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Numero d'incarto:
12.2000.92
Data decisione, Autorità:
01.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00092
Lugano
1° dicembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a giudicare sul ricorso per nullità
presentato il 18 maggio 2000 da
nei confronti della decisione 4 aprile 2000
dell'arbitro unico avv. __________, nominato giusta l'art. 14 del CCL nel
ramo del granito e delle pietre naturali, il quale ha statuito sul ricorso
contro la decisione 4 gennaio 2000 della Commissione Paritetica Cantonale per
l'industria del granito e delle pietre naturali, Bellinzona, interposto il 9
febbraio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
volto ad ottenere l’annullamento del lodo arbitrale e
la conferma del giudizio della Commissione Paritetica Cantonale, con protesta
di spese e ripetibili;
mentre __________ con osservazioni 4 luglio 2000 ha
postulato la reiezione del gravame in ordine e nel merito, protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
1° febbraio 1999 la __________, ditta attiva nella lavorazione del granito, ha
assunto __________ quale operaio a tempo pieno, precisando che, previa
accettazione da parte della Commissione Paritetica Cantonale per l'industria
del granito e delle pietre naturali (in seguito detta: Commissione Paritetica),
il lavoratore avrebbe percepito per i primi 6 mesi un salario di base di fr. 19.-
all'ora e in seguito sarebbe stato inserito nella classe salariale C con una
retribuzione oraria di fr. 20.95. Il 23 marzo 1999 la ditta ha sottoposto alla
Commissione Paritetica, per approvazione, l'accordo salariale in questione.
-
La
Commissione, con decisione 23 settembre 1999, ha comunicato di non poter
accettare l'accordo salariale nella misura in cui si postulava il pagamento di
un salario ridotto durante i primi 6 mesi ed ha nel contempo invitato la ditta
a provvedere al necessario adeguamento salariale con effetto retroattivo al 1°
febbraio 1999: a suo giudizio, __________, in quanto lavoratore senza
esperienza di cantiere o senza formazione professionale, andava in sostanza
inserito sin dall'inizio nella classe salariale C.
Il
4 gennaio 2000 la Commissione, così richiesta dalla ditta, ha provveduto a
riesaminare la fattispecie, giungendo tuttavia alla medesima conclusione.
-
Con
ricorso 9 febbraio 2000 __________ ha impugnato quest'ultima decisione davanti
all'avv. __________, arbitro unico nominato ai sensi dell'art. 14 del CCL nel
ramo del granito e delle pietre naturali del cantone Ticino, evidenziando
innanzitutto come l'art. 7.1 della convenzione salariale annessa al CCL
permettesse la pattuizione di salari inferiori in presenza di lavoratori
estranei all'edilizia; d'altro canto essa riteneva inaccettabile la decisione
impugnata per il ritardo con cui era stata emessa, dopo che tra l'altro il
termine semestrale pattuito con il lavoratore era scaduto, tanto più la
validità stessa del contratto di lavoro era stata condizionata all'accettazione
dell'accordo salariale da parte della Commissione Paritetica.
-
Con decisione 4 aprile 2000 l'arbitro unico ha parzialmente
accolto il ricorso, accertando la validità dell'accordo salariale per 3 mesi,
dal 1° febbraio al 30 aprile 1999, e ordinando per i rimanenti 3 mesi
l'adeguamento al salario orario previsto dalla classe C. A suo giudizio, la
presunta contraddizione dei termini in merito alla definizione dei lavoratori
di cui alla classe C e di quelli di cui all'art. 7 della convenzione salariale
annessa al CCL andava chiarita nel senso che potevano essere oggetto di accordi
salariali speciali unicamente quei lavoratori che non avevano esperienza nel
settore dell'edilizia in generale e non solo nel settore del granito o delle
pietre naturali, per cui in concreto l'operaio assunto, che in precedenza era
già stato impiegato in altre ditte dell'edilizia seppur con altre mansioni,
doveva essere remunerato in base alla classe C con fr. 20.95 all'ora: motivi di
equità, ritenuta in particolare la buona fede del datore di lavoro
nell'interpretazione del CCL e il ritardo nell'emanazione della decisione da
parte della Commissione Paritetica, quest'ultimo in parte comunque compensato
dal ritardo con cui l'accordo le era stato sottoposto per approvazione, hanno
indotto l'arbitro a riconoscere la validità dell'accordo salariale per 3 dei 6
mesi postulati.
