AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.160
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, IICCA
Incarto n.
12.2001.00160
Lugano
20 gennaio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.00651 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 17 settembre
1998 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'045.50
a titolo di risarcimento di danno, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 7 settembre 2001, ha
integralmente respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale volta ad
ottenere dall’attrice il pagamento della somma di fr. 2'045.50;
appellante
l’attrice che con memoriale 1. ottobre 2001 chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di accogliere la propria petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 8 novembre 2001, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e documenti prodotti;
ritenuto in fatto
A. Qualche mese
dopo l’acquisto del fondo part. n. __________ RFP di __________, avvenuto il 16
ottobre 1996, l’attrice affidava all’architetto __________ l’incarico di
progettare e di dirigere i lavori per la costruzione sul predetto mappale di
una casa unifamigliare. Nelle intenzioni della committente, il costo
dell’edificazione non avrebbe dovuto superare la cifra di fr. 600'000.--,
importo effettivamente indicato dalla convenuta quale base determinante per il
calcolo dell’onorario nel contratto di prestazioni di architetto (doc. B). Il
17 giugno 1997 il Municipio di __________ concedeva la licenza edilizia. Il
successivo 11 luglio 1997, l’architetto allestiva un preventivo generale
dell’opera per un importo globale di fr. 1'230'000.-- (doc. D). A seguito della
richiesta di chiarimenti formulata dalla committente e del suo stupore per la
lievitazione del preventivo, il rapporto tra le parti si interrompeva e
l’architetto domandava il pagamento dell’onorario a saldo pari a fr. 2'045.50
(mentre un acconto di fr. 20'000.-- era già stato versato il 29 aprile 1997;
doc. B). Il progetto allestito dalla convenuta non veniva accettato
dall'attrice, la quale si rivolgeva a terzi per una sua rielaborazione in un’ottica
più economica.
B. Con petizione 16 settembre 1998
l’attrice rimproverava a __________ di avere crassamente disatteso ai suoi
obblighi di fedele e diligente esecuzione dell’incarico, a causa del mancato
rispetto dei limiti di costo indicati dalla committente. Per questo motivo, a
mente dell’attrice, il progetto realizzato da __________ sarebbe stato del
tutto inattuabile. __________ postulava quindi la condanna della convenuta alla
rifusione di tutti i costi sopportati in vista di quel progetto che non ha
potuto trovare attuazione (costi di progettazione dell’architetto, dei
sanitari, del rifugio della protezione civile, costi di modinatura, tassa di
concessione della licenza edilizia e spese di consulenza giuridica) per la
somma complessiva di fr. 29'045.50.
C. Con risposta 7 gennaio 1999 la
convenuta si è opposta alla petizione, argomentando che il costo di costruzione
di
fr.
600'000.--, di cui si era parlato al momento del conferimento del mandato, era
puramente indicativo.
La
lievitazione dei costi della costruzione era da ricondurre unicamente alle
continue, nuove e costose richieste di modifica del progetto formulate da
__________; a seguito di ciò, l’architetto aveva provveduto ad allestire ben
cinque progetti preliminari (doc. 2–6).
La
prova che l’importo di fr. 600'000.-- non rappresentava un imperativo o una
condizione sarebbe costituta dal fatto che già la domanda di costruzione datata
11 marzo 1997, allestita prima che fossero note le offerte degli artigiani e
firmata dalla stessa attrice, prevedeva un costo dell’opera pari a fr.
870'000.--.
Inoltre,
secondo la convenuta, il preventivo generale di massima (doc. D) si limitava
unicamente a riassumere i costi risultanti dalle offerte e dai capitolati
compilati dalle diverse ditte: i costi ivi indicati sarebbero stati certamente
ridotti dopo le necessarie riunioni e discussioni tra le parti interessate.
La
convenuta rilevava infine che la committente non solo non avrebbe subito alcun
danno, ma al contrario avrebbe beneficiato del suo progetto, in quanto esso
avrebbe funto da base per le successive modifiche operate da terzi in una
ottica più economica.
