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Numero d'incarto:
12.2000.82
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00082
Lugano
26 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.489
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2
luglio 1998 da
(rappr. dallo studio legale __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 123'700.-- oltre accessori;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con
decisione 15 aprile 2000 ha ammesso l’istanza 18 marzo 1999 della convenuta,
che ha chiesto l’edizione di documenti da
(rappr. dall'avv. __________)
Appellante __________, che con gravame del 27 aprile 2000 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione;
Mentre la convenuta nelle osservazioni del 15 maggio 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che
l’attrice con la petizione procede per ottenere dalla convenuta ex art. 841 CC
il pagamento dell'importo dell'ipoteca legale degli artigiani per il quale essa
è risultata perdente nella realizzazione del fondo n. __________ di __________,
già di proprietà di __________;
che
la convenuta si è opposta alla petizione;
che
all’udienza preliminare del 18 marzo 1999 la convenuta ha chiesto l'edizione da
__________ dell'intero incarto concernente il credito di costruzione a suo
tempo concesso ad Enzo Picco;
che
__________ ha avversato l'istanza con osservazioni del 27 agosto 1999, contestando
in sintesi l'esistenza del requisito della comunanza ex art. 206 cifra 2 CPC;
che
il Pretore ha ammesso l'istanza di edizione, ritenendo dati gli estremi dei combinati
disposti degli art. 206 cifra 2 e 211 CPC;
che
__________ insorge contro il pronunciato pretorile negando l'esistenza del requisito
della comunanza e sostenendo l'irrilevanza della documentazione richiesta ai
fini delle tesi della convenuta, documentazione che verrebbe invece acquisita
in vista di una futura causa della convenuta nei confronti della stessa
__________;
che
la convenuta con osservazioni 15 maggio 2000 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto: che
l’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la
produzione di documenti in suo possesso se ne sia proprietaria o
comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto
(cifra 1), oppure se si tratti di documenti redatti per un interesse comune
alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le
corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario
sono comuni (cifra 2):
che
secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei
documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la
controparte;
che
il terzo può opporsi alla domanda di edizione ed impugnare con appello il decreto
con cui viene astretto alla produzione di documenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 211, m. 9);
che
tuttavia non spetta al terzo di sindacare sull’esistenza dei presupposti di cui
agli art. 206 e 207 CPC, dovendo egli piuttosto fondare la propria opposizione
sui motivi sostanziali per i quali l'edizione non deve essere concessa (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 211, m. 1 e 3);
che
__________ dimostra di conoscere questi principi giurisprudenziali (cfr. osservazioni
del 27 agosto 1999, punto 2.4, pag. 4; appello, punto 5, pag. 9), ma ciò nondimeno
essa li disattende apertamente, visto che il gravame è eminentemente incentrato
su di un'irrituale critica dell’applicazione da parte del Pretore dell'art. 206
CPC;
che
nelle osservazioni del 27 agosto 1999 le obiezioni di natura sostanziale sono
state indicate solo a guisa di "esempio" e a titolo abbondanziale
(punto 2.4, pag. 4);
che
__________ in quell'allegato non ha in altri termini in alcun modo preteso di affermare
che essa si esponeva a pregiudizi sostanziali, indicati, esplicitamente, solo a
titolo esemplificativo;
che
non avendolo fatto nella sede opportuna, essa per effetto dell'art. 321 CPC non
può ora dolersi di asseriti pregiudizi sostanziali che le deriverebbero
dall'ossequio dell'ordine di edizione (appello, punto 5, pag. 9);
che
gli stessi, ad ogni buon conto, non sussistono;
che
la decorrenza del termine di cui all'art. 962 CO consente infatti unicamente
l'eliminazione dei documenti, ma non di opporsi con successo a una domanda di
edizione;
che
nemmeno l'invocazione del segreto bancario osta di per se stessa all'accoglimento
della domanda di edizione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 211,
m. 7 e 8);
che
l'asserito pericolo di esporsi ad un danno divulgando documenti non di pertinenza
dei richiedenti senza essersi adeguatamente difesa rimane una vuota affermazione
di parte, ritenuto comunque che nella presente procedura l'appellante ha avuto
ogni possibilità di difendersi adeguatamente;
che
l'appello, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile,
va perciò respinto;
che
le spese di procedura e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 CPC);
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
27 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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