-
Il __________, il 18 maggio 2000, onde evitare un pericoloso
precedente, ha inoltrato a questa Camera il ricorso per nullità che qui ci
occupa, con cui chiede l'annullamento della decisione dell'arbitro unico e la
conferma del giudizio della Commissione Paritetica: a suo dire, l'unica
soluzione consentita da un'interpretazione letterale della norma convenzionale
era quella secondo cui la conclusione di accordi salariali era possibile
unicamente qualora il lavoratore provenisse da settori che nulla avevano a che
vedere con quello edile, ciò che non era il caso nella fattispecie; la
soluzione adottata dall'arbitro, segnatamente la parziale irretroattività
dell'adeguamento salariale, era per contro contraddittoria e contraria
all'ordinamento convenzionale, il che imponeva l'annullamento della decisione
impugnata, del tutto arbitraria.
-
Con osservazioni 4 luglio 2000 __________ ha postulato la
reiezione del gravame sia in ordine che nel merito con argomentazioni che
verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi.
-
Premessa
fondamentale per poter impugnare una decisione è l'esistenza del
cosiddetto gravamen. È in altre parole necessario che la stessa comporti
un regolamento dei rapporti giuridici delle parti, così che lo stesso tocchi in
qualche modo i loro diritti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni (Cocchi/Trezzini,
CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307): è dunque di principio legittimata ad
appellare la parte che vede respinte, parzialmente o integralmente nel
dispositivo, le proprie domande (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 6 ad
art. 307), mentre terze persone sono legittimate a farlo unicamente nei
confronti di quei giudicati che li coinvolgono direttamente e che possono
pregiudicare o violare i loro diritti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 307; IICCA
15 novembre 2000 in re M./V. e llcc.).
7.1 Nella
presente fattispecie è pacifico che il ricorrente __________ non era parte
della procedura arbitrale, nella quale in effetti si opponevano da una parte la
__________ e dall'altra la Commissione Paritetica (cfr. art. 3.3, 3.5, 4.1 e 10
della Procedura davanti al collegio arbitrale, disposizioni emanate in base
all'art. 13.6 del CCL, applicabile anche alla procedura avanti all'arbitro
unico in forza del rimando di cui all'art. 14 del CCL); d'altro canto nemmeno
risulta che quel sindacato abbia subito un pregiudizio dal fatto che l'arbitro
abbia imposto il parziale adeguamento dell'accordo salariale tra la __________
e __________, tanto più che nemmeno è stato provato che quest'ultimo fosse
effettivamente aderente al sindacato.
In
tali circostanze si deve senz'altro concludere che il ricorrente non era di
principio legittimato ad impugnare il lodo arbitrale.
7.2 È
vero che il Tribunale federale ha riconosciuto alle associazioni sindacali la
capacità di agire in causa, in luogo o accanto ai lavoratori, se e nella misura
in cui esse difendevano un interesse collettivo comprendente non solo
l'interesse personale dei loro membri ma anche quello di altri lavoratori che
svolgevano quel medesimo mestiere (DTF 114 II 345). È però altrettanto
vero che tale riconoscimento attiene unicamente alla capacità di essere parte
ad un determinato procedimento, ovvero alla legittimazione attiva, ma non
invece alla legittimazione ricorsuale che -come detto- presuppone l'esistenza
di un gravamen.
