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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.140
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00140
Lugano
28 maggio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2001.00026 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con
petizione 9 febbraio 2001 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
con la quale si chiede la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di Fr. 46'843.75 oltre interessi (risarcimento del danno
per misura cautelare ingiustificata ex art. 383 CPC) che il Pretore, con
sentenza 26 luglio 2001, ha respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 6
settembre 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la
petizione limitatamente alla condanna di parte convenuta al pagamento
dell'importo di Fr. 32'343.75 oltre interessi, mentre la controparte, con
osservazioni 18 ottobre 2001, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ ha promosso, nel 1997, una causa contro l'allora __________
chiedendo al giudice di voler accertare il suo diritto di disporre
esclusivamente su di un conto bancario aperto a suo nome dal nonno __________.
Quest'ultimo è subentrato in lite e la __________
vi è stata dimessa. Pedissequamente alla petizione era stato chiesto un
provvedimento cautelare inteso a far divieto, pendente causa, di disporre degli
averi di quel conto che il Pretore ha accolto subordinandolo alla prestazione
di una garanzia bancaria di Fr. 40'000.-, che l'istante ha prodotto. La causa
di merito si è conclusa con la reiezione delle pretese di __________ e la
conseguente revoca del blocco cautelare della disponibilità sul conto bancario
litigioso.
-
Il
Pretore ha così fissato a __________, ai sensi dell'art. 383 cpv. 2 CPC, un
termine per proporre l'azione di risarcimento del danno eventualmente
insortogli a dipendenza della misura cautelare con la comminatoria che la
decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la restituzione della
garanzia bancaria.
Nel
termine, __________ a ha introdotto l'azione chiedendo a __________ il
risarcimento del danno causatogli dalla misura cautelare ingiustificata che ha
individuato nelle spese di patrocinio resesi necessarie per difendersi in
giudizio.
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha parificato l'azione di risarcimento in
questione, promossa ai sensi dell'art. 383 CPC, a quella prevista in ambito LEF
per un sequestro ingiustificato (art. 273 LEF) e ha ritenuto che nella determinazione
del danno risarcibile devono considerarsi anche le spese di patrocinio
dell'azione di merito alla base del provvedimento cautelare, poiché le
ripetibili accordate possono anche non coprire integralmente tali costi.
Tuttavia ha rimproverato all'attore di aver prodotto delle note professionali
del suo patrocinatore assolutamente generiche, con l'indicazione di un valore
di causa diverso e superiore a quello sul quale erano state stabilite le tasse
di giustizia e, in ogni caso, incomprovato, e nemmeno senza alcuna possibilità
di valutare il dispendio orario dell'avvocato. Mancando così la prova in merito
al presunto danno patito ha respinto la petizione pur riconoscendo che la
garanzia bancaria (una fideiussione prestata da __________) copriva il pagamento
delle tasse di giustizia e delle spese anticipate da __________ nella causa di
merito ed il rimborso delle ripetibili riconosciutegli in quella sede.
-
Con
l'appello, __________ chiede che le sue pretese, ridotte per tenere conto delle
ripetibili accordategli nella causa di merito dalle tre istanze giudiziarie
(Pretura, Tribunale d'appello e Tribunale federale) che se ne sono occupate,
siano ammesse. Con le proprie osservazioni, la controparte chiede la riconferma
del primo giudizio. Le argomentazioni delle parti saranno riprese, se
necessario, nei considerandi che seguono.
-
L'art.
383 cpv. 1 CPC prevede che la parte che ha chiesto ed ottenuto una misura
provvisionale è responsabile dei danni causati da provvedimenti cautelari
ingiustificati.
Il
Pretore ha ritenuto di poter comprendere tra i danni risarcibili, secondo tale
norma, anche le spese di patrocinio della parte chiamata a difendersi
nell'azione di merito, eventualmente non coperte dalle indennità ripetibili
riconosciute. Non è dello stesso parere questa Camera per i motivi che
seguono.
- Il
Tribunale federale (DTF 113 III 94 consid. 10 c), con riferimento al
risarcimento del danno previsto dall'art. 273 LEF per un sequestro infondato,
ha ritenuto non arbitrario comprendere tra i danni risarcibili anche quelli
riguardanti le spese sostenute, dal convenuto vincente, nell'azione creditoria
promossa a convalida del sequestro. E ciò anche se la giurisprudenza del
Tribunale federale, criticata, aveva stabilito che tali spese non potevano
essere considerate danno che dava luogo a riparazione. Se ne deduce che seguire
questa giurisprudenza non è sicuramente arbitrario.
