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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.182
Data decisione, Autorità:
08.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00182
Lugano
8 gennaio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa DI.2001.167 della Pretura del
Distretto di Bellinzona in materia di sfratto dei conduttori, promossa con
istanza 4 settembre 2001 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dai locali
adibiti a macelleria siti in via __________ a __________;
e sull'istanza 24 agosto 2001 della convenuta all'Ufficio di
Conciliazione, chiedente la protrazione del contratto di locazione;
In cui il Segretario assessore con giudizio del 23 ottobre 2001 ha
accolto l'istanza di sfratto e respinto quella di protrazione;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 31 ottobre 2001
con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l'istanza di sfrato e di ammettere quella di
protrazione per la durata di 3 anni, ossia fino al 31 agosto 2004;
Appello al quale la
locatrice si oppone con osservazioni 26 novembre 2001,
Letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che
la convenuta conduce dal 1° gennaio 1999 i locali adibiti a macelleria siti in
via __________ a __________ contro un canone mensile di fr. 8'500.-- da pagare
in via anticipata (doc. C);
che
il __________ è subentrato ai locatori nel rapporto di locazione dopo
l'aggiudicazione in suo favore dell'ente locato (doc. D);
che
il 13 giugno 2001 l’istante ha formalmente sollecitato i canoni di maggio e
giugno 2001, comminando la disdetta del contratto per il caso di mancato
pagamento entro 30 giorni (doc. B);
che
il 24 luglio 2001 l’istante ha significato alla convenuta la disdetta per il
termine del 31 agosto 2001 (doc. A1);
che
il 24 agosto 2001 la conduttrice ha instato per la protrazione della locazione;
che
con istanza 4 settembre 2001 la locatrice ha chiesto lo sfratto della
conduttrice, che non avrebbe liberato l’ente locato entro il termine di
scadenza del contratto;
che
all’udienza del 15 ottobre 2001 sono state discusse entrambe le istanze;
che
la conduttrice ha avversato la richiesta di sfratto sostenendo essersi trattato
di "mora sui generis" causata da disordine contabile, ma che i
pagamenti sarebbero stati effettuati, come risulterebbe dai doc. 1 e 2;
che
il Pretore nel decreto impugnato ha rilevato che in base a tali documenti
risulterebbe che la pigione del mese di giugno sarebbe stata versata solo il 17
agosto 2001;
che
tanto basterebbe a giustificare la disdetta per mora, e di conseguenza anche il
richiesto sfratto non essendo stato riconsegnato l'ente locato;
che
la protrazione della locazione richiesta dalla conduttrice sarebbe invece
esclusa in presenza di una disdetta per mora, così come previsto dall'art. 272
cpv. 1 lit. a CO;
che
con l’appello in rassegna, per il quale è chiesto il conferimento dell’effetto
sospensivo, la convenuta ritiene arbitraria l'applicazione di questa norma di
legge da parte del primo giudice, il quale avrebbe omesso di considerare che la
pigione sarebbe sempre stata pagata puntualmente, e che solo nei mesi di giugno
e luglio 2001 si sarebbero verificati ritardi a causa di problemi dovuti al
riassetto della contabilità, comportamento che non potrebbe essere considerato
quale grave violazione del contratto;
che
lo sfratto, di difficile esecuzione data la complessità della struttura,
avrebbe inoltre conseguenze gravose per la convenuta, trattandosi dell'unico
macello all'ingrosso del cantone, la cessazione della cui attività
provocherebbe gravi conseguenze, anche di natura sociale, sul mercato locale;
che
con osservazioni del 26 novembre 2001 la locatrice chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in diritto:
che
l'appello non contiene critiche di sorta all'accertamento pretorile dell'esistenza
di una situazione di mora almeno al riguardo di una delle due mensilità di
pigione (quella del mese di giugno 2001) sollecitate dalla locatrice;
che
in realtà, a ben vedere, la conduttrice non ha fornito prove di sorta dei
pretesi pagamenti, essendosi limitata a versare in atti l'ordine permanente
impartito alla propria banca il 10 settembre 2001 (doc. 1), manifestamente
inconferente nella fattispecie risalente a maggio-giugno 2001, e un estratto
della propria contabilità (doc. 2), ovvero una mera attestazione di parte, che
non è atta a dimostrare la circostanza dell'avvenuto pagamento e perciò nemmeno
quella del momento della sua effettuazione;
che,
a giusta ragione, nemmeno vi sono contestazioni al riguardo della regolarità
della procedura seguita dalla locatrice;
che
l'appello si riduce in buona sostanza all'adduzione della tesi secondo cui, a
dispetto del tenore letterale dell'art. 272a cpv. 1 lit. a CO, il Pretore
sarebbe incorso in arbitrio omettendo di procedere ad una ponderazione degli
opposti interessi che avrebbe dovuto condurlo ad accordare la richiesta
protrazione della locazione;
che
l'appellante, in particolare, invoca DTF 117 II 420 e Zihlmann,
Das Mietrecht, per sostenere che l'art. 272a cpv. 1 lit. a CO non andrebbe
interpretato alla lettera ma in un'ottica teleologica;
che
il concetto oggetto di interpretazione nella sentenza citata era quello della
mora del conduttore ex art. 257d CO;
che
il Tribunale federale ha stabilito trattarsi della mora risultante
dall'infruttuosa fissazione del termine di pagamento di 30 giorni con la
comminatoria della disdetta per il caso di mancato pagamento;
che
si tratta perciò della medesima situazione di cui al caso in esame;
che
siffatta mora costituisce pertanto, a non averne dubbi, motivo assoluto di
esclusione della protrazione (Higi, Zürcher Kommentar, n. 10, 11, 15, 16
ad art. 272a CO);
che
la sentenza DTF 117 II 416 e segg., a torto invocata dall'appellante,
nulla contiene che deroghi a questo principio, ma ne è al contrario essa stessa
il fondamento giurisprudenziale;
che
quindi bene ha fatto il Segretario assessore a prescindere dall'esame delle
argomentazioni addotte dalla conduttrice in favore della protrazione della
locazione;
che
l’appello, manifestamente infondato e presentato con mere finalità dilatorie,
deve pertanto essere respinto;
che
le spese del presente giudizio, così come le ripetibili, seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
31 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 330.-- di tassa di giustizia
e fr. 20.-- di spese, per complessivi fr. 350.--, sono a carico
dell'appellante, che rifonderà a controparte fr. 400.-- per ripetibili.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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