A
titolo riconvenzionale la convenuta postulava pertanto la condanna della
committente al pagamento del saldo della sua nota di onorario (fr. 2'045.50).
D.
Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha
respinto la petizione della committente e accolto la domanda riconvenzione
dell’architetto. A mente del primo Giudice, la lievitazione dei costi
preventivati sarebbe la conseguenza dei desiderata espressi dalla committente
nel corso della progettazione. All’architetto non poteva essere rimproverata
una carente informazione della committente, ritenuto che questo era appunto lo
scopo del preventivo generale presentato l’11 luglio 1997. Revocando il
mandato, la committente ha negato all’architetto la possibilità di consigliare
e indicare quegli accorgimenti che avrebbero permesso l’edificazione ad un
costo analogo a quello inizialmente prospettato. La costruzione dell’edificio è
invece stata affidata a terzi, i quali hanno rielaborato il progetto della
convenuta. La committente non avrebbe dunque subito alcun danno riconducibile
ad una carente esecuzione del mandato da parte dell’architetto. Per questi
motivi, a mente del Pretore, l’attrice è tenuta a saldare l’onorario per le
prestazioni svolte fino alla revoca del mandato.
E. Con appello 1. ottobre 2001,
l’attrice censura il giudizio pretorile, adducendo che l’architetto ha violato
il proprio dovere di diligente esecuzione del mandato in quanto, pur essendo
stato incaricato di progettare un'opera con un determinato costo, ne ha
progettata una con un costo molto superiore. L’architetto avrebbe dovuto in
particolare avvertire la committente che le varianti richieste avrebbero fatto
lievitare i costi al punto da giungere ad una progettazione del tutto
inservibile nel contesto di una disponibilità pecuniaria limitata. Secondo
l’appellante, il carente adempimento del mandato da parte dell’architetto
comporta la perdita del suo diritto alla mercede e il risarcimento dei danni
causati a seguito del suo operato.
Delle
osservazioni all’appello della parte convenuta si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
considerato in diritto
- Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il
discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura,
dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate in
concreto all’architetto (DTF
114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 28 ss.).
Alcune
prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto
definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465 e 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,
Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 261; Weber, Obligationenrecht I, 2. ed.,
Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 31 ad art. 394 CO).
Altre
prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione
dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Obligationenrecht I, 2. ed.,
Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 17 ad art. 363 CO con ulteriori riferimenti).
Se,
per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la
progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con
un cosiddetto “Gesamt-vertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale
federale considera di natura mista (Honsell,
op. cit., pag. 261; Weber, op. cit., n. 31 ad art. 394
CO; Zindel/Pulver, op.
cit., n. 17 ad art. 363 CO).
La
dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del
necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene
invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità le
norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 ss.; II
CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA, 2 giugno 1998 in re E.Q. e
E.B./Z.P., 11 marzo 1998 in re R./F.).
In
particolare queste norme trovano applicazione anche per quanto riguarda la
responsabilità dell’architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF 122 III 64; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T.
SA, Schumacher, Die
Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo
1995, n. 743). Presupposti sostanziali ne sono, oltre al superamento del
preventivo nelle sue diverse forme - e quindi anche in quella del superamento
di un limite massimo di costi (Schumacher,
op. cit.. n. 737), che può costituire inadempimento del contratto da parte
dell’architetto - un pregiudizio del mandante definito come danno alla fiducia
(“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dall’affidabilità attribuibile dal
mandante all’informazione fornitagli dall’architetto sui costi della
costruzione (DTF 122 III 64; Schumacher,
op. cit., n. 764 e 765), rispettivamente l’esistenza di un nesso adeguato di
causalità tra il danno e la cattiva esecuzione del mandato.
