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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.162
Data decisione, Autorità:
28.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00162
Lugano
28 giugno
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.00002 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 4 gennaio 1999 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto di riconoscere la sua proprietà sui beni mobili e i
macchinari di cantiere di cui alla decisione di assegnazione di termine 17
dicembre 1998 della Amministrazione speciale del fallimento, e più precisamente
quelli indicati nell’inventario allegato al contratto 20 maggio 1997 stipulato
da __________ e __________ (doc. A), nonché la conseguente esclusione di tali
beni dall’attivo della massa fallimentare, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 12 settembre 2001, ha
integralmente respinto;
appellante
l’attore che, con memoriale 27 settembre 2001, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso postulato con l’allegato di petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto:
A. Il 20 maggio 1997, i fratelli
__________ e __________ stipulavano un contratto con il quale il primo
dichiarava di vendere al secondo gli attrezzi, il mobilio e i macchinari di cui
all’inventario allegato allo stesso contratto, nonché tutto il mobilio e
l’arredamento che si trovavano nell’immobile di __________ (part. n. __________
RFD) e nell’appartamento di vacanza ubicato nel Condominio __________ a
__________, ambedue intestati a __________. Il prezzo di vendita complessivo
dei suddetti beni era stato fissato dalle parti in fr. 65'000.-- (doc. A).
L’attore aveva versato il predetto importo in tre rate, e più precisamente fr.
10'000.-- in data 8 gennaio 1997, fr. 20'000.-- il 24 marzo 1997 e fr.
35'000.-- il 19 maggio 1995 (doc. A-E, Q-S, U e V; v. verbale teste __________,
13.2.2001, pag. 5).
B. Nell’ambito di esecuzioni promosse
nei confronti di __________, __________ e __________, figli di __________, il
13 gennaio 1998 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (di seguito:
UEF) procedeva al pignoramento di una gru marca Comedil G 30, di un Paker Super
Jolly matricola n. __________ e di un Unimog con apparecchiatura sgombera-neve
(doc. F-H); questi ultimi due oggetti erano già stati inseriti nella lista
allegata al contratto di cui al doc. A. Il 22 settembre 1998 l’UEF notificava
al rappresentante del creditore che __________ avanzava un proprio diritto di
proprietà riguardo ai beni pignorati nelle esecuzioni promosse contro i suoi
figli (doc. L-N).
C. Nel frattempo, in data 11 febbraio
1998, il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva decretato il fallimento di
__________ (v. inc. n. EF.97.01065 e per la procedura di moratoria
concordataria v. inc. n. EF.96.00525 e EF.96.426 richiamati dalla Pretura del
Distretto di Bellinzona).
D. Sulla scorta del contratto
stipulato il 20 maggio 1997 (doc. A), l’attore rivendicava presso
l’amministrazione speciale del fallimento la proprietà sulla globalità dei beni
mobili conservati presso la casa di abitazione e l’appartamento di __________
intestati al fallito __________, nonché sui macchinari di cantiere depositati
nei magazzini della ditta del fallito. Il 17 dicembre 1998 l’amministrazione
speciale del fallimento contestava la rivendicazione di proprietà su tali beni,
impartendo ad __________ un termine di 20 giorni per fare valere in giudizio la
sua pretesa (doc. O).
E. Con petizione 4 gennaio 1999,
l’attore ha chiesto che fosse riconosciuta la sua proprietà sui beni mobili e i
macchinari di cantiere così come indicato nell’inventario allegato al contratto
20 maggio 1997 (doc. A), nonché su tutti gli oggetti trovantisi nell’immobile
di __________ e nell’appartamento di __________, con la loro conseguente
esclusione dall’attivo della massa fallimentare. La convenuta ha contestato le
richieste allegando che la proprietà dei beni rivendicati non era stata
trasferita all’attore in quanto egli non avrebbe provato né l’avvenuta
compravendita, né l’effettivo versamento del prezzo di vendita. Peraltro, tutti
i beni oggetto dell’accordo del 20 maggio 1997 erano rimasti in possesso di
__________ e non vi sarebbe quindi stato trapasso del possesso. Infine, la
rivendicazione da parte di __________ di due macchinari avanzata in esecuzioni
promosse contro i di lui figli sarebbe in palese contrasto con quanto preteso
dall’attore.
F. Con giudizio 12 settembre 2001, il
Pretore respingeva la petizione di __________, sostenendo che una delle
condizioni necessarie all’acquisizione della proprietà, ovvero il trasferimento
del possesso, non era stata soddisfatta. In particolare, il giudice di prima
istanza ha ritenuto infondata la tesi attorea dell’esistanza di un costituto
possessorio. Il Pretore ha però ammesso la validità del titolo di acquisizione
di cui alla convenzione del 20 maggio 1997, ritenendo che tra le parti era
venuto in essere un contratto di donazione mista. In sede di appello, attore e
convenuta riprendono sostanzialmente le allegazioni e le censure formulate
nella procedura di prima istanza.
in diritto:
-
Non torna conto esaminare se il
contratto di compravendita stipulato tra i fratelli __________ sia simulato o
dissimulato (contratto di donazione mista) poiché, in entrambe le ipotesi, la
petizione deve essere respinta e l'appello altrettanto. Se simulato perché
nullo (art. 18 CO) e quindi senza alcuna conseguenza giuridica tra le parti, se
dissimulato per le considerazioni che seguono e che riguardano la condizione
necessaria del trapasso del possesso all'acquirente dei beni pretesi venduti.