Anche
tralasciando l'ormai obsoleta distinzione tra danno diretto e danno indiretto,
il danno che deve essere riparato è tutto quello che è in relazione adeguata
con l'evento ossia, secondo la definizione classica "una causa è adeguata
quando, secondo il corso ordinario delle cose e secondo l'esperienza di vita, è
atta a produrre l'effetto che si è realizzato così che questo appare, in
generale, favorito da questa causa" (DTF 112 II 439).
Ora il
blocco di un conto bancario impedisce al titolare di servirsene con le
conseguenze ben evidenziate in Rep. 1994 n. 70 ma, come tale, non genera
le spese processuali della successiva azione di merito che, come in concreto,
poteva essere inoltrata, portata avanti e decisa anche senza una preventiva o
pedissequa misura cautelare. E in ciò la situazione è già un tantino differente
da quella della procedura di sequestro.
Le misure
cautelari che possono essere adottate nella procedura civile sono molteplici e
variegate. Si pensi ad esempio ad una causa per negare l'esercizio di un
diritto di passo preceduta dall'ordine cautelare di non avvalersi, pendente
causa, del passaggio. Il danno dovuto all'eventuale ingiustificato ordine
provvisionale sarà quello rappresentato dall'aver dovuto percorrere altro,
diverso e più lungo tragitto con tutte le conseguenze relative di maggiori
costi, ecc. ma non le spese per la causa di merito che avrebbero dovuto essere
affrontate comunque, anche senza la misura cautelare.
Voler
comprendere nel danno risarcibile per una cautelare ingiustificata anche le
spese del procedimento di merito snatura il vero scopo della norma che è, solo
e necessariamente, quello di proteggere l'interessato dagli effetti dannosi che
quel particolare provvedimento cautelare, per la sua specificità, genera.
-
Se
non fosse così ci troveremmo a trattare diversamente i convenuti di una causa
di merito simile, una col provvedimento cautelare e l'altra senza, che
risultano vittoriosi. Nel primo caso la parte si vedrebbe garantita per tutte
le spese, anche quelle superiori alle ripetibili ricevute, causate dalla
vertenza giudiziaria mentre nel secondo caso no. Del resto l'unica possibilità
per vedersi riconoscere tali spese è prevista dall'art. 152 CPC che instaura la
responsabilità aggravata del soccombente per lite temeraria. Non è possibile
che, a dipendenza di un accessorio processuale come può essere la misura
cautelare, una parte possa ritrovarsi favorita e non dover dimostrare, per
ottenere il pieno riconoscimento delle spese processuali sopportate al di là
delle ripetibili, che la controparte ha agito in giudizio con la consapevolezza
del proprio torto o con imprudenza esagerata, il che non è il caso per aver
chiesto una cautelare poi risultata ingiustificata.
-
Nel
solco dell'intenzione di far comprendere nel danno risultante dal provvedimento
cautelare ingiustificato anche le spese processuali il Pretore, nel dispositivo
-
della sua sentenza, ha accertato che anche il rimborso delle ripetibili è
garantito dalla fideiussione bancaria a suo tempo prestata ai sensi dell'art.
380 CPC. La parte convenuta non ha presentato appello al proposito e di
conseguenza quel dispositivo è cresciuto in giudicato, ma non si può tacere che
lo stesso crea un'altra disparità di trattamento. Infatti, la cauzione
processuale per le ripetibili è ordinata alle limitate condizioni di cui
all'art. 153 CPC (attore insolvente o domiciliato all'estero senza il beneficio
di una Convenzione) e non può instaurarsi per il fatto che un attore, non
astretto per l'art. 153 CPC, ha chiesto un provvedimento cautelare e vi ha
prestato garanzia.
-
Per
tutti questi motivi, ma ancora insistendo sul fatto che è la natura dello
specifico provvedimento cautelare che può creare un danno e non l'istituto
procedurale come tale, le spese processuali del merito non possono essere
considerate danno derivante dalla misura provvisionale eventualmente
ingiustificata e quindi non sono risarcibili a fronte della garanzia prestata.
Ne segue
che l'appello deve essere respinto e la sentenza del Pretore, per altri motivi,
confermata.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 6 settembre 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 550.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 600.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 1'800.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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