AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.103
Data decisione, Autorità:
20.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00103
Lugano
20 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa n. DI.1998.00110
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 14
maggio 1998 da
rappr. dall'__________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente che, a liquidazione di un rapporto di
lavoro, la convenuta fosse condannata a pagare all'istante la somma complessiva
di fr. 11'935.75 oltre interessi, a diverso titolo, oltre a un'indennità per
disdetta ingiustificata;
domanda cui la convenuta si è opposta, fatta eccezione
per il salario del mese di marzo 1998 e per la tredicesima pro rata temporis, e
che il segretario assessore -con decisione 27 giugno 2001- ha accolto nella
misura di fr. 2'450.- lordi;
appellante l'istante che, in riforma di quella pronuncia,
postula l'accoglimento integrale dell'istanza;
lette le osservazioni
all'appello di __________;
esaminati gli atti
dell'incarto;
considerato
in fatto e in
diritto:
-
L'istante
ha lavorato come impiegata d'ufficio presso la convenuta dal 20 agosto 1990
fino al 30 gennaio 1998; il 1° febbraio successivo ha dato alla luce un
bambino. Verso la fine di marzo, dopo che le parti del contratto si erano
sentite solo oralmente, esse hanno puntualizzato per scritto le rispettive
posizioni: la datrice di lavoro esigendo che la lavoratrice riprendesse il
lavoro lunedì 30 marzo, ossia otto settimane dopo il parto; la lavoratrice
sostenendo di avere diritto a un'assenza di sedici settimane. Lo stesso 30
marzo la convenuta diffidava la signora __________ a presentarsi al lavoro al
ricevimento di quella missiva; non avendo dato seguito alla stessa, la
lavoratrice è così stata licenziata con effetto immediato, per cause gravi, a
mezzo di una comunicazione 2 aprile 1998 (doc. 3).
-
Con
l'istanza in esame è posto a giudizio un credito complessivo di fr. 11'935.75
così composto: fr. 1'410.20 come saldo dello stipendio di marzo, pagato solo
parzialmente; fr. 3'007.30 per ogni mese di aprile, maggio e giugno 1998 a
dipendenza dell'ingiustificato licenziamento in tronco e fr. 1'503.65 a titolo
di tredicesima mensilità pro rata temporis, calcolata fino al 30 giugno.
Inoltre la lavoratrice ha chiesto un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3
CO.
-
Tenuto
conto dell'ammissione del credito relativamente allo stipendio per il mese
di marzo e la tredicesima pro rata (cfr. risposta nel verbale 22 giugno
1998), il segretario assessore ha argomentato che il periodo di protezione
dalla disdetta del contratto di lavoro, previsto dall'art. 336c lett. c CO e
corrispondente alla gravidanza e a sedici settimane dopo il parto, vale
soltanto a fronte di disdette ordinarie, ma non nei casi di rescissione
immediata per cause gravi e ciò anche qualora tale disdetta si riveli poi
ingiustificata: ne conclude, in concreto, che la disdetta intimata all'istante
ha piena validità. Essa è peraltro legittima a dipendenza dell'assenza
ingiustificata della lavoratrice dal posto di lavoro. In sostanza il primo
giudice ha così ammesso l'istanza soltanto per l'importo riconosciuto dalla
società convenuta.
-
L'istante
impugna questa sentenza riproponendo la propria tesi secondo cui il diritto a
sedici settimane di congedo maternità scaturisce da una corretta applicazione
degli art. 74 cpv. 2 LAMal -che prevede il pagamento dell'indennità giornaliera
durante sedici settimane di cui almeno otto dopo il parto- e dell'art. 27 CCNL
che imporrebbe ai datori di lavoro di concludere un contratto collettivo di
assicurazione che rispetti le prestazioni e le disposizione della LAMal.
Critica inoltre l'applicazione in senso restrittivo dell'art. 15 cpv. 5 CCNL.
Con
le osservazioni all'appello, la convenuta ne propone la reiezione, osservando
che l'art. 74 LAMal è norma riguardante l'assicurazione facoltativa d'indennità
giornaliera, così come l'art. 27 CCNL si limita a raccomandare la conclusione
di un'assicurazione per perdita di guadagno.
- La
presente fattispecie appartiene al campo d'applicazione dell'art. 337 CO in
forza del quale ogni parte del contratto di lavoro può in ogni tempo recedere
immediatamente dal medesimo se esistono cause gravi, ossia circostanze che non
permettano, per ragioni di buona fede, di esigere da chi dà la disdetta che
abbia a continuare nel contratto (cpv. 1 e cpv. 2). Dottrina e giurisprudenza
considerano causa grave anche la fattispecie dell'abbandono ingiustificato del
posto di lavoro da parte del lavoratore, rispettivamente la circostanza di non
presentarsi o ripresentarsi sul posto di lavoro, malgrado formale sollecito del
datore di lavoro: ciò che corrisponde a mora del lavoratore (Rehbinder,
in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 6).