- Nel caso concreto, è pacifico che
tra le parti è venuto in essere un contratto di mandato ai sensi degli art. 394
ss. CO. Infatti, l’architetto si obbligava nei confronti dell’altra parte a
eseguire la progettazione e a occuparsi della direzione dei lavori relativi ad
un immobile da edificarsi su di un fondo di proprietà di __________ a
__________.
Per
le prestazioni svolte, l’architetto ha allestito una nota di onorario di
complessivi fr. 22'045.50, utilizzando come base di calcolo per la sua
retribuzione l’importo di fr. 600'000.-- (corrispondente al costo finale
dell’opera; doc. E).
Nella
vertenza in disamina è innanzitutto indispensabile stabilire se l’importo di
fr. 600'000.-- fosse da intendere come limite massimo stabilito dalla mandante
per i costi di edificazione - limite al quale l’architetto doveva
imperativamente attenersi - e, in caso affermativo, se superando tale limite
l’architetto sia venuto meno ai propri doveri di fedeltà e diligenza nei
confronti della committente, rispettivamente se quest’ultima ha subito un danno
a causa dell’agire dell’architetto.
- Dagli atti di causa risulta
accertato che l’attrice contava di edificare la propria casa a __________ entro
una spesa massima di fr. 600'000.-- (verbali audizione teste __________,
10.06.1999, pag. 2, teste __________, pag. 3 e teste __________, pag. 4 e 5).
L’architetto era a conoscenza di questa intenzione (v. verbale audizione teste
__________, 10.6.1999, pag. 4, ultimo paragrafo e pag. 5), poiché aveva altresì
affermato che “per rimanere nell’importo stabilito, ovvero fr. 600'000.-- per
l’edificazione, occorreva rifornirsi in Italia” (v. verbale audizione teste
__________, 10.6.1999, pag. 5). D’altro canto, nei diversi incontri tra le
parti non si era mai parlato di edificare la casa della qui appellante a prezzi
superiori (v. verbale audizione teste __________, 10.6.1999, pag. 5).
Inoltre,
il contratto per le prestazioni di architetto del 23 aprile 1997 (doc. B)
prevedeva quale base determinante per il calcolo dell’onorario il costo massimo
previsto per l’opera, stimato in fr. 600'000.-- circa (del resto, anche per il
conteggio finale dell’onorario l’architetto si è basato sul tale importo; doc.
E).
Per
quanto concerne invece l’importo di fr. 870'000.-- quale costo complessivo
dell’opera riportato sulla domanda di costruzione (v. doc. richiamati dal Comune
di __________, sub I a, b, c), da un lato, dall’istruttoria è emerso che al
momento della sottoscrizione da parte di __________ della richiesta di rilascio
della licenza edilizia “né l’attrice, né la convenuta, in quella riunione,
hanno parlato di cifre superiori a fr. 600'000.--“ (v. verbale audizione teste
__________, pag. 5). Quindi non è dato di sapere se effettivamente la
committen-te fosse stata o meno a conoscenza dell’aumento delle spese di
costruzione da fr. 600'000.-- a fr. 870'000.--. Dall’altro, viene smentita la
tesi dell’appellata, la quale sostiene che la lievitazione dei costi di
costruzione fino a
fr.
1'230'000.-- sarebbe dovuta alle continue richieste di modifica al progetto
formulate da __________ (per questa ragione l’architetto avrebbe quindi
allestito cinque progetti preliminari). Infatti, dalla documentazione agli atti
si rileva che la domanda di costruzione presentata dall’architetto contemplava
già tutti i differenti desiderata formulati da __________. La successiva
lievitazione dei costi fino a
fr.
1'230'000.-- non poteva quindi essere dovuta alle richieste già contemplate
nella domanda di licenza edilizia. Pertanto la censura formulata dall’appellata
non può essere accolta (doc. richiamati dal Comune di __________, sub I a, b,
c). Inoltre, come si vedrà in seguito, la predetta questione non è rilevante in
quanto il preventivo allestito dall’architetto per complessivi fr. 1'230'000.--
supera già di primo acchito in maniera notevole entrambi gli importi di
fr.
600'000.-- (del 105%) e di fr. 870'000.-- (del 41,3%). Del resto, siccome la
committente era poco edotta in materia di costruzione, in ogni caso
l’architetto era obbligato a informa-re __________ dell’incidenza sul prezzo
delle modifiche da questa richieste (Schumacher,
op. cit., n. 753).