D'altro
canto, sempre secondo la giurisprudenza federale, affinché le associazioni
sindacali possano agire in luogo o accanto ai lavoratori, occorre che esse
siano abilitate dai loro statuti a salvaguardare gli interessi economici dei
loro membri e che questi ultimi abbiano a loro volta la legittimazione per
intentare loro stessi quell'azione, ovviamente finalizzata al conseguimento
dell'interesse comune di una professione e non di una pretesa individuale (DTF
citata). Ora, nel caso di specie non risulta che lo stesso __________
rispettivamente i membri del sindacato potessero essere parte della procedura
arbitrale che qui ci occupa, oltretutto di natura chiaramente individuale, dal
che l'evidente irricevibilità del ricorso per nullità (art. 97 cifra 5 CPC).
- In
via abbondanziale, si osserva che in ogni caso il ricorso sarebbe pure
inammissibile per carenza di legittimazione del rappresentante del ricorrente
(art. 97 cifra 4 CPC).
8.1 Giusta
l'art. 64 cpv. 1 (seconda frase) CPC possono fungere da patrocinatori le
persone che detengono una rappresentanza legale: così -come indica
esplicitamente la norma- il curatore in favore del curatelato (art. 392 CC),
l'amministratore di un'eredità in favore della successione (art. 554 CC), ecc.,
nonché gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC).
E' in effetti in tal modo che le persone giuridiche esplicano la loro capacità
processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri
(art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti
civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art.
38 cpv. 1 CPC). Chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio
possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque dimostrare
di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136).
Nel caso
concreto, dall'estratto di Registro di commercio della sede di Zurigo del
ricorrente -da cui la Sezione Ticino e Moesa, qui intervenuta, ovviamente
dipende- allegato alle osservazioni della __________, non risulta che al lic.
iur. __________, firmatario dell'allegato ricorsuale del __________, potesse
essere attribuita la funzione di organo formale del sindacato. D'altro canto,
non potendosi nemmeno ritenere che egli rivesta in seno al ricorrente qualità
di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante alla
formazione della volontà sociale, rispettivamente che sia chiamato a prendere
decisioni di portata fondamentale per la gestione della persona giuridica (DTF
107 II 353-354 e dottrina ivi citata; Rep. 1999 p. 238; IICCA 7
gennaio 2000 in re B./M.), fatta salva l'eventualità di un'applicazione
dell'art. 64 cpv. 1 (prima frase) e 3 CPC rispettivamente dell'art. 64a CPC, gli
atti da lui compiuti ed in particolare l'inoltro dell'impugnazione che qui ci
occupa devono ritenersi insanabilmente viziati.
8.2 Sempre
in virtù dell'art. 64 cpv. 1 (prima frase) e cpv. 3 CPC possono rappresentare
una parte nel processo civile anche gli avvocati ammessi al libero esercizio
della professione nel Cantone ed i loro praticanti.
Nel
caso concreto, va innanzitutto rilevato che il lic. iur. __________ non ha
assolutamente dato ad intendere di agire quale rappresentante convenzionale del
ricorrente, tanto è vero che in ingresso dell'allegato ricorsuale (p. 1) egli
non si è presentato in tale veste né del resto ha preteso che gli atti
giudiziari fossero a lui intimati. In ogni caso, come verificato d'ufficio da
questa Camera, al momento dell'inoltro del ricorso per nullità, egli non era
iscritto né all'Albo dei praticanti né a quello degli avvocati del Canton
Ticino e quindi non poteva assumere mandati di patrocinio processuale: da
nessuno, quindi né da terze persone, né dal sindacato presso cui verosimilmente
svolgeva la funzione di consulente (Rep. citato; sentenza IICCA
citata).
8.3 L'art.
64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche ai
rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, limitatamente
alle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art.
416, 417 e 418 CPC (cfr. pure art. 417 cpv. 1 lett. b CPC).