Considerando
se sono dati motivi gravi tali da giustificare la disdetta immediata il giudice
gode di ampia facoltà d'apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO). Nel caso in cui
egli accertasse la disdetta come ingiustificata, il contratto sarebbe comunque
terminato (Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 18), mentre il
lavoratore avrebbe diritto a quanto dovutogli se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1) oltre all'indennità prevista
dall'art. 337c cpv. 3 CO.
- Nel
caso concreto, per stabilire la presenza o no di presupposti per la disdetta
immediata, potrebbe anzitutto essere rilevato che non è riconosciuto il diritto
a tale forma di disdetta nel caso in cui il lavoratore, malgrado la
sollecitazione contraria del datore di lavoro, potesse credere in buona fede
alla legittimità della sua astensione dal lavoro (Rehbinder, op. cit.,
art. 337 CO, N. 6). In altre parole al lavoratore è offerta la possibilità di
provare che, malgrado la gravità oggettiva dei fatti, esistessero circostanze
tali da indurlo a credere nella possibilità di continuare nel rapporto di
lavoro (Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art.
337 CO, N. 7 c). Si tratta cioè di circostanze che esorbitano dal concetto
generale di causa grave così come definita dall'art. 337 cpv. 2 CO e che
trovano peraltro normativa pressoché corrispondente, nell'ambito della disdetta
ordinaria, in uno dei casi riconosciuti di abusività (art. 336 cpv. 1 lett. d
CO). In concreto, data l'incontestata buona fede della lavoratrice in relazione
ai motivi addotti per non presentarsi sul lavoro all'inizio di aprile, vi
sarebbe almeno di che mettere in dubbio la decisione impugnata.
Il
primo giudice poi non ha esaminato l'eventuale applicabilità al caso concreto
dell'art. 337 cpv. 3 CO secondo il quale l'impedimento al lavoro senza colpa
del lavoratore non può mai essere riconosciuto come causa grave. La norma non
indica di che impedimenti possa trattarsi, tuttavia a tale scopo è
genericamente fatto riferimento all'art. 324a CO (Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 17; Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 11). Ne consegue che fra le fattispecie contemplate da questa norma si
trovano la gravidanza e il puerperio (art. 324a cpv. 3 CO) considerati -a
prescindere dalle caratteristiche soggettive di ogni lavoratrice- impedimenti
oggettivi al lavoro nei limiti di tempo riconosciuti dalla stessa norma (Rehbinder,
op. cit., art. 324a CO, N. 6, pag. 330). Conclusione cui si giunge anche per
mezzo della verifica dei diritti della lavoratrice nel caso concreto, in quanto
opposti al motivo del suo licenziamento in tronco, ossia quello del possibile
periodo di assenza dal posto di lavoro a causa del puerperio.
- L'art.
15 CCNL (doc. A) applicabile al caso in esame si limita ad avvertire i datori
di lavoro che le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane
successive al parto, ossia che non può essere esatta una ripresa del lavoro
prima di tale termine, conformemente all'art. 35 della Legge federale sul
lavoro. Non dice tuttavia quale sia il periodo durante il quale la lavoratrice
ha diritto ad astenersi dal lavoro, rinviando genericamente al diritto
federale. Orbene, prescindendo da ogni verifica di soluzione, con riferimento
al caso concreto, sulla base delle norme previdenziali (a torto o a ragione
invocate dall'istante), l'art. 324a CO contempla il diritto del lavoratore ad
essere rimunerato in caso di suo impedimento al lavoro, ovvero -come già detto-
anche nel caso di gravidanza o di puerperio, considerate come condizioni in sé
e per sé opponibili all'attività lavorativa, ossia senza la necessità che vi
sia un concreto impedimento al lavoro (Rehbinder, op. cit., art. 324a
CO, N. 6; Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, N. 7 f). In tal caso il
diritto all'assenza dal posto di lavoro non è vincolata a nessuna formalità,
salvo alla comunicazione del fatto stesso e si estende al tempo indicato
dall'art. 324a cpv. 2 CO (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 22), laddove
-con riferimento al motivo concreto- il periodo di gravidanza e il tempo del
puerperio vengono sommati come oggetto dello stesso diritto (Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 10 c).
