AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.16
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00016
Lugano
6 agosto 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1994.00998 (già 1878) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 -
promossa con petizione 24 maggio 1994 da
ora massa fallimentare __________
e per essa, ex art. 260 LEF, __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
35'943.65 oltre interessi nonché la conferma della fideiussione solidale
__________ di fr. 38'000.- emessa dalla __________, quale garanzia sostitutiva
dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 22 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 giugno
1993 __________, in qualità di committente, e la __________, in qualità di
appaltatrice, hanno sottoscritto un contratto di appalto (doc. A) avente per
oggetto i lavori di ristrutturazione della casa d'abitazione sita al mappale n.
__________RFD di __________, di proprietà di __________, moglie del
committente. L'accordo prevedeva una mercede forfetaria di fr. 400'000.-.
B. Con la
petizione in rassegna, inoltrata dopo che in precedenza a carico di quel mappale
era stata annotata in via provvisoria un'ipoteca legale dell'imprenditore per
la somma di fr. 34'146.65 oltre interessi, poi sostituita dalla fideiussione
solidale __________ di fr. 38'000.- emessa dalla __________, __________ - alla
quale, ora fallita, è in seguito subentrata, ex art. 260 LEF la __________ - ha
chiesto la condanna dei coniugi __________ al pagamento in solido di fr.
35'943.65 oltre interessi e la conferma della garanzia sostitutiva fornita.
Essa ritiene in sostanza che i lavori, compresi alcuni interventi
supplementari, sarebbero stati portati a termine senza contestazioni di sorta,
ma i convenuti non avrebbero provveduto ad onorare tutta una serie di fatture
emesse a loro indirizzo, segnatamente la fattura 1093 (doc. B), avente per oggetto
i lavori non subappaltati a terzi, di cui era rimasto insoluto il saldo di fr.
18'536.65, la fattura 36 (doc. C) relativa alla fornitura di dadi in porfido di
fr. 3'750.-, la fattura di fr. 1'797.- (doc. D) emessa dalla ditta __________
per interventi eseguiti in vece dell'attrice, e l'ICA sulle prestazioni da lei
complessivamente fatturate ammontante a fr. 11'860.- (cfr. doc. H); altre
fatture, in particolare quelle degli artigiani __________ di fr. 14'000.-,
__________ di fr. 6'670.- e __________ di fr. 21'500.-, anticipate
dall'attrice, ma a lei non rimborsate dai convenuti, erano per contro oggetto
della causa OA.1996.00220, connessa e congiunta alla presente.
C. I convenuti
si sono opposti alla petizione, contestando di aver commissionato l'esecuzione
di eventuali lavori supplementari. Essi sono pertanto del parere di aver già
soluto quanto di loro spettanza, ritenuto che le fatture di cui si chiedeva il
pagamento non erano da loro dovute rispettivamente dovevano restare a carico
dell'attrice. Contestata era infine la legittimazione passiva di __________.
D. Il Pretore,
con la sentenza, ha respinto la petizione.
Il giudice di
prime cure, dopo aver ammesso, seppur con riferimento alla sola domanda
creditoria, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
__________, ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie non erano dati i
necessari elementi per ravvisare come adeguatamente comprovati, fondati e
quindi dovuti sia il saldo della fattura 1093, sia la fattura 36, sia infine la
fattura della ditta , mentre per quanto riguardava l' la
stessa non poteva essere caricata alla committenza in quanto già compresa nel
prezzo forfetario.
E. Con l'appello
che ci occupa, l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di
accogliere la petizione.
L'appellante, dopo
aver ribadito come anche a __________ dovesse essere riconosciuta la
legittimazione passiva, rileva di aver sufficientemente provato, in particolare
mediante la perizia giudiziaria, l'esecuzione di opere supplementari e il
benfondato delle sue pretese.
considerando
in diritto:
-
La
pattuizione di un prezzo forfetario d'appalto, pacifica nella fattispecie,
vincola le parti alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo
secondo l'art. 373 CO, escludendo cioè ogni aumento a favore dell'appaltatore,
salvo il caso di modifiche di ordinazione concordate ed accettate dai
contraenti (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 900 e segg.;
DTF 104 II 315).
-
Risolta con
ciò la questione giuridica concernente il tipo di retribuzione scelto dalle
parti, si pone la questione di fatto a sapere se le richieste dell'attrice sono
eventualmente già comprese nel forfait, oppure se le stesse sono connesse con
opere eseguite all'infuori del pacchetto di prestazioni previste dal contratto
di cui al doc. A. L'onere della prova riguardante il tipo e le caratteristiche
delle modifiche, così come i maggiori costi che ne derivano, incombe
all'appaltatore, ritenuto che il prezzo iniziale pattuito a corpo viene
aumentato del valore delle opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente
non eseguite (Gauch, op. cit., N. 785 e 907; JdT 1958 p. 191; IICCA
25 ottobre 1988 in re C. Snc/T. SA, 23 marzo 1993 in re A. AG./L. SA, 5 ottobre
1993 in re F./B.).
Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, nel caso di specie l'esecuzione di tutta una serie
di opere supplementari è stata ampiamente provata in sede testimoniale (testi
__________ p. 2, __________ p. 1-2 e __________ p. 5). Lo stesso perito
giudiziario (p. 16) ha confermato la circostanza, giungendo alla conclusione
che le opere supplementari, quantificate dall'attrice in fr. 60'647.20 (doc.
G), ammontavano a fr. 53'448.10.
L'accertamento del
perito non è di secondaria importanza: infatti, stando così le cose e ritenuta
la mancata esecuzione di opere previste dal contatto per un importo di fr.
8'820.- al massimo (parte della sistemazione esterna per fr. 7'600.-, ed
eventualmente, ancorché non riconosciute dal perito, una porta vetrata al
pianterreno per fr. 1'000.- ed il rivestimento in piastrelle di una parete del
bagno al pianterreno per fr. 220.-, cfr. teste __________ p. 2 e doc. 3 pos. 4, 11 e 12), l'attrice
potrebbe di fatto pretendere addirittura una retribuzione complessiva di fr.
444'628.10 (fr. 400'000.- + fr. 530448.10 ./. fr. 8'820.-). Ritenuto un incasso
da parte sua di fr. 374'780.- (232'780.- sulle proprie prestazioni e fr.
142'000.- sulle opere subappaltate agli artigiani, cfr. doc. H e il conteggio
doc. 1 inc. OA.96.00220, da cui va in effetti dedotta la somma di fr. 16'000.-,
pos. 1A, per la sistemazione esterna, opera che è stata scorporata dal
contratto), essa potrebbe di fatto pretendere ulteriori fr. 69'848.10.
- Ciò
premesso, si tratta ora di esaminare se l'attrice possa in concreto pretendere
il pagamento dei 4 importi di cui alla presente causa.
fattura 1093 di
fr. 18'536.65
Come già
accennato, l'attrice postula in questa sede l'integrale pagamento della fattura
relativa alle prestazioni da lei svolte, escluse quelle subappaltate a terzi,
evidenziando come la stessa, di fr. 251'316.65 (doc. B), comprensiva dei lavori
supplementari, sia stata onorata unicamente in ragione di fr. 232'780.- (doc. H
e doc. 1 inc. OA.96.00220).
Ritenuta
sostanzialmente corretta dal perito giudiziario, il quale ha precisato che la
stessa doveva tuttavia tener conto delle risultanze dell'analisi peritale
esposta nelle pagine precedenti della perizia (p. 17), la fattura in questione
può senz'altro essere ammessa, previa deduzione della somma di fr. 7'199.10
pari alla differenza riscontrata peritalmente per le opere supplementari (fr.
60'647.20 ./. fr. 53'448.10, perizia p. 16), di modo che il saldo dovuto
ammonta a fr. 11'337.55.
fattura
__________di fr. 3'750.-
La fattura in
questione (doc. C), relativa alla fornitura di dadi in porfido, contestata nel
suo ammontare dalla direzione lavori (cfr. doc. 1 e teste __________ p. 2), è stata a sua volta oggetto di esame
da parte del perito giudiziario, il quale ha concluso che l'importo dovuto per
tale realizzazione corrispondeva alla metà di quanto esposto dall'attrice (p.
17). La pretesa risulta dunque fondata per fr. 1'875.-.
fattura
__________ di fr. 1'797.-
L'attrice ha
affermato in causa di aver dovuto far capo, in un'occasione, a due operai della
ditta __________ per esigenze del
cantiere, ciò che quest'ultima le ha fatturato in tale misura (doc. D), fattura
regolarmente saldata dall'attrice (doc. E). L'episodio, debitamente comprovato
dal teste __________ (p. 2), giustifica
senz'altro di ammettere la pretesa fatta valere dall'attrice.
ICA di fr.
11'860.-
Come giustamente
rilevato dal giudice di prime cure, non vi è per contro motivo per riconoscere
all'attrice l'__________ del 4.65% sulle somme da lei fatturate di fr.
255'066.65 (fr. 251'316.65 + fr. 3'750.-, cfr. doc. H): la dottrina ritiene
infatti che, salvo diversa pattuizione tra le parti - né pretesa, né provata
nella fattispecie - nel prezzo forfetario pattuito sia già compresa anche tale
tassa (Gauch, op. cit., N. 1224).
