AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.168
Data decisione, Autorità:
08.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00168
Lugano
8 agosto 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.00002 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre 1997 da
Eredità giacente fu __________
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto che venga accertata l’illiceità e
l’impraticabilità della compensazione operata dalla __________ e la condanna di
quest’ultima a restituire agli amministratori, in subordine alla successione fu
__________ l’importo di
fr. 124'470.-- oltre accessori, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 17
settembre 2001, ha integralmente respinto;
appellante l’attrice che, con memoriale 5 ottobre 2001, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso postulato con l’allegato di petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 31 ottobre 2001, postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto:
A. In data __________ decedeva a
__________ __________, titolare di una ditta individuale attiva nel settore
della carpenteria. Con decreto 17 settembre 1997 il Pretore del Distretto di
Riviera ordinava la compilazione dell’inventario della successione e nominava
due amministratori della successione, mentre la ditta individuale del defunto
veniva autorizzata a continuare provvisoriamente la propria attività (doc. A).
L’inventario successorio, allestito dal notaio avv. __________ in data 19
dicembre 1997, è stato notificato a __________, figlio e unico erede del
defunto, con decreto 24 dicembre 1997 (doc. E). Nel febbraio 1998 __________
rinunciava all’eredità e pertanto, il 20 febbraio 1998, la Pretura del
Distretto di Riviera dichiarava vacante la successione ordinando la
liquidazione dell’eredità in via di fallimento (doc. 5 e F).
B. Nell’ambito della gestione
provvisoria dell’azienda, tra il 22 settembre e il 17 novembre 1997, alcuni
debitori della ditta individuale __________ effettuarono pagamenti per
complessivi fr. 124'470.-- direttamente sul conto corrente
n. __________ intestato alla ditta presso la __________,
succursale di __________ (doc. B e 9). Questo conto corrente era stato aperto
da __________ per l’omonima ditta individuale in data 23 agosto 1989 (doc. 7) e
il 23 settembre 1994 la __________ aveva concesso al titolare del conto un
limite di credito pari a fr. 500'000.--, utilizzabile in conto corrente (doc. 7
e 8).
La __________ ha poi posto in compensazione l’importo di fr.
124'470.-- con crediti direttamente vantati a proprio nome nei confronti della
ditta __________, rispettivamente nei confronti della persona del defunto.
C. Con petizione 30 dicembre 1997, gli
amministratori della successione chiedevano che venisse accertata l’illiceità
della compensazione effettuata dalla __________ e che la somma di fr.
124'470.-- venisse restituita agli amministratori della successione o, in
subordine, alla successione fu __________. La __________, nella sua risposta 29
agosto 2000, postulava l’integrale reiezione della petizione ritenendo
legittima la compensazione delle rispettive pretese avvenuta nell’ambito di un
contratto di mutuo sotto forma di conto corrente. Con decreto 6 novembre 2000
veniva stabilita definitivamente la qualità di attrice dell’Eredità giacente fu
__________, subentrata ai precedenti amministratori della successione, a loro
volta dimessi dalla lite.
D. Con giudizio 17 settembre 2001, il
Pretore respingeva la petizione presentata dall’Eredità giacente fu __________,
definendo come legittima la compensazione eseguita dalla banca. In effetti, le
condizioni generali della __________ permetterebbero all’istituto di credito di
operare la compensazione così come effettuata; inoltre, l’art. 213 cpv. 2 LEF troverebbe
applicazione solo dalla emanazione del decreto 20 febbraio 1998 con il quale
veniva ordinata la liquidazione in via di fallimento dell’eredità.
In sede di appello, attrice e convenuta riprendono
sostanzialmente le allegazioni e le censure formulate nella procedura di prima
istanza.
in diritto:
- Tra le parti, circostanza rimasta
incontestata, è venuto in essere un contratto di mutuo sotto forma di conto
corrente con un limite di credito di fr. 500'000.-- (doc. 8). In base a tale
contratto, le reciproche pretese possono essere conguagliate contabilmente e
senza disposizioni particolari delle parti. Tra le poste di dare e avere
avviene quindi automaticamente una compensazione, senza un’esplicita
manifestazione di volontà in tal senso (Dtf
100 III 79; Etter, Le
contrat de compte courant, tesi Zurigo 1994, pag. 50 e pag. 166 ss.; Peter, Schweizerisches Privatrecht,
- ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 Vorbem. ad art. 120-126 CO e n. 7
ad art. 124 CO).
