AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.193
Data decisione, Autorità:
17.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00193
Lugano
17 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00018 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
22 novembre 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale la parte attrice ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 39'631.20 oltre interessi al
7.5% dal 3 maggio 2000 (saldo della mercede d’appalto) mentre il convenuto, con
risposta e domanda riconvenzionale 7 febbraio 2001, ha chiesto l’integrale
reiezione della petizione e la condanna di controparte a corrispondergli
l’importo di fr. 11'256.55 oltre interessi al 5% a varie scadenze,
e nella quale il Pretore, con decisione 6 novembre
2001, ha respinto la petizione ed ha accolto la domanda riconvenzionale per
acquiescenza.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 27
novembre 2001, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di
accogliere la petizione per fr. 14'827.75 oltre interessi al 7,5% a far tempo
dal 28 agosto 2000, mentre non impugna la sentenza relativamente
all’accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con osservazioni 11 gennaio 2002 l'attore postula la
reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
-
L’attrice ha concluso con il convenuto, il 13 luglio 1998, un
contratto d’appalto mediante il quale è stata incaricata dell’esecuzione di
opere da impresario costruttore nell’ambito dell’erezione di un Garage ad
__________. Il contratto stabiliva un importo complessivo dell’offerta pari a
fr. 756'884.85 con uno sconto del 2% nel caso di pagamento entro 30 giorni. Nel
corso dello svolgimento dei lavori, iniziati nel luglio 1998 e conclusi nel
luglio 1999, l’attrice ha emesso delle richieste intermedie di pagamento. Il
convenuto ha pagato tali fatture per un importo globale di fr. 786'336.90.
Parte di tali pagamenti parziali sono avvenuti oltre 30 giorni dopo la relativa
richiesta e nella fattura di liquidazione, di fr. 42'256.85, l’attrice ha
concesso uno sconto del 2% solo in relazione a quelli avvenuti entro i 30
giorni o in un tempo di poco superiore, anziché sull’intera cifra di
liquidazione.
-
Con la petizione l’attrice ha precisato di avere emesso la fattura
finale di fr. 42'256.85 applicando a titolo di proposta transattiva uno sconto
del 2% agli importi delle fatture intermedie pagate entro 30 giorni o in tempi
ragionevoli, mentre il convenuto ha pagato solo la fattura di liquidazione
ridotta a fr. 6'707.90 dalla direzione lavori attraverso la deduzione
ingiustificata di costi di discarica contestati e applicando erroneamente lo
sconto del 2% all’intera cifra di liquidazione. L’attrice ha quindi chiesto il
saldo della propria fattura per fr. 39'631.20, pretendendo in particolare il
saldo completo degli sconti dedotti dal convenuto in contrasto con il
contratto. Nella risposta il convenuto ha confermato la correttezza della
riduzione operata sulla fattura finale dell’attrice e ha sostenuto che è corretto
applicare uno sconto del 2% sull’intero importo di liquidazione finale di fr.
816'326.60, sconto che quindi ammonta a fr. 16'326.55. Ha chiesto inoltre in
via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 11'256.55
oltre interessi per del carburante da lui fornitole. Nelle conclusioni
l’attrice ha precisato che lo sconto contrattuale del 2% può essere
riconosciuto sull’unica fattura intermedia pagata entro 30 giorni per un
importo di fr. 78'213.60, con la conseguenza che l’importo indebitamente
trattenuto dal convenuto a titolo di sconto ammonta a fr. 14'827.75. Essa ha
inoltre postulato l’applicazione di un interesse del 7,5 % alla somma da
versarle da parte del convenuto, in considerazione del fatto che tale è
l’interesse a lei praticato come d’uso dalla Banca.
Con la
sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione riconoscendo la
deduzione dalla fattura di liquidazione dei costi di deposito in discarica e
dello sconto del 2% all’intera cifra di liquidazione finale. Il Giudice di prima
istanza ha inoltre accolto la pretesa riconvenzionale in quanto riconosciuta
dal convenuto.
Con
l’appello l’attrice impugna la sentenza limitandosi a contestare l’applicazione
dello sconto del 2% all’intera cifra di liquidazione.
- Oggetto dell’appello è dunque l’applicazione dello sconto previsto
dal contratto d’appalto all’intera cifra di liquidazione, rispettivamente solo
a quella parte di pagamenti intermedi versati entro il termine di trenta giorni
dalla rispettiva richiesta di pagamento.