Si
rileva infine che anche il nuovo progetto fatto rielaborare all’impresa di
costruzione __________ di __________ rientra nei limiti di costo di fr.
600'000.-- (v. doc. richiamati dal Comune di __________, sub I a, b, c; v.
perizia 5.7.2000, risposte ai quesiti peritali 1 - 3, pag. 3; verbale teste
__________, pag. 5).
Alla
luce di quanto esposto, ne discende che il limite fissato dalla mandante era da
considerarsi vincolante per l’architetto. Nonostante queste chiare e precise
indicazioni, l’architetto ha allestito un progetto che prevedeva un costo
finale dell’opera pari a fr. 1'230'000.--. A causa del superamento del limite
di costi fissato dall’appellante, quest’ultima stimava il progetto siccome
inutilizzabile e quindi recedeva dal contratto.
-
In base ai combinati art. 398 cpv.
1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario si ricollega al regime generale
della responsabilità contrattuale (art. 97 ss. CO). Come già accennato, il
mandante deve dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un
danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il
danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla responsabilità provando che
nessuna colpa gli è imputabile (Tercier,
Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n. 4074 ss.; Wiegand Basler Kommentar, 2. ed.,
Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 5 ss. e 61 ss. ad art. 97 CO; Weber, Basler Kommentar, 2. ed.,
Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 32 ad art. 398 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna
1998, n. 67.05 e 68.07). Nell’ambito di una violazione dell’art. 97 CO, il
creditore ha il diritto di ottenere il risarcimento dell’interesse positivo,
ossia egli deve essere posto di nuovo nella situazione come se il contratto
fosse stato adempiuto correttamente. Così non solo deve essere tenuto in
considerazione il minor valore della prestazione effettuata, ma anche eventuali
ulteriori danni conseguenti al manchevole operato del mandante (Schwenzer, op. cit., n. 14.29,
64.22 e 68.06; Wiegand,
op. cit., n. 46 e 53 ss. ad art. 97 CO; Weber,
op. cit., n. 30 ad art. 398 CO).
Sulla base dell’art. 398 cpv. 2 CO, il
mandatario è responsabile nei confronti del mandante della fedele e diligente
esecuzione degli affari affidatigli. Il mandante opera in modo manchevole
quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal
contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza. Si riscontra
in particolare una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato
quando il mandatario non adempie i propri obblighi di informazione o non segue
le direttive impartite (art. 397 CO), oppure nel caso non siano anteposti ai
propri gli interessi del mandante (Fellmann,
Berner Kommentar, Berna 1992, n. 373 e 374 ad art. 398 CO; Weber, op. cit., n. 8, 9 e 27 ad
art. 398 CO e n. 10 ad art. 397 CO; Schwenzer,
op. cit., n. 67.05 ss; Werro,
Le mandat et ses effets, Friborgo 1993, n. 503 ss.). Per quanto riguarda
direttive e istruzioni, di principio le stesse devono essere seguite dal
mandatario con precisione; in caso contrario, nel comportamento del mandatario
si riscontrano gli estremi della violazione contrattuale e quindi egli è tenuto
a risarcire il danno (Weber,
op. cit., n. 10 ad art. 397 CO; DTF
107 II 244). Nel caso in esame non si vedono motivi per l’architetto di
discostarsi dalla chiara istruzione del mandante riguardo al costo massimo
della costruzione pari a fr. 600'000.-- (Fellmann,
op. cit., n. 127 ad art. 397 CO). Questa somma, al contrario di quanto asserito
dalla parte appellata, rappresentava una condizione fondamentale alla quale
l’architetto doveva imperativamente attenersi.
