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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.183
Data decisione, Autorità:
15.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00183
Lugano
15 gennaio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2001.00025 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza
11 giugno 2001, in materia di locazione ai sensi degli art. 404 e seg. CPC, da
contro
con la quale è chiesto l'accertamento della nullità di
una disdetta pronunciata dal conduttore convenuto e che il Pretore, con
decisione 17 ottobre 2001, ha respinto.
Appellante l'istante il quale, con atto di ricorso 24
ottobre 2001, chiede che la sua istanza sia accolta mentre la controparte non
ha presentato osservazioni.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che
__________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione con il
quale il primo metteva a disposizione del secondo, con inizio dal 7 febbraio
2001 e per un primo periodo di cinque anni, una stalla ad "uso esclusivo
di deposito (legna da camino) non commerciale";
che, il
18 marzo 2001, il convenuto ha inviato all'istante la disdetta dal contratto di
locazione che era stata preceduta da analoga dichiarazione che, però, non aveva
potuto essere recapitata al destinatario perché indirizzata in modo errato;
che
l'istante ha chiesto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
voler pronunciare l'annullamento della disdetta e l'Ufficio ha respinto tale
domanda poiché il locatore non avrebbe consegnato l'immobile al locatario nel
momento pattuito, dimostrandosi così inadempiente senza che fosse necessaria
una messa in mora poiché la data di consegna era chiaramente e
inequivocabilmente stabilita nel contratto;
che la
successiva istanza giudiziaria di __________, intesa alla declaratoria
d'inefficacia della disdetta poiché assolutamente non data una sua inadempienza
nella consegna della cosa, è pure stata respinta dal Pretore con la decisione
qui impugnata;
che le
disposizioni particolari concernenti i locali d'abitazione e commerciali non si
applicano alla fattispecie concreta poiché la stalla locata, così come si
presenta e per gli scopi di cui al contratto che del resto esclude l'utilizzo
commerciale, non è né un'abitazione né un locale commerciale (Higi,
Commentario zurighese, ad art. 253a-253b CO n. 32);
che la
conseguenza di un tale stato di fatto sta nell'assoluta incompetenza
dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione ad occuparsi della
questione e nell'inidoneità, per giudicare del litigio, del Pretore almeno
nell'ambito della particolare procedura degli art. 274 e seg. CO, regolata
partitamente dalle norme di cui agli art. 404 e seg. CPC;
che il
Pretore avrebbe potuto occuparsi della controversia in sede di procedura
ordinaria ed il fatto di aver fatto capo ad altra diversa procedura non
dovrebbe comportare conseguenze di nullità poiché la giurisprudenza ha sempre
ritenuto che un atto processuale di tale natura é solo annullabile (art. 143
cpv. 1 CPC) quando la violazione della forma arreca alla parte che se ne
prevale un pregiudizio che si può riparare solo con l’annullamento dell’atto
stesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101 m. 2 con le riserve di cui
alla m.3);
che non
torna conto addentrarsi in tale problematica poiché l'azione proposta da
__________ è un'azione di accertamento (dell'inefficacia della disdetta), la
cui ammissibilità deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (art. 97 cifra 5
CPC), che presuppone, oltre ad un'incertezza di natura giuridica che
l'accertamento mira a sciogliere, l'impossibilità di proporre un'azione
condannatoria e l'interesse giuridico ed immediato all'accertamento richiesto;
che
l'istante può tranquillamente chiedere il pagamento delle pigioni scadute sulla
base del contratto di locazione e, in quel procedimento creditorio, la
controparte potrà opporre la disdetta sulla cui validità, e quindi sull'inesistenza
del titolo di credito desunto dal contratto, il giudice dovrà chinarsi;
che
quindi, anche prescindendo dall'irritualità della procedura, la domanda
giudiziale di __________ andava respinta siccome irricevibile;
che,
abbondanzialmente, si può ancora osservare che le argomentazioni che le parti
adducono in causa non sono, evidentemente, equiparate a mezzi di prova percui
torna incomprensibile la comminatoria, ai sensi dell'art. 306 CP, pronunciata
dal giudice in sede di udienza di discussione;
che,
inoltre, l'esito del merito non appare così scontato come alla decisione
impugnata poiché la pretesa mancata consegna della stalla, ammesso che ciò si
sia verificato, il giorno dell'inizio del contratto di locazione non appare
rappresentare un motivo per non rendere necessaria la messa in mora qualificata
(Higi, Commentario zurighese, ad art. 258 CO n. 67);
che ne
consegue che, d'ufficio, va accertata la nullità del giudizio dell'Ufficio di
conciliazione e l'improponibilità della susseguente istanza di accertamento di
__________;
che ciò
non pregiudica __________ dal chiedere giudizialmente l'esecuzione del
contratto di locazione e __________ dal far valere l'eccezione della decadenza
del contratto a dipendenza della disdetta da lui inoltrata;
che
l'esito della causa e le errate procedure avviate dall'Ufficio di conciliazione
e dal Pretore impongono di non prelevare tasse e spese in entrambe le sedi e di
compensare le ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. La sentenza 17 ottobre 2001 del Pretore di Vallemaggia è così
modificata:
L'istanza 11 giugno 2000 di __________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse e spese, compensate le ripetibili.
II. La
decisione 15 maggio 2001 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
è annullata.
III. Non
si prelevano tasse o spese d'appello e non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Vallemaggia
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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