Inoltre, l’art. 8 delle condizioni generali del contratto
accettate da __________ il 23 agosto 1989 stabiliscono che la banca “ha un
diritto di pegno su tutti i valori che essa tiene in deposito per conto del
cliente presso di se o altrove e per quanto concerne gli averi in conto, un
diritto di compensazione tanto per tutti i suoi crediti, senza tener conto
della loro scadenza o valuta, quanto per crediti concessi contro garanzie
speciali” (doc. 1; Peter, op. cit., n. 29 ad art. 312 CO). L’appellante
sostiene che in concreto le condizioni generali della __________ non sarebbero
applicabili poiché non vi sarebbe alcuna relazione tra il documento
sottoscritto il 23 agosto 1989 (doc. 1) e il contratto di mutuo con concessione
di una linea di credito di fr. 500'000.-- del 23 settembre 1994 (doc. 8).
Questa censura è infondata in quanto entrambi i suddetti documenti si
riallacciano chiaramente alla relazione bancaria n. __________ presso la
__________. Inoltre, il 23 settembre 1994 __________ ha dichiarato di
continuare a riconoscere le precedenti condizioni generali, sottoscrivendo il
documento che conteneva la seguente frase: “Sono riservate, inoltre, le
condizioni generali, già a sua conoscenza, che regolano i rapporti d’affari e
di conto corrente tra il nostro Istituto e la clientela” (doc. 8). Ne discende
che le condizioni generali sottoscritte da __________ il 23 agosto 1989
risultano applicabili alla relazione in conto corrente oggetto della disamina (Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 45.01 ss. e Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1118 ss.). Di conseguenza neppure
il divieto di estinguere mediante compensazione le obbligazioni di restituire
cose depositate secondo l’art. 125 cfr. 1 CO risulta applicabile.
Secondo l’appellante, i diversi istituti di
credito che avevano operato compensazioni con importi pervenuti sui conti
intestati alla ditta individuale __________ anche dopo il decesso del titolare
sarebbero stati avvertiti che a partire dal 12 settembre 1997 detti versamenti
dovevano essere girati su un conto distinto e indipendente intestato a nome
dell’amministrazione della successione. Inoltre, tra gli istituti di credito e
l’amministrazione della successione sarebbe venuto in essere un accordo che
regolava la problematica in tal senso (doc. H; v. incontri a __________ e
__________; testi __________, pag. 10, __________, pag. 8 s., __________, pag.
12). A torto. Si rileva infatti che lo scritto del 6 ottobre 1997 prodotto sub
doc. H non è stato inviato alla , bensì all’ di __________
e quindi nulla apporta alla presente vertenza. Inoltre il suo contenuto non
contiene chiari ordini alla banca ma semplici suggerimenti (v. tempo verbale
utilizzato nella formulazione dello scritto). Infine, quanto esposto in tale
scritto costituisce il punto centrale delle discussioni avvenute con diversi
istituti di credito (a __________ il 2 ottobre 1997 e a __________ il 5
novembre 1997). Come rettamente evidenziato dal Pretore, tali incontri non
hanno però portato al raggiungimento di un accordo poiché le parti non hanno
sottoscritto alcuna convenzione regolante la destinazione dei versamenti
entrati nei conti dopo la morte di __________ (testi __________, pag. 10,
__________, pag. 8 e 9, __________, pag. 12).
- L’appellante sostiene infine che
quando gli eredi chiedono l’allestimento di un inventario successorale e in
seguito rinunciano all’eredità, le norme della LEF regolanti gli effetti del
fallimento (e quindi anche l’art. 213 LEF) dovrebbero essere applicate
retroattivamente a partire dal momento del decesso del de cuius e non dalla
dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità competente.