Il
contratto d’appalto 13 luglio 1998 ha regolato all’art. 2 la “Retribuzione
delle prestazioni”. Al punto 2.1. il contratto ha stabilito un importo
complessivo dell’offerta, IVA compresa, di fr. 756'884.85 e lo sconto del 2% in
caso di pagamento entro 30 giorni (doc. A). Si tratta di stabilire se è
corretta la decisione impugnata laddove considera che il pagamento tempestivo
del saldo finale ha per effetto di garantire lo sconto relativamente all’intera
mercede nonostante vari pagamenti intermedi siano avvenuti oltre il termine di
pagamento previsto per lo sconto.
-
Lo sconto consiste in una deduzione, calcolata in percentuale della
mercede, che l’appaltatore concede al committente nel caso di pagamento
immediato o a breve termine (Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo
1999, n. 1233). Esso ha per scopo di incitare il committente a pagare
rapidamente la remunerazione al fine di aumentare la liquidità dell’appaltatore
e diminuire il suo rischio di credito (DTF 118 II 64). Nel contratto in
oggetto lo sconto, con il relativo termine di pagamento, era garantito con
riferimento all’intero importo della mercede, seppure nella cifra di offerta,
senza riferimento ad eventuali pagamenti parziali.
-
Per il pagamento della mercede le parti possono convenire dei
retro-acconti in funzione delle prestazioni già effettuate dall’appaltatore:
contrariamente ai pagamenti parziali definitivi, tali retro-acconti hanno
carattere provvisorio nel senso che sono versati per essere imputati sulla
totalità della mercede (Gauch, op. cit., n. 1163). È questo il caso
delle fatture emesse nel corso dei lavori dall’appaltatrice, qui appellante,
nei confronti del committente, qui appellato, e prodotte sub doc. T. Esse sono,
infatti, relative ai lavori man mano svolti dall’appaltatrice ed il loro
importo è stato da lei imputato sulla globalità della mercede. La dottrina ha
precisato che qualora tali retro-acconti siano stati contrattualmente previsti,
salvo patto contrario il committente può dedurre lo sconto pattuito per ciascun
acconto versato tempestivamente anche se il termine di sconto dell’ulteriore
pagamento finale non è stato rispettato: ciò in considerazione del fatto che lo
scopo dello sconto pattuito è raggiunto per ogni pagamento effettuato in tempo
dal committente (Gauch, op. cit., n. 1241). D’altra parte il committente
mantiene il diritto allo sconto per il pagamento finale effettuato a tempo –
nella misura in cui tale pagamento finale superi i crediti d’acconto – tanto
nel caso che il termine di sconto per gli acconti sia stato rispettato quanto
nel caso che non lo sia stato (Gauch, op. cit., n. 1241). Ciò vale per
analogia anche per i pagamenti preventivi ed i pagamenti parziali definitivi (Gauch,
op. cit., n. 1241). Pertanto il pagamento oltre il termine di sconto della
fattura del saldo residuo non compromette l’applicazione dello sconto ai
retro-acconti versati tempestivamente ed il pagamento di retro-acconti oltre il
termine di sconto non compromette l’applicazione dello sconto ad una fattura di
saldo residuo superiore ai crediti d’acconto. È invece contrario alla sua
funzione l’applicazione dello sconto a quanto pagato oltre il termine di
sconto. In altre parole il pagamento tempestivo della fattura di saldo non sana
i ritardi nel pagamento dei retro-acconti. Ciò permetterebbe, infatti, di
raggirare la funzione dello sconto, garantendo al committente il beneficio
dello sconto sull’intera mercede in cambio del pagamento tempestivo di una
parte della stessa.
-
In concreto, nelle fatture intermedie emesse dall’appaltatrice dal
30 luglio 1998 all’8 luglio 1999 (doc. T), essa ha stabilito l’importo dovutole
applicando lo sconto del 2% al totale della mercede da corrispondere al
relativo stadio dei lavori e deducendo gli acconti versati fino a quel momento.
Essa ha indicato “sconto per pagamento a 30 giorni, verificato con liquidazione
finale”. Ha quindi chiarito che vigeva il termine di sconto di trenta giorni
per i pagamenti parziali, con riserva di verificarne il rispetto al momento
della liquidazione finale ed ha applicato provvisoriamente lo sconto
sull’intero importo della mercede dovuta al momento dell’emissione della
fattura. Il fatto che in fatture successive ad acconti versati in ritardo
l’appaltatrice abbia comunque calcolato lo sconto per l’intera mercede dovuta
al momento dell’emissione della fattura, non significa di per sé che abbia
inteso garantire lo sconto anche per la parte di mercede rappresentata dagli
acconti versati in ritardo. Essa si è, infatti, espressamente riservata di
verificare la puntualità del pagamento degli acconti in occasione del calcolo
della liquidazione finale e ha quindi riservato a tale occasione l’applicazione
dello sconto alla parte di mercede versata tempestivamente. Tuttavia nella
fattura di liquidazione 3 aprile 2000 l’appellante ha espressamente applicato
lo sconto del 2% anche agli acconti versati oltre il termine di trenta giorni,
fatta eccezione per le fatture 25.3.1999 pagata in ragione di fr. 52'859.65,
15.6.1999 pagata in ragione di fr. 75'583.10 e 8.7.1999 pagata in ragione di
fr. 37'968.65 (doc. T), onorate con ampio ritardo.