Il credito a
favore dell'attrice ammonta pertanto a fr. 15'009.55 (fr. 11'337.55 a saldo
della fattura 1093, fr. 1'875.- per la fattura 36 e fr. 1'797.- per la fattura
__________), per cui, quand'anche le pretese di fr. 42'170.- di cui alla causa
OA.1996.00220 dovessero essere accolte nella loro interezza, l'importo totale
dovuto non raggiungerebbe in ogni caso la somma massima di fr. 69'848.10 che
l'attrice, come detto, potrebbe ancora pretendere in base alle disposizioni di
legge, per cui non vi è motivo di operare una sua riduzione.
Gli interessi su
questo importo - come per altro già ammesso dall'attrice in sede conclusionale
- vanno riconosciuti unicamente nella misura del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non
dell'8%, non potendosi ammettere l'acquiescenza su questo tema dei convenuti,
che difatti si sono integralmente opposti alla petizione, ma dovendosi invece
ritenere che l'attrice nei propri allegati introduttivi non ha addotto alcuna
circostanza di fatto, come una pattuizione in tal senso o l'esistenza di un
rapporto tra commercianti, atta a giustificare l'attribuzione di interessi
superiori al tasso legale (IICCA 21 settembre 1994 in re G./S., 13
febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 8 maggio 1996 in re D./T., 19 febbraio 1998 in
re E./Z.). Quale termine di decorrenza degli stessi, pretesi dall'attrice dal
31 dicembre 1993, può essere riconosciuto il 24 marzo 1994, data dell'inoltro
dell'istanza volta all'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria, prima valida
messa in mora agli atti, tranne per l'importo di fr. 1'979.-, per il quale fa
stato la data della petizione.
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'appellante, debitori di tali importi non sono entrambi i
convenuti, ma unicamente __________. __________ non può infatti essere
convenuta nell'azione creditoria, non avendo sottoscritto il contratto di
appalto (doc. A) rispettivamente non essendo provato che nell'occasione il
marito abbia eventualmente agito in sua rappresentanza; in assenza di un
indebito arricchimento da parte sua, essa non può infine nemmeno essere
convenuta in virtù degli art. 62 e segg. CO.
-
Ne discende
il parziale accoglimento dell'appello nel senso che __________ è condannato a
rifondere alla massa fallimentare __________, e per essa alla cessionaria ex
art. 260 LEF __________, la somma di fr. 15'009.55 oltre interessi, mentre a
garanzia di tale credito, ridotto però dei fr. 1'797.- non oggetto a suo tempo
dell'ipoteca legale, deve essere confermata la fideiussione solidale prestata
per conto di . L', nella sua veste di cessionaria ex art.
260 LEF, potrà trattenere tale somma in pagamento del credito per cui essa è
stata iscritta in graduatoria, dopo averne dedotte le spese, fermo restando che
l'eventuale eccedenza dovrà in ogni caso essere versata alla massa.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che in presenza di giusti motivi il giudice può
comunque operare una diversa ripartizione (art. 148 cpv. 2 CPC): nel caso di
specie, atteso che __________ risulta parzialmente soccombente nell'azione
creditoria, mentre , completamente vincente in quell'azione, risulta
in parte soccombente con riferimento alla garanzia, appare giustificato porre a
carico di questi ultimi 1/4 degli oneri processuali complessivi di entrambe le
sedi e caricare la rimanenza all', che si è assunta il rischio della
continuazione del processo in vece dell'attrice (Amonn, Grundriss des
Schuldbetreibung- und Konkursrecht, 3. ed., Berna 1983, § 47 n. 49 e 52; DTF
105 III 140; IICCA 26 aprile 1999 in re R. SA/L. e lc.). Le ripetibili
della sede pretorile vengono pure assegnate secondo tale grado di soccombenza,
mentre per quanto riguarda la sede di appello il parziale accoglimento del
gravame senza che la controparte abbia inoltrato eventuali osservazioni
giustifica di riconoscere all'appellante, non rappresentata da un legale, un
importo a titolo di indennità parziale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
- La petizione 24 maggio 1994 di __________, ora
massa fallimentare __________, è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________, è condannato a pagare alla massa fallimentare
__________, e per essa alla __________, la somma di fr. 15'009.55 oltre
interessi al 5% dal 24 marzo 1994 su fr. 13'212.55 e dal 24 maggio 1994 su fr.
1'797.-.
§§ Limitatamente
alla somma di fr. 13'212.55 oltre interessi al 5% dal 24 marzo 1994 è
confermata la garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale costituita dalla
fideiussione solidale __________ emessa dalla __________.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese sono a carico dell'__________ per
3/4 e per la rimanenza sono poste a carico dei convenuti, a cui l'__________
rifonderà pure complessivamente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza
sono poste a carico di convenuti, che rifonderanno all'appellante fr. 150.- a
titolo di indennità parziale.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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