Già
per questo motivo, l’architetto ha violato un proprio preciso obbligo derivante
dal contratto. Del resto, la valutazione del preventivo di spesa, segnatamente
nel caso sia stato pattuito un limite massimo di spesa, è uno dei compiti
specifici dell’attività professionale dell’architetto (Schumacher, op. cit., n. 441; Schumacher, Haftung, in: recht
3/1994, pag. 126 ss.; DTF
122 III 64 e 119 II 251; II CCA
9 aprile 2002 in re R.M./T. SA con ulteriori riferimenti).
Inoltre,
il mandatario deve informare il mandante in merito a tutte le circostanze
rilevanti per l’adempimento del contratto; in caso contrario si concretizza una
violazione contrattuale (Derendinger,
Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, tesi
Friborgo 1988, pag. 57 ss.
Dall’istruttoria
è emerso che l’architetto non ha mai avvertito la mandante che il preventivo
delle spese per i lavori avrebbe raggiunto la cifra totale di fr. 1'230'000.--
(ossia il doppio rispetto a fr. 600'000.-- e il 41,3% rispetto alla cifra di
fr.
870'000.-- riportata dalla prima domanda di costruzione).
L’appellata
sostiene inoltre che l’edificazione avrebbe potuto avvenire anche per un costo
pari a fr. 600'000.--, se solo __________, invece di revocare il mandato,
avesse discusso con l'architetto quo al tipo di materiale, di fornitura e a
eventuali modifiche della volumetria. Tale censura è infondata in quanto,
ancora una volta, l’obbligo di informazione che incombe al mandatario, il quale
dispone di conoscenze specifiche nel campo professionale in cui opera,
obbligava l’architetto a informare sua sponte e per tempo la committente, se
del caso anche anticipando i bisogni di quest’ultima (Schumacher, Haftung, in: recht
3/1994, pag. 126 ss.). Agli atti invece non vi è traccia alcuna di una tale
iniziativa dell’architetto e quindi, ancora una volta, nel suo comportamento si
ravvede una violazione del contratto. Non si vede del resto il motivo perché tale
iniziativa doveva incombere alla mandante, la quale non disponeva di competenze
in materia di architettura o ingegneria.
- Vista la grave violazione da parte
dell’architetto dei propri doveri contrattuali, si giustifica senz’altro la
riduzione del 40% dell’onorario di complessivi fr. 22'045.50 (doc. E). Infatti,
la riduzione dell’onorario del professionista è riconosciuta in presenza di
negligenze rilevanti e nel caso di errore nel calcolo dei costi; la riduzione
viene attuata in base al principio dell’equivalenza, ossia tenuto conto del
valore e dell’utilizzabilità di quanto svolto (Schumacher, op. cit., n. 603; Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 498 e 502 ss.
ad art. 394 CO; Weber, op.
cit., n. 43 ad art. 394 CO; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA). Al
contrario di quanto affermato dall’appellante, la manchevole esecuzione del
mandato non fa quindi decadere il diritto all’onorario del mandante.
Dalla
perizia giudiziaria è emerso che i piani allestiti dalla appellata sono stati
utilizzati come base per la nuova domanda di costruzione formulata per
l’appellante dalla impresa di costruzione __________ di __________. I piani
allestiti dall’impresa mostrano una similitudine di tipo medio rispetto a
quelli di __________ (v. perizia 5.7.2000, risposta al quesito peritale 2, pag.
3). Lo stesso perito definisce evidente la similitudine tra i piani di progetto
allestiti dalla convenuta e quelli successivamente elaborati dall’impresa per
conto di __________, che in buona sostanza rappresentano una semplificazione
del disegno originale con riduzione della volumetria e conseguentemente dei
costi di costruzione (v. perizia 5.7.2000, risposta al quesito peritale 1, pag.
3; v. anche documentazione richiamata dal Municipio di __________, sub I a, b,
c). È quindi a torto che la parte appellata sostiene che il progetto della
convenuta era per lei del tutto inutilizzabile e pertanto non meritevole di
retribuzione.
Di
conseguenza, viste tutte le circostanze, l’onorario ridotto che l’appellante
deve corrispondere all’architetto ammonta a fr. 13'227.30 invece di fr.
22'045.50.
