AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.145
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00145
Lugano
26 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di parzialità
(recte: istanza di ricusa) e sul ricorso gerarchico 5 settembre 2001,
presentati nei confronti del Pretore della giurisdizione __________, da
rappr. dall'amministratore unico, __________
nell’ambito della causa - inc. no. DI.2001.00148 di
quella Pretura - contro di lei promossa il 20 agosto 2001 da
__________ o
volta ad
ottenere lo sfratto della convenuta, compresi eventuali subconduttori, dalla proprietà
immobiliare denominata "__________ __________a" sita in __________
__________ __________.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto e in diritto:
che
nell’ambito della causa di sfratto contro di lei promossa con istanza 20 agosto
2001 da __________ e __________, __________ con scritto 5 settembre 2001 ha
chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di
__________ __________;
che
l’istante ritiene in sostanza che il Pretore avrebbe dato prova di prevenzione
nei suoi confronti in precedenti cause che la concernevano, segnatamente emanando
tutta una serie di decisioni erronee;
che
con scritti, datati 13 rispettivamente 17 settembre 2001, la controparte ed il
Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di
motivi giustificanti una ricusa;
che,
in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa
formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice
imparziale e indipendente contenute nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica,
l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere
restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione
tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito
per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza
la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in
presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio
quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa
connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990
p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto
di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il
giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico
timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è
fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure,
più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e
ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che,
nel caso concreto, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro
concludere che l’istante non ha reso verosimile alcun elemento suscettibile di
confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad
occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il
giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a favore della controparte
o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa;
che
l'istante rimprovera innanzitutto al Pretore di aver rifiutato il 6 dicembre
2000 siccome tardiva, senza tuttavia aver appurato le ragioni di tale ritardo,
la produzione al di fuori dell'udienza di discussione di una versione
parzialmente interlineata del contratto di locazione 25 aprile 1998 nell’ambito
della causa inc. no. DI.2000.00150: il rimprovero si avvera infondato già per
il semplice fatto che nella lettera 17 novembre 2000 in cui la parte, per altro
a quel momento rappresentata da un avvocato, aveva chiesto la produzione di
quel documento, non erano state assolutamente indicate le ragioni per cui quel
contratto era stato esibito solo a quella data, per cui il giudice poteva
senz'altro ritenere che il ritardo, per il quale non era stata data alcuna
giustificazione, fosse dovuto a negligenza della parte stessa;
che
il fatto che in quell'occasione il giudice adito abbia piuttosto ritenuto
opportuno farle ordine di produrre l'originale del contratto 25 aprile 1998 non
interlineato, già agli atti sub doc. B, non può parimenti essere censurato come
atto di parzialità, tale modo di procedere essendo del tutto conforme con
l'art. 202 cpv. 1 CPC, correttamente richiamato a quel momento;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, lo stralcio di quella causa, decretato
dal Pretore il 13 febbraio 2001 e rimasto non impugnato, si lasciava ricondurre
a una chiara disposizione di legge (art. 39 cpv. 2 CPC, nella versione allora
in vigore), ovvero al fatto che, nonostante fosse stata in precedenza diffidata,
la parte istante aveva omesso di munirsi di un patrocinatore nel termine assegnato;
con ciò essa si è oltretutto preclusa la possibilità di contestare l'eventuale
erroneità - in realtà non data - dei precedenti giudizi;
che
l'istante rimprovera inoltre al Pretore di non averle di fatto permesso di impugnare
la decisione 22 maggio 2001 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di __________ __________dapprima ritornandole il "complemento alla querela"
26 giugno 2001 con un termine di 15 giorni per rimediare ad alcuni difetti
formali, quindi rinviandole il "complemento alla risposta" 10 luglio
2001; analogo destino avrebbe avuto una "risposta" 27 giugno 2001, da
lei inviata il 2 luglio 2001;
che,
per comprendere appieno ciò che è successo, occorre fare qualche passo indietro
e passare brevemente in rassegna tutte le procedure che hanno interessato la
qui istante nell'ultimo anno: si tratta di ben 4 procedure, la prima è una
domanda di contestazione della disdetta con domanda di protrazione (inc. no.
