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Numero d'incarto:
12.2001.207
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00207
Lugano
9 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 21 dicembre 2001 di
rappr. dall' avv. __________
nei confronti della decisione 14 dicembre 2001 della
che respinge il ricorso 7/10 settembre 2001 avverso la
decisione 30 agosto 2001 dell'Ufficio del registro di commercio del Distretto
di Lugano che conferma lo scioglimento della società __________.
Avendo l'Autorità cantonale di vigilanza e l'Ufficio
del registro di commercio di Lugano postulato, con osservazioni 9 gennaio 2002,
la reiezione del ricorso.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
dell'incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che il
tenitore dell'Ufficio del registro di commercio di Lugano, dopo aver appreso
che la __________ non aveva più un recapito legale alla sua sede statutaria di
__________, l'ha invano diffidata, con lettera-raccomandata 9 aprile 2001 ai
signori __________ socio gerente, e __________, socio, a ripristinare la
situazione legale;
che, di
conseguenza, il 22 maggio 2001 ha dichiarato la società sciolta d'ufficio
dandone comunicazione ai soci e avvertendoli che lo scioglimento sarebbe stato
revocato se, entro tre mesi dallo stesso, la situazione legale fosse stata
ristabilita ossia fosse stato comunicato il nuovo recapito della società;
che
l'iscrizione dello scioglimento è stata pubblicata sul FUSC no. __________ del
__________;
che il 24
agosto 2001 l'avv. __________ chiedeva all'Ufficio del registro di commercio
una proroga del termine di tre mesi per "la presentazione dell'istanza di
trasferimento sede";
che, con
decisione 30 agosto 2001, il tenitore dell'Ufficio del registro di commercio
rifiutava la chiesta proroga e, costatato che il termine di tre mesi era
trascorso infruttuoso, confermava lo scioglimento della __________, lo stesso
non potendo più essere revocato;
che il
ricorso avverso questa decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza
sul registro fondiario e di commercio con pronuncia del 14 dicembre contro la
quale i ricorrenti si aggravano, ora, a questa Camera del Tribunale d'appello;
che essi
ritengono come la decisione impugnata rappresenti un eccesso di formalismo in
urto con il principio della proporzionalità poiché al momento in cui la società
era priva di recapito la stessa nemmeno era attiva commercialmente;
che
inoltre il termine di tre mesi dovrebbe decorrere dal 29 maggio 2001, trascorso
il periodo di giacenza della raccomandata che non sarebbe mai stata notificata
alla società proprio perché priva di recapito, o meglio ancora dal __________,
data della pubblicazione sul FUCT;
che, in
questi termini, il ristabilimento della situazione legale sarebbe stato
annunciato al Registro di commercio con la domanda di concessione di proroga
del 24 agosto 2001;
che
l'Autorità di vigilanza ed il Registro di commercio di Lugano hanno chiesto la
reiezione del ricorso;
che dagli
atti appare ancora come, con rogito del notaio __________ del 28 agosto 2001,
la __________ ha trasferito la propria sede sociale da __________ a __________ e
che ne ha chiesto l'iscrizione a Registro di commercio, indicando il nuovo
recapito a __________, con istanza di stessa data giunta all'Ufficio il 10
settembre 2001;
che il
termine di tre mesi, che segue l'iscrizione dello scioglimento della società, entro
il quale la dissoluzione può essere revocata se la situazione legale è
ripristinata (art. 86 cpv. 3 ORC) è un termine di perenzione entro il quale non
solo bisogna ristabilire la situazione legale ma bisogna anche portarla a
conoscenza dell'Ufficiale del registro affinché abbia ad operare le necessarie
iscrizioni (DTF 126 III 283; C. Meisterhans, Widerruf wegen
Verlusts des Rechtdomizils am statutarischen Sitz ausgesprochenen Auflösung
einer Aktiengesellschaft in SZW 6/2000, 302);
che, con
il decorso di questo termine, la procedura di scioglimento d'ufficio è
terminata e chiusa e la legge non prevede la possibilità di riaprire la
procedura o di revocare lo scioglimento (C. Meisterhans, op. cit.);
che il
termine di tre mesi inizia a decorrere quando la decisione di scioglimento è
nota alla società, rispettivamente ai suoi organi o dal momento in cui è
pubblicata nel FUSC (mentre è indifferente la successiva pubblicazione anche
sul FUCT);
che, nel
caso concreto, la comunicazione dell'iscrizione dello scioglimento della
__________ è stata inviata al socio gerente __________ (e non evidentemente
alla società di cui non era noto l'indirizzo percui non si può parlare, come
fanno i ricorrenti, di mancata notifica e di giacenza postale) con lettera raccomandata
del __________ e pubblicata sul FUSC del __________ seguente;
che,
nella migliore delle ipotesi per i ricorrenti (qualora la raccomandata
indirizzata al socio gerente non fosse stata ritirata oppure ritirata alla
scadenza del periodo di sette giorni di giacenza postale, ma una tale ipotesi
non è nemmeno sostenuta nel ricorso), il termine ha iniziato a decorrere il 29
maggio 2001 ed è scaduto il 29 agosto 2001;
che il
__________ la società ha provveduto a trasferire la sede sociale (rogito 891
del notaio __________) ma la relativa richiesta d'iscrizione, con l'indicazione
del nuovo recapito, è giunta all'Ufficio del registro di commercio solo il 10
settembre successivo;
che la
domanda di proroga del 24 agosto 2001 non può, con tutta evidenza,
rappresentare comunicazione di ripristino della situazione legale poiché la
stessa non indica nessun nuovo recapito della società ed è, del resto,
precedente all'atto di trasferimento della sede societaria che ha comportato la
creazione del nuovo recapito in quel luogo;
che in
queste condizioni il ripristino della situazione legale è avvenuto tardivamente
e lo scioglimento della società non poteva più essere revocato;
che per
gli argomenti riguardanti il preteso eccesso di formalismo si rinviano i ricorrenti
alla lettura del consid. 3c bb) della DTF 126 III 283 che richiama la sentenza
del Tribunale federale, non pubblicata, del 15 novembre 1996 la quale
respingeva le critiche di formalismo e di violazione del principio della
proporzionalità in un caso simile, poiché non vi è posto per un apprezzamento
tra l'interesse formale del registro e quello della società;
Per i quali motivi
visti gli art. 86 cpv. 3 e 88a ORC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso 21 dicembre 2001 del notaio avv. __________ e di
__________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono
a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
-
Ufficio
del registro di commercio di Lugano
-
Ufficio
federale del registro di commercio, Berna (art. 103 litt. b
seconda
frase OG)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la
presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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