a l
e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla convenuta 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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