DI.2000.00150), la seconda concerne la liberazione a suo favore di alcune pigioni
(inc. no. DI. 2001.00032), la terza è volta alla riduzione della pigione, condanna
al pagamento di importi vari, rimborso di somme e proroga del contratto (inc.
no. DI. 2001.00053), mentre la quarta è l'istanza di sfratto nei suoi confronti
che qui ci occupa (inc. no. DI.2001.00148);
che
occorre altresì ricordare che l'istante era stata patrocinata da un legale fino
al 7 dicembre 2000, mentre successivamente essa ha proceduto in prima persona
tramite il proprio amministratore unico, il quale, pur essendo un avvocato, non
è perfettamente cognito della procedura civile ticinese;
che
il Pretore, nel periodo in cui l'istante non disponeva di un patrocinatore, ha
dato prova di un'ampia comprensione e pazienza nei suoi confronti, tanto che a
più riprese, confrontato con allegati non ossequiosi delle disposizioni
procedurali o inammissibili - che come tali andavano sanzionati (cfr. l'istanza
15 febbraio 2001 nell'inc. DI. 2000.00150 già stralciato, la
"querela" di cui all'inc. no. DI.2001.0053, la "risposta"
18 maggio 2001 di cui all'inc. DI.2001.00032, la richiesta di congiunzione 24
maggio 2001 inc. no. DI.2001.00032) - ha spiegato alla parte le corrette
modalità per far valere le proprie pretese o eccezioni;
che,
ciò premesso, il 28 giugno 2001 il Pretore ha indirizzato 2 missive alla parte
istante: con la prima, in applicazione dell'art. 142 cpv. 3 CPC, le ha
ritornato uno scritto 26 giugno 2001 ("complemento alla querela"
recante il numero DI. 2001.00053) e uno scritto 27 giugno 2001
("Antwort", pure recante il medesimo numero d'incarto), rilevando
come quell'incarto fosse già stato stralciato dai ruoli rispettivamente come
gli scritti, specialmente la "Antwort", in tedesco, di cui nemmeno si
capiva a cosa si riferisse, non ossequiavano in più punti le disposizioni di
legge, e ha assegnato un termine perentorio di 15 giorni per rimediarvi; con la
seconda, le retrocedeva siccome irricevibile un allegato 18 maggio 2001
("risposta", inc. no. DI.2001.00032), che altro non era che una
replica scritta, allegato non previsto dal codice di rito (art. 406 cpv. 1
CPC), specificando nel contempo che in caso di futuri invii di scritti
proceduralmente inammissibili non avrebbe più preso posizione, non potendo la
Pretura trascorrere il suo tempo ad indicare alla parte come ci si doveva
comportare in causa;
che,
mentre il rinvio in tali circostanze della "risposta" 18 maggio 2001
- anche se il giudice l'ha considerata come un allegato a sé stante e non
invece, come preteso dalla qui istante, come un allegato della
"Antwort" 27 giugno 2001 - e della medesima "Antwort" 27
giugno 2001 era senz'altro giustificato, l'assegnazione di un termine per
rimediare ad alcune piccole carenze formali del "complemento alla
querela" (recte: istanza) 26 giugno 2001, fosse anche stato un
provvedimento eccessivo, non era comunque tale da creare nocumento alla parte;
che
nel termine assegnato, il 2 luglio 2001, la parte, sempre facendo riferimento
all'incarto DI.2001.00053, ha inoltrato una "risposta" 27 giugno
2001, che corrispondeva alla traduzione della "Antwort" di medesima
data: atteso che quell'allegato non poteva essere messo in relazione con altri
incarti già pendenti, il giudice ha giustamente deciso di ritornarlo alla
parte;
che,
sempre nel termine, la parte ha pure provveduto a inoltrare un allegato
"complemento alla risposta" 10 luglio 2001, sempre riferito
all'incarto DI.2001.00053: sennonché, lo stesso era ancora più carente del
"complemento alla querela" 26 giugno 2001 che doveva sostituire,
tanto che nemmeno conteneva una formale richiesta di giudizio, così che in
definitiva il rifiuto del Pretore di tenerne conto risulta corretto;
che
ad ogni buon conto, se anche si volesse ritenere che nell'occasione del rinvio
del "complemento alla querela" il Pretore non abbia agito
correttamente, ben si può ritenere che tale episodio, verosimilmente dovuto
anche al marasma creato dalla qui istante - che in effetti nello scritto 2
luglio 2001 ammette di aver commesso un "pasticcio" nella produzione
dei suoi allegati - è ben lungi dal costituire un caso di grave e ripetuta
colpa da parte del giudice ai sensi della giurisprudenza (RDAT 1984 p.
58 e 59; IICCA 20 ottobre 1999 in re D./T. AG), così che in definitiva
non vi è ragione, per questo solo motivo, per ammettere la domanda di ricusa;
che
in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa, per quanto comprensibile, deve
pertanto essere respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia, spese e
ripetibili (art. 148 CPC);
che
gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio
nella procedura di sfratto;
che
questa Camera, non essendo un'autorità di vigilanza, non è per contro competente
ad esaminare il "ricorso gerarchico" annesso all'istanza di ricusa,
di cui per altro non si comprendono le finalità;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 5 settembre 2001 di __________ è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 280.-- e le spese di fr. 20.-- (totale
fr. 300.--), da anticiparsi dal qui istante, restano a suo carico con l’obbligo
di rifondere a controparte fr. 300.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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