-
Il trapasso del possesso, quale
condizione necessaria al trasferimento completo della proprietà mobiliare,
rappresenta l’adempimento, da parte dell’alienante, del proprio obbligo
derivante dal contratto di base di procurare all’acquirente la proprietà di un
bene (“Verfügungsgeschäft”; Steinauer,
op. cit., 1. vol., n. 132 ss. e 2. vol., n. 2008 ss). Il trapasso del possesso
può avvenire con o senza consegna del bene oggetto del contratto di base (art.
922 ss. CC; Steinauer, op.
cit., 2. vol., n. 2018). Nel caso in disamina non vi è contestazione sul fatto
che tutti i beni oggetto della convenzione di cui al doc. A siano rimasti nella
sfera di possesso di __________. Nell’allegato conclusionale, l’attore ha
evidenziato che questa circostanza è da sussumere sotto l’istituto del
costituto possessorio ex art. 924 CC. Il Pretore, evidenziando il fatto che
l’attore avesse invocato l’esistenza di questo istituto giuridico soltanto
nell’allegato conclusionale, ha comunque proceduto a una verifica dei
presupposti materiali del “constitutum possessorium” quale surrogato del
trasferimento del possesso, negando però che nel caso concreto ne fossero dati
gli estremi.
Nell’allegato
di appello, __________ ha affermato per la prima volta che i macchinari
dovevano essere lasciati alla ditta del fratello affinché questi potesse
continuare a lavorare e in tal modo superare le difficoltà economiche in cui si
trovava la sua ditta di costruzioni. L’appellante ha qualificato come “ferri
del mestiere” proprio la gru, il paker e l’unimog rivendicati dallo stesso
__________ nelle diverse esecuzioni promosse da terzi nei confronti dei figli
(doc. L-N e doc. 2).
Ora,
__________ non ha mai addotto questo fatto nella procedura di prima istanza.
Questa allegazione rappresenta un fatto nuovo non proponibile in appello ai
sensi dell’art. 321 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 s. e 20 ss.).
La
tesi dell’attore, peraltro non sorretta da elementi probatori, è pertanto
inammissibile.
- Secondo l’art. 924 CC, il possesso
di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l’alienante
stesso rimane in possesso della cosa a causa di uno speciale rapporto giuridico
(ad esempio: locazione, prestito, usufrutto, deposito, riserva della proprietà;
DTF 53 II 378; Rey, op. cit., n. 1725 ss.; Stark, Komm. Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, Basilea 1998, n. 22 ss. ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, Berna
2001, n. 44 ss. ad art. 924 CC; Scyboz/Gilliéron,
Code civil suisse et code des obligations annotés, 6. ed., Losanna 1999, art.
924 CC, pag. 546 s.). Questo speciale rapporto giuridico non è soggetto a forma
particolare, ma chi pretende che lo stesso sia venuto in essere deve
dimostrarlo; una mera prova indiziaria è sufficiente (Stark, Komm. Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Stark,
Berner Kommentar, n. 55 ad art. 924 CC con ulteriori riferimenti; Rey, op. cit., n. 1726; DTF 53 II 378). Rappresentando il trasferimento della proprietà
per mezzo del costituto possessorio un’eccezione al principio della traditio,
alla prova indiziaria sono però poste esigenze severe. Se tra le parti non è
stato stipulato un accordo scritto, il particolare rapporto giuridico può
essere derivato dalle circostanze. In tal caso, la volontà delle parti alla conclusione
di un rapporto giuridico particolare deve tuttavia risultare in maniera
inequivocabile dalle circostanze (Stark,
Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Rey, op. cit., n. 1726; DTF 53 II 380; Zürcher Kommentar, Das Eigentum, Zurigo
1977, n. 28 ad art. 717 CC).
Lo
speciale rapporto giuridico alla base del costituto possessorio deve essere
chiaramente indicato e concretizzato. Infatti non è sufficiente che il
proprietario precedente dichiari di possedere il bene in luogo del nuovo
proprietario, senza però indicarne il titolo (“individualisiertes oder
konkretes Konstitut”; Stark,
Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, n. 59 ad
art. 924 CC).
L’attore
ha sostenuto che “ritenuto da una parte il legame familiare tra i contraenti e
dall’altra la quantità dei beni … omissis … non c’è da stupirsi se
l’attore ha lasciato in deposito, o per qualsiasi altro titolo, i suddetti beni
presso i magazzini nonché le case del venditore” (v. conclusioni, pag. 5, pto.
8 in fine). L’attore non è stato quindi in grado di specificare sulla base di
quale concreto rapporto giuridico le parti avrebbero costituito un surrogato
del trasferimento del possesso. Dall’istruttoria non sono emersi dati che
concretizzassero le vaghe affermazioni dell’attore. Come già anticipato, anche
la tesi dei “ferri del mestiere” non trova substrato probatorio (e in ogni caso
non riguarderebbe i beni conservati nelle case di abitazione e di vacanza del
fallito __________).
Inoltre,
dagli atti di causa emerge che ancora dopo la conclusione dell’accordo del 20
maggio 1997 (doc. A), __________ si riteneva proprietario dei beni rivendicati
nelle esecuzioni promosse nei confronti dei suoi figli (doc. L-N, 2; richiami
dall’UEF di Bellinzona). Infine, anche dalla testimonianza di __________ emerge
che __________ si riteneva proprietario dei beni dopo la stipulazione del
contratto 20 maggio 1997 poiché egli aveva proposto, sempre nell’ambito delle
esecuzioni pendenti nei confronti dei figli, i beni indicati nei verbali di
pignoramento quale garanzia per il pagamento dei debiti (doc. F, G, H; verbale
teste __________ 13.2.2001, pag. 4).
Alla
luce di quanto esposto, le argomentazioni del primo giudice trovano integrale
conferma, mentre l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo
punto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
27 settembre 2001 di __________ è respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
1’000.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 2'600.--.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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