La
durata della possibile assenza -salvo diversa convenzione individuale o
collettiva- corrisponde, nel primo anno di servizio, a tre settimane, e poi a
un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le
circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO). Il CCNL applicabile alla
fattispecie, all'art. 27 (Salario in caso di impedimento al lavoro)
ultimo capoverso indica che per il caso di gravidanza o di puerperio trova
applicazione l'art. 324a, comma 3, del CO; ciò che in concreto significa,
dopo 3 anni, che la lavoratrice ha diritto a un'assenza retribuita con lo
stipendio durante tre mesi (CCNL, art. 27 cpv. 1). Orbene, se tale diritto
maturato dall'istante -che si trovava nell'ottavo anno di attività- non
corrisponde alla sua tesi fondata sulla pretesa di un'assenza di sedici
settimane, basta tuttavia -a fronte del fatto (pacifico) che essa non aveva
goduto di nessuna assenza a motivo della gravidanza- per far apparire
ingiustificata sia la pretesa della datrice di lavoro che si ripresentasse in
ditta già agli inizi di aprile 1998, sia -di conseguenza- la disdetta per gravi
motivi.
-
Per
quanto riguarda le conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO),
il CCNL di categoria prevede che la disdetta ordinaria dev'essere data -dopo il
primo anno di assunzione- per la fine del secondo mese successivo (art. 9.1.,
ultimo cpv.). Ciò che in sostanza si traduce nelle tre mensilità di aprile e
dei due mesi successivi di maggio e giugno, essendo quest'ultimo il secondo
mese per la fine del quale avrebbe avuto validità la disdetta ordinaria, così
come comunicata alla lavoratrice nel corso del mese di aprile (doc. D). Ed è
ciò che l'istante ha chiesto in causa e non è stato ammesso dal primo giudice.
In tal senso, accogliendo l'appello, dev'essere riformata la sentenza
impugnata; parimenti, considerati i tre mesi in più di stipendio, dovrà essere
adeguata la posta di credito dipendente dal diritto alla tredicesima mensilità,
così come postulato con l'istanza e non contestato nell'ammontare, nemmeno a
titolo subordinato.
-
Inoltre,
non avendo accertato l'illegittimità della disdetta immediata, il primo giudice
non ha dovuto decidere la richiesta di condanna della convenuta al versamento
dell'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO. Non si tratta di un
risarcimento danni, ma di una vera e propria penalità (Privatbusse: Brühwiler,
op. cit., art. 337c CO, N. 10 a) che il giudice deve stabilire secondo il suo
libero apprezzamento ma che è tenuto a motivare per quanto riguarda l'ammontare,
tenendo conto in particolare della colpa del datore di lavoro, del grado di
illiceità della disdetta immediata, della situazione economica e personale
delle parti, della durata del rapporto di lavoro, dell'eventuale gravità di una
lesione della personalità del lavoratore, così come di una sua concolpa, ecc. (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 11; Rehbinder, op. cit.,
art. 377c CO, N. 9). In concreto, a fronte di un
importo massimo previsto dalla legge equivalente a sei mesi di salario e, in
concreto, di poche o nessuna informazione sulla situazione delle parti e sulle
conseguenze della disdetta per la lavoratrice, appare adeguato attribuire a
quest'ultima un'indennità pari ad approssimative due mensilità e mezzo; e ciò
tenuto conto in particolare sia della durata di media entità del rapporto di
lavoro precedente la disdetta, sia del fatto che la stessa, considerata come
ordinaria a fronte dell'assenza di motivi gravi, sarebbe stata nulla in virtù
dell'art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2, ovvero in quanto avvenuta in tempo
inopportuno. Tale nullità avrebbe imposto alla datrice di lavoro di procedere a
un'ulteriore disdetta, possibile soltanto alla fine delle sedici settimane dopo
il parto previste dalla norma menzionata, con validità per la fine del secondo
mese successivo (art. 9.1 CCNL); ciò che dimostra il grado di protezione
garantito alle lavoratrici in caso di gravidanza e di puerperio e di
conseguenza la relativa gravità dell'agire della società convenuta.
L'attribuzione
delle ripetibili di prima e di seconda sede segue la soccombenza (art. 148
CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
gli art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC, nonché la TOA
pronuncia:
I. L'appello
12 luglio 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la decisione 27 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud è riformata come segue:
- L'istanza
14 maggio 1998 è accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare a __________ fr. 11'935.75
lordi, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1998, nonché al versamento di
un'indennità di fr. 7'500.-.
- Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà all'istante
l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia, mentre __________
verserà all'appellante l'importo di fr. 300.- a titolo di
ripetibili
d'appello.
III. Initmazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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