- Accanto alla riduzione del suo
onorario, il mandatario può essere tenuto a risarcire al mandante il danno
cagionato dal suo comportamento nello svolgimento del mandato (interesse positivo;
Schumacher, op. cit., n.
608 ss. e 767 ss.; DTF 122
III 64; II CCA 9 aprile
2002 in re R.M./T. SA).
L’appellante
ha però omesso di quantificare le proprie pretese a titolo di danno. Infatti
dall’allegato ricorsuale non traspare alcuna allegazione – né di fatto, né di
diritto – in merito al danno che __________ avrebbe subìto a seguito
dell’operato manchevole dell’architetto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 16 ss. ad art. 309 CPC).
L’appello
risulta pertanto carente e quindi inammissibile su questo punto.
Nella
mancata esposizione di tali fatti nell’allegato di appello e in considerazione
della rinnovata pretesa per risarcimento del danno si potrebbe ravvisare un
rinvio sottinteso alle argomentazioni di fatto e di diritto contenute negli
allegati di prima istanza riferite alle singole specifiche posizioni del danno.
Se non che, il rinvio a precedenti allegati o richieste non rappresenta una
motivazione sufficiente di appello ai sensi dell’art. 309 CPC (BJM 2001,
47 e 1996, 264; DTF 117 Ia 10).
Di
conseguenza, le ulteriori pretese avanzate in prima istanza a titolo di danno
da __________ non possono essere prese in esame da questa Camera.
- Secondo l’art. 97 cpv. 1 CO, la
colpa del mandatario è presunta; egli ha però la facoltà di portare la prova
della assenza di sua colpa. In concreto, l’appellata non ha minimamente portato
una tale prova. Dalle risultanze di causa emerge invece una chiara negligenza
di __________ nella conduzione del mandato, segnatamente omettendo di informare
debitamente la committente quo allo stato dei costi e allestendo un preventivo
che superava notevolmente il limite di spesa massimo.
Dall’istruttoria
si rileva altresì l’esistenza chiara di un nesso di causalità adeguata tra la
violazione contrattuale da parte del mandatario e il danno subentrato nel
patrimonio di __________ (Schumacher,
op. cit., n. 572 ss. e 782 ss.; Schumacher,
Haftung, in: recht 3/1994, pag. 133 ss.).
- In conclusione, l’appello deve
essere parzialmente accolto, limitatamente all’importo di fr. 8'818.20,
corrispondente alla riduzione di due quinti dell’onorario richiesto da
__________ (fr. 22'045.50 ./. 13'227.30). Tenuto conto che in data 29 aprile
1997 __________ ha versato a __________ un importo di fr. 20'000.-- (doc. B),
quest’ultima dovrà versare alla mandante fr. 6'772.70 (__________ ha omesso di
richiedere gli interessi sulla pretesa fatta valere in giudizio). La domanda
riconvenzionale formulata da __________ nei confronti di __________ per il
pagamento del saldo pari a fr. 2'045.50 va invece respinta. Tasse e spese
seguono la soccombenza, prevalente per la parte appellante.
Per i quali motivi
pronuncia:
I. L’appello 1. ottobre 2001 di __________ è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 settembre 2001 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 è così riformata:
- La
petizione 17 settembre 1998 di __________ è
parzialmente
accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannata a versare a
__________ l’importo di fr. 6'772.70
- La
tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1'500.-- e le
spese,
da anticipare come di rito, sono poste a carico della
parte
attrice in ragione di 3/4 e per il rimanente a carico
della
convenuta, alla quale controparte rifonderà l’importo di
fr.
1’500.-- per parte di ripetibili.
-
L’azione
riconvenzionale è respinta.
-
La
tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 300.-- e
le
spese, comprese quelle peritali, da anticipare come di rito,
sono
poste a carico della attrice riconvenzionale, la quale
rifonderà
a controparte l’importo di fr. 300.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr.
50.--
totale fr.
1’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata in ragione di
1/4 e per i rimanenti 3/4 a carico dell’appellante, la quale rifonderà a
controparte la somma di fr. 750.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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