Nel
caso di specie il ricorrente non può tuttavia richiamarsi a tale disposizione,
già per il fatto -evidenziato più sopra- che il lic. iur. __________ non ha
dato ad intendere di agire in sua rappresentanza. Ad ogni buon conto la
procedura che ci occupa non rientra tra quelle di cui agli art. 416-418 CPC. E
d'altro canto ragionevolmente il ricorrente nemmeno può pretendere di farsi
rappresentare da un proprio impiegato in virtù di tale norma: scopo della
disposizione in rassegna è in effetti quello di garantire alla parte più debole
nel processo, ovvero il lavoratore e non certo l'associazione professionale o
di categoria stessa, una più ampia rappresentanza processuale (cfr. Rapporto
della commissione della legislazione 15 marzo 1985, in Verbali del Gran
Consiglio 1985, Sess. ordinaria primaverile, Vol. 1, p. 145); inoltre non
si vede proprio per quale motivo a quest'ultima, diversamente dalle altre
persone giuridiche -esclusi gli enti e le corporazioni del diritto pubblico,
che beneficiano di una particolare regolamentazione (art. 64a cpv. 4 CPC)-
debba essere possibile agire per mezzo di suoi rappresentanti o impiegati
invece che tramite i suoi organi.
- In
ogni caso, fosse per ipotesi anche stato ricevibile, il ricorso per nullità era
sicuramente destinato all'insuccesso, non risultando assolutamente che la
decisione impugnata potesse essere considerata nel suo esito arbitraria.
9.1 A
questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art.
36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata
sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio
giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della
predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un
ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali
manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente
violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art.
36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed.,
Zurigo 1993, p. 345 e segg.).
Quanto
all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione
alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di
arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per
nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa
appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999
in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E.
AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C., 19 aprile
2000 in re M. SA/C., 3 maggio 2000 in re B. SA/C.; DTF 122 III 316; cfr.
anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato
intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative
al ricorso per cassazione civile).
9.2 Innanzitutto,
checché ne dica il ricorrente, l'arbitro -a ragione- ha già stabilito che si
potevano concludere accordi salariali speciali solo in presenza di lavoratori
che mai avevano avuto a che fare in precedenza con il settore edile in generale
(punto 6, p. 3), per cui le argomentazioni con cui nel gravame si cerca di
puntellare quella medesima tesi si appalesano del tutto superflue.
In
definitiva è solo al punto 3.2 del suo ricorso per nullità che il ricorrente
contesta il dispositivo arbitrale, tacciando di contraddittoria "per
evidenti motivi" la decisione con cui l'arbitro aveva riconosciuto la
non-validità dell'accordo salariale e nondimeno aveva limitato l'adeguamento
salariale a 3 dei 6 mesi di validità dell'accordo stesso: sennonché, non avendo
esposto in dettaglio quali fossero questi evidenti motivi, egli in pratica ha
impedito alla scrivente Camera di potersi pronunciare in merito; non si vede in
ogni caso per quale motivo tale conclusione contrasti con il punto 2.2.1 della
convenzione salariale integrata al CCL, che assegnava alla Commissione
Paritetica la facoltà di accettare o meno un eventuale accordo salariale. Va a
questo proposito ricordato che l'irretroattività per 3 mesi era stata
sostanzialmente decisa dall'arbitro -senz'altro a ragione-, oltre che per la
buona fede del datore di lavoro, in considerazione del grave ritardo (ben 6
mesi) con cui la Commissione Paritetica si era pronunciata sulla richiesta di
ratifica dell'accordo salariale presentata a suo tempo dalla __________,
ritardo che aveva certo causato un danno a quest'ultima nella misura in cui
essa non aveva potuto porre in atto tempestivamente le misure che in tal caso
si sarebbero imposte, segnatamente risolvere il contratto di lavoro con
l'operaio, per l'appunto condizionato all'approvazione da parte della
Commissione Paritetica.
- Il
gravame è dunque respinto ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
Visto per le spese
l'art. 148 CPC
pronuncia
I. Il ricorso per nullità 18 maggio 2000 del __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla __________ fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'__________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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