In ogni caso si giustificherebbe l’applicazione per analogia
delle norme regolanti la moratoria concordataria in quanto la stessa
rappresenterebbe un istituto analogo all’allestimento di un inventario
successorio ex art. 580 ss. CC. Di conseguenza, nel caso concreto, tornerebbe
applicabile il divieto di compensazione sancito dall’art. 213 cpv. 2 cfr. 2 LEF
a far tempo dal 12 settembre 1997.
3.1 È quindi indispensabile analizzare gli istituti della moratoria
concordataria e del beneficio di inventario al fine di stabilire se sono
ravvisabili similitudini. In caso affermativo, nell’ambito della procedura di
beneficio di inventario sarebbero applicabili per analogia le norme vigenti per
la moratoria concordataria (art. 293 ss. LEF), e di riflesso, per il rinvio
dell’art. 297 cpv. 4 LEF, anche gli art. 213 e 214 LEF che regolano la
compensazione nel fallimento.
3.2 Lo scopo dell’inventario ex art. 580 CC consiste nel
determinare in modo preciso e sicuro lo stato dell'eredità lasciata dal defunto
– sia gli attivi sia i passivi – affinché gli eredi possano decidere con
cognizione di causa in merito alla sorte del patrimonio successorale. In tal
modo, gli eredi non sono obbligati ad accettare incondizionatamente una
successione che presenta un passivo, ma viene data loro la possibilità di
operare scelte ponderate in base a dati precisi e stabili (art. 588 CC; Dtf 110 II 230 e Zbgr, 1994, pag. 157; Pfyl, Die Wirkungen des
öffentlichen Inventars, tesi Friborgo 1996, pag. 45; Wissmann, Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch II,
Basilea 1998, n. 4 ss. ad Vorbem. art. 580-592 CC: “möglichst genaue Ermittlung
der Aktiven und der Passiven der Erbschaft” e n. 2 ad art. 581 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurigo
1960, n. 2 ad Vorbem. art. 580-592 CC). D’altro canto i creditori risultano
avvantaggiati rispetto ad una pura e semplice rinuncia all’eredità da parte
degli eredi poiché nel caso di accettazione con il beneficio di inventario, gli
eredi si assumono tutti i debiti inventariati rispondendo tanto con i beni
della successione quanto con i propri (art. 589 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. ed., Berna 2002, § 15,
n. 50 e 66).
Anche la moratoria concordataria ha come scopo da un lato di
valutare l’ammontare del patrimonio del debitore e dall’altro di stimare
l’entità delle pretese creditorie al fine di determinare se sarà possibile
concludere un concordato tra il debitore e i suoi creditori. Inoltre,
similmente a quanto avviene per l’erede nella procedura di beneficio
d’inventario, l’istituto della moratoria concordataria tende a proteggere la
posizione del debitore da interventi dei creditori che potrebbero ostacolare il
raggiungimento del concordato. Nel contempo, la moratoria concordataria
garantisce ai creditori di non essere danneggiati per mezzo di comportamenti
abusivi del debitore e ha inoltre come scopo di assicurare una parità di
trattamento tra i creditori (Hunkeler,
Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, pag. 195; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG,
4. ed., Zurigo 1997/2001, n. 85 ad art. 293 LEF; Dtf 122 III 183). Con la revisione della LEF, le
procedure di moratoria e di concordato sono state sviluppate al fine di
ottenere uno strumento idoneo alla liquidazione dei rapporti debitòri tra le
parti interessate (Hunkeler,
op. cit., pag. 61 ss.; Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 128 ss.).
Sia l’allestimento dell’inventario ai sensi degli art. 580
ss. CC sia la procedura di moratoria concordataria sono quindi istituti che
tengono in considerazione i diversi interessi delle parti coinvolte, dopo aver
raccolto e valutato i rispettivi obblighi e pretese (Druey, op. cit., § 15, n. 51 ss.; Pfyl, op. cit., pag. 13; Wissmann, op. cit., n. 9 ad art.
580 CC; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 1 e 5 ad Vorbem. art. 580-592 CC e n. 1 ad art. 585 CC; Vollmar, Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 4 ad art. 305 LEF; Hardmeier, Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 306 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna 1997, § 53; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op.
cit., n. 1, 4, 86 s. ad art. 293 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 19 ss. e 195 ss.).