L’appaltatrice
ha quindi volontariamente riconosciuto, dopo essersene riservata la definitiva
determinazione, l’applicazione dello sconto del 2% all’intera mercede ad
eccezione di tali fatture, il cui importo ammonta globalmente a fr. 166'411,40.
Lo sconto del 2%, per espressa volontà dell'appaltatore, va così applicato alla
differenza tra questo importo e quello della somma di liquidazione finale (fr.
816'326.60), ossia a fr. 649'915,20.
Lo sconto
che deve essere dedotto dalla mercede ammonta pertanto a fr. 12'998,30. Pagando
la fattura finale ridotta in ragione di uno sconto di fr. 16'326.55 il
committente ha dunque dedotto fr. 3'328.25 di troppo, importo che deve quindi
ancora corrispondere alla controparte.
In
parziale accoglimento dell'appello, la petizione deve di conseguenza essere
accolta limitatamente a fr. 3'328.25.
- Non trova invece giustificazione la richiesta dell’appellante di
applicare un tasso d’interesse del 7,5% alla somma che le deve esserle versata.
L’art. 104 cpv. 1 CO stabilisce che il debitore in mora al pagamento di una
somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento l'anno,
quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
L’art. 104 cpv. 2 prevede che, qualora nel contratto fossero stipulati, sia
direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi
superiori al 5%, questi si potranno richiedere anche durante la mora. Infine
l’art. 104 cpv. 3 indica che, fra commercianti, finché nel luogo del pagamento
lo sconto bancario ordinario superi il tasso del cinque per cento, potranno
richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. Nel caso in
esame nel contratto fra le parti non era stipulato un interesse superiore al
5%. D’altra parte l’interesse del 7,5% indicato dall’appellante è solo
l’interesse che la banca applica all’appellante e non il tasso di sconto
bancario ordinario superiore al 5%, il quale deve essere comprovato da chi ne richiede
l’applicazione come interesse di mora (Weber, Berner Kommentar, ad art.
104 CO, n. 83; DTF 116 II 140), obbligo che in concreto l’appellante non
ha ottemperato. Di conseguenza torna applicabile l’interesse legale del 5%.
Per
converso con l’appello l’appaltatrice chiede gli interessi a far tempo dal 28
agosto 2000, rinunciando quindi alla pretesa degli interessi dal 3 maggio 2000
chiesti con la petizione. Tale riduzione della pretesa determina il
riconoscimento degli interessi a far tempo dal 28 agosto 2000.
La
sentenza impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è
accolta per fr. 3'328.25 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2000.
- La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo
grado seguono le rispettive soccombenze delle parti.
Per i quali motivi
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 6
novembre 2001 del Pretore del Distretto di Leventina è così riformata:
1.La petizione è parzialmente accolta.
Il sig. __________, è condannato a pagare all’Impresa
costruzioni
__________ di __________, la somma di fr.
3'328.25
oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2000.
§
L’opposizione interposta dal __________, al PE del __________ esecuzione n.
__________ dell’UEF di Leventina è respinta in
via definitiva nella misura di fr. 3’328.25 oltre interessi al 5% dal 28 agosto
Invariato
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono assegnate come segue:
3.1.
La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 400.-, relative alla
petizione, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico dell’attrice
per 9/10 e a carico del convenuto per 1/10, con l’obbligo dell’attrice di
rifondere al convenuto fr. 2'600.- a titolo di ripetibili.
3.2.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 120.-, relative alla
domanda riconvenzionale, da anticipare dal convenuto, sono poste a
carico dell’attrice, con l’obbligo dell’attrice di rifondere al convenuto fr.
1’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 450.-
spese fr.
50.-
Totale fr.
500.-
anticipate
dall’appellante, sono poste per 7/9 a carico dell’appellante e per 2/9 a carico
dell’appellato, con l’obbligo dell’appellante di rifondere all’appellato fr.
400.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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