3.3 Entrambi gli istituti sono finalizzati ad apportare chiarezza,
entro un determinato termine, in merito alla situazione finanziaria del de
cuius-debitore, rispettivamente del debitore (art. 582 e 584 CC; art. 293 ss. e
305 ss.).
Per questo motivo, nella procedura ex art. 580 ss. CC viene
allestito un inventario che deve fungere da base affidabile per la decisione
degli eredi quo all’accettazione o meno dell’eredità (Wissmann, op. cit., n. 11 ad
Vorbem. art. 580-592 CC; Escher,
op. cit., n. 2 ad art. 581 CC). Secondo Escher, l’inventario deve essere
allestito sulla scorta di un complesso patrimoniale che durante l’intera
procedura d’inventario deve mutare il meno possibile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 585
CC; Druey, op. cit., § 15,
n. 61).
Anche il commissario della moratoria è tenuto ad allestire un
inventario con attivi e passivi al fine di ottenere un valido punto di
riferimento per la prognosi quo alla possibilità di concludere un concordato (Vollmar, op. cit., n. 1 ss. ad art.
299 LEF; Amonn/Gasser, op.
cit., § 54, n. 53).
Per entrambi gli istituti la legge prevede che l’autorità
competente pubblichi una grida al fine di accertare il preciso ammontare di
crediti e debiti da inserire nell’inventario (art. 582 CC e art. 300 LEF; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad
art. 585 CC; Escher, op.
cit., n. 1 ad art. 582 CC). I creditori che omettono di insinuare le proprie
pretese o che le insinuano dopo il termine stabilito devono sopportare
determinate conseguenze, simili nell’ambito delle due procedure (art. 590 CC e
300 LEF; Amonn/Gasser, op.
cit., § 54, n. 56 e § 55, n. 4 ss.; Wissmann,
op. cit., n. 9 ad art. 583 CC; Druey,
op. cit., § 15, n. 53).
3.4 Sulla scorta dell’art. 586 CC, durante la procedura di
inventario viene sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto, la
prescrizione non decorre, le cause in corso sono sospese e non se ne possono
proporre di nuove, riservati i casi di urgenza. Secondo l’art. 585 CC è anche
possibile continuare l’attività dell’azienda del defunto al fine di conservare
la clientela, la funzionalità e la redditività dell’azienda, nonché per evitare
pregiudizi economici alla successione (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann,
op. cit., n. 7 ad art. 585 CC).
Secondo l’art. 293 cpv. 3 LEF il giudice ordina i
provvedimenti necessari per la conservazione dei beni del debitore. Durante la
moratoria non è possibile promuovere o proseguire alcuna esecuzione nei
confronti del debitore, i termini di prescrizione e perenzione rimangono
sospesi e inoltre subentra il divieto di operare compensazioni da parte dei
creditori (art. 295, 297 e 298 LEF; Jäger/Walder/Kull/
Kottmann, op. cit., n. 4 ad art. 295 LEF e n. 36 ss. Ad art. 297
LEF; Dtf 125 III 154; Hunkeler, op. cit., pag. 202 s.;
Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 131).
Come nell’ambito della procedura di beneficio di inventario,
al fine di non aggravare la situazione patrimoniale del debitore e per
garantire ai creditori maggiori dividendi nell’ambito del concordato, il
debitore può ottenere il permesso di continuare l’attività aziendale (Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, op.
cit., n. 4 e 86 ad art. 293 LEF; Amonn/
Gasser, op. cit., § 54, n. 37 ss.Hunkeler, op. cit., pag. 54).
Gli effetti della procedura di moratoria concordataria
decorrono a partire dalla concessione della moratoria e non dalla sua
pubblicazione (art. 296-298 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 196 ss.; Vollmar,
op. cit., n. 1 e 7 ss. ad art. 297 LEF; Amonn/Gasser,
op. cit., § 54, n. 27 ss. e 36; Dtf 110
III 102 e 125 III 154).
Peraltro, si rileva che anche nella moratoria provvisoria
(art. 293 cpv. 3 LEF) si applicano per analogia gli art. 296 – 298 LEF (e di
riflesso il divieto di compensazione ai sensi dell’art. 213 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 175).
Anche le conseguenze previste dai due istituti sono simili,
in particolare quando l’erede accetta l’eredità con il beneficio d’inventario e
quindi si assume l’integralità dei debiti inventariati (art. 589 s. CC e art.
305 ss. LEF).
3.5 L’applicabilità delle norme della moratoria concordataria e del
fallimento ai casi in cui gli eredi hanno richiesto l’allestimento
dell’inventario ex art. 580 ss. CC si giustifica anche in base alle seguenti
peculiarità proprie dell’istituto del beneficio d’inventario.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che gli
art. 585 e 586 CC hanno come scopo di mantenere il più possibile invariata la
composizione dell’asse ereditario fino al momento della decisione dell’erede
quo all’accettazione dell’eredità (Wissmann,
op. cit., n. 1 ad art. 586 CC: “Unversehrte Erhaltung der Erbschaft”; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586
CC e n. 2 ad art. 585 CC; Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 7 ad art. 581 CC, n. 1 ss. ad art. 585 CC e n. 2 ad art. 586 CC; Druey, op. cit., § 15, n. 61). Allo
stato del patrimonio possono essere apportati unicamente cambiamenti necessari
affinché non sorgano conseguenze negative per eredi e creditori (Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586
CC: “Es soll jede nicht unumgänglich nötige Veränderung der Zusammensetzung des
der Inventarisierung unterliegenden Vermögens vermieden werden”; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad
art. 585 CC).
Nell’ambito della procedura di beneficio di inventario devono
essere registrati e stimati gli attivi e i passivi, vale a dire l’integralità
delle componenti della massa ereditaria (art. 581 CC, art. 299 e 300 LEF; Druey, op. cit., § 15, n. 58; Zbgr, 1994, pag. 157; Wissmann, op. cit., n. 1 ss. ad
art. 581 CC; Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 1 ad art. 585 CC: “Der Aufschuss über den den Erbschaftsstand soll
ein möglichst vollständiger und zuverlässiger sein”; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 582 CC: “Erreichung eines
möglichst wahrheitsgetreuen Vermögensstatus”). È indispensabile inoltre che gli
eredi possano confidare nella continuità della consistenza dell’eredità (Pfyl, op. cit., pag. 45; Wissmann, op. cit., n. 13 ad art.
581 CC). Come già esposto, secondo l’art. 585 CC il giudice può stabilire la
continuazione della attività aziendale del defunto al fine di conservarne da un
lato funzionalità e redditività e dall’altro per evitare pregiudizi economici
alla successione (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann,
op. cit., n. 7 ad art. 585 CC).
Lo stato della successione si calcola secondo l’ammontare di
attivi e passivi al momento dell’apertura della successione (Dtf 110 II 232). L’inventario deve
essere il più affidabile possibile e non subire variazioni (Pfyl, op. cit., pag. 8; Wissmann, op. cit., n. 1 e 3 ad
art. 584 CC), anche perché in caso di accettazione dell’eredità con il
beneficio d’inventario l’erede è responsabile sia con i beni della successione
sia con i propri (v. art. 589 e 590 CC per la responsabilità degli eredi nei
confronti dei crediti non notificati nella misura in cui essi sono risultati
arricchiti dall’eredità; Pfyl,
op. cit., pag. 32 ss. e 43 ss.; Wissmann,
op. cit., n. 14 ad art. 581 CC). Di conseguenza la compensazione operata dalla
__________ appare contraria agli scopi che sottendono alla procedura del
beneficio d’inventario.
-
Alla luce di quanto esposto ben si
può concludere che i due istituti analizzati sono da considerare analoghi negli
scopi, nella forma, nel contenuto e nelle conseguenze. Si giustifica pertanto
una applicazione per analogia delle norme della moratoria concordataria a far
tempo dalla decisione pretorile 17 settembre 1997 con la quale il giudice
nominava un notaio per l’allestimento di un inventario successorio ex art. 580
ss. CC (doc. A). Infatti, gli effetti della moratoria decorrono già a partire
dal momento della sua concessione (DTF 125 III 154) e quindi per la procedura
di beneficio di inventario si giustifica un’applicazione delle norme a far
tempo dalla decisione pretorile quo all’allestimento dell’inventario. Si rileva
che questa soluzione garantisce altresì una parità di trattamento di tutti i
creditori interessati alla liquidazione dell’eredità giacente fu __________ (Amonn/ Gasser, op. cit., § 42, n.
54).
-
Alla presente fattispecie, in base
al rimando previsto dall’art. 297 cpv. 4 LEF, torna applicabile anche l’art.
213 LEF. Questa norma prevede che il creditore può compensare il suo credito
con quello del fallito verso di lui. La compensazione non ha luogo quando un
creditore del fallito diventa debitore di lui o della massa solo dopo la
dichiarazione di fallimento (Stäubli/Dubacher,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 2, 8 ad
art. 213; Schüpbach, Compensation et exécution forcée,
Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, pag. 141).
Le compensazioni da parte della __________ sono avvenute tra
il 22 settembre e il 17 novembre 1997, ovvero mentre il notaio incaricato stava
allestendo l’inventario successorio (v. doc. B). Di conseguenza, la parte
appellata non poteva operare alcuna compensazione ostandovi chiaramente il
disposto di cui all’art. 213 cpv. 2 LEF.
La parte appellata pretende di poter operare la compensazione
poiché le cause dei versamenti erano sorte precedentemente alla morte di
__________. Secondo la __________, detti versamenti costituivano le mercedi
derivanti da contratti di appalto conclusi con la ditta __________ prima del
decesso di __________ (osservazioni 31 ottobre 2001, pag. 5 s.). Inoltre,
tramite la trasmissione delle polizze di versamento intestate alla __________,
sarebbe avvenuta una cessione dei crediti nei confronti dei committenti delle
opere svolte dalla ditta __________ che quindi avevano ricevuto istruzioni di
versare i vari importi sul conto corrente presso la __________. Tali
allegazioni sono prive di fondamento.
Infatti, la __________ è divenuta debitrice nei confronti
dell’appellante al momento della ricezione sul conto corrente n. __________ dei
diversi importi versati e non già al momento della stipulazioni dei contratti
di appalto, rispettivamente al momento della fatturazione da parte della ditta
individuale __________. Le cause delle compensazioni sono quindi sorte man mano
che i pagamenti giungevano sul conto corrente bancario e non prima del decesso
del de cuius. Inoltre, visto che per la validità della cessione è prevista la
forma scritta, è chiaro la ditta __________ non ha ceduto alcun credito alla
__________, tantomeno in modo “tacito ed implicito”, come sostiene la parte
appellata. Agli atti non vi è traccia di cessioni scritte e la consegna di
polizze di versamento di una determinata banca non ovvia al requisito della
forma scritta prevista dall’art. 165 CO (Jäger/Walder/
Kull/Kottmann, op. cit., n. 42 ad art. 297 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 203).
Gli interessi al 5% sull’importo di fr. 124'470.-- decorrono dal
30 dicembre 1997, data dell’inoltro della petizione, in quanto dalla
documentazione agli atti non risulta che prima di allora vi sia stata una
interpellazione per i diversi versamenti avvenuti sul conto corrente (doc. B;
art. 102 CO).
Alla luce di quanto esposto l’appello deve essere accolto.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: I. L’appello 5 ottobre 2001 presentato dalla
Eredità giacente fu __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 settembre 2001 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
- La
petizione 30 dicembre 1997 dell’Eredità giacente fu _________ è accolta.
§ Di
conseguenza è accertata l’illiceità della compensazione
effettuata
dalla __________ e quindi l’importo di
fr.
124'470.-- oltre interessi dal 30 dicembre 1997 viene
restituito
alla successione fu __________.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'800.-- e le spese di fr. 200.--, da
anticipare
come di rito, sono poste a carico della __________, la quale rifonderà
all’Eredità giacente fu
l’importo di fr. 8'600.-- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr.
50.--
totale fr.
2’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte la somma di fr. 4’300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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