AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.79
Data decisione, Autorità:
24.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00079
Lugano
24 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.99.110
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6
dicembre 1999 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 2'698.-- quale salario delle ferie e di fr. 16'962.-- a titolo
di indennità per licenziamento abusivo;
Domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 12 aprile 2000 ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta alla richiesta remunerazione
delle ferie e al pagamento di fr. 9'717.-- di indennità per il licenziamento
abusivo;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 aprile 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione
dell'istanza;
Mentre l'istante con osservazioni del 10 maggio 2000 chiede la
reiezione del gravame protestando un'indennità ripetibile;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato nell'istanza, __________ avrebbe iniziato a lavorare per la
convenuta nel dicembre del 1998 in qualità di sarta contro un salario orario di
fr. 20.-- comprensivo di ferie e tredicesima.
Il
20 luglio 1999, per mano del proprio legale, essa avrebbe sollevato dubbi sulla
conformità del salario contrattuale con l'art. 329d CO in tema di ferie e con i
minimi previsti per il personale qualificato.
A
seguito di tale scritto, il 4 agosto 1999 avrebbe avuto luogo un incontro tra
le parti, e il 10 agosto l'istante avrebbe formulato una proposta di massima
per i nuovi termini del contratto, ricevendone per tutta risposta il 16 agosto
la disdetta del contratto per la fine di settembre.
Stante
il licenziamento abusivo, all'istante sarebbero dovute l'indennità ex art. 336a
CO e la retribuzione delle ferie.
B. All’udienza
di discussione del 21 gennaio 2000 la convenuta si è opposta all'istanza
rilevando la correttezza del sistema di retribuzione da lei applicato e
giustificando il licenziamento con la diminuzione del lavoro, essendo stato
eseguito il grosso ordine in funzione del quale l'istante era stata assunta.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, rilevate la vicinanza temporale tra le
rivendicazioni salariali e il licenziamento, e la circostanza dell'avvenuta
assunzione nel giugno 1999 di un'altra sarta per tempo indeterminato, ha
raggiunto il convincimento dell'abusività della disdetta, condannando perciò la
convenuta, in base alle circostanze del caso, al pagamento di un'indennità pari
a 3 mesi di salario.
Il
Pretore ha altresì protetto la richiesta volta al pagamento delle ferie,
ritenendo non valida l'indicazione di un salario globale comprensivo della
remunerazione delle ferie, occorrendo invece un'indicazione chiara e separata
del supplemento concernente la retribuzione delle ferie.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da
ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e
dalla legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a
nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell’altra, è
tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO).
Ciò
costituisce il principio della libertà di disdetta, limitata esclusivamente
dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo
inopportuno (art. 336c CO). All’infuori dei motivi di merito previsti dall’art.
336 CO, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente
senza causa (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO), e
l’obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della
parte cui l’atto è diretto, senza essere un presupposto della sua validità; in
altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all’assenza di
motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta.
Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne
è colpita l’eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi
contemplati dall’art. 336 CO (Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 335
CO). Ne discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica
esclusivamente a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne
permetta la qualifica di abusiva (II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.).
- In concreto, l’unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall’art.
336 CO è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il
destinatario della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal
rapporto di lavoro, ovvero quando la disdetta ha in sostanza il carattere di
una rappresaglia di fronte a giustificate pretese contrattuali (Rehbinder,
opera citata, n. 6 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5.
edizione, n. 8 ad art. 336 CO).
L'appellante
(punto 5, pag. 5-8) si dilunga nel tentativo di contestare la buona fede della
dipendente nell'adduzione della proprie pretese, ma le sue argomentazioni,
oltre che in buona parte del tutto irrilevanti, risultano infondate.
Infatti,
quand'anche l'istante (come sostiene la convenuta) avesse atteso fino al mese
di maggio per sollevare contestazioni in ordine al proprio salario, non si
saprebbe per questo solo motivo negare la di lei buona fede, che va presunta
per legge (art. 3 cpv. 1 CC), posto che la giurisprudenza non nega la buona
fede per il solo motivo dell'attesa (e questo indipendentemente dalla pregressa
conoscenza del proprio diritto) nemmeno quando la pretesa venga fatta valere
solo alla fine del rapporto di lavoro (II CCA 4 novembre 1999 in re
V./A., 31 maggio 1996 in re C./V., 29 novembre 1995 in re G./A. SA, 25 agosto
1994 in re M./C.).
Occorre
piuttosto che in base alle concrete circostanze si possa ammettere che il
comportamento passivo del dipendente durante il rapporto di lavoro abbia fatto
nascere nel datore un affidamento degno di protezione circa l'inesistenza di
pretese residue del dipendente (II CCA 4 novembre 1999 citata), il che
nella specie è ben difficile da sostenere in presenza di conteggi salariali
lesivi dell'art. 329d CO, accertamento che la convenuta -a dispetto dei lei
proclami- nemmeno si premura di censurare nel proprio gravame, e visto che
l'istante ha puntualmente sollevato la questione nel periodo delle ferie.
-
L’onere della prova per la natura abusiva della disdetta incombe
alla parte che se ne prevale, ovvero in concreto alla dipendente, ma visto che
nell’esame di una fattispecie non è sempre facile individuare il vero motivo
della disdetta, trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di
dimostrare la natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta,
il giudice nel suo apprezzamento gode di ampie facoltà ed inoltre non viene
esatta la prova assoluta dell’abuso, ma si ritiene sufficiente che esso possa
essere ammesso nella forma della probabilità (II CCA 18 marzo 1999 in re
O./R. SA, 4 agosto 1998 citata; Rehbinder, opera citata, n. 3 e 11 ad art.
336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).
-
Nella fattispecie si deve ritenere che tale prova sia senz’altro
stata fornita.
Come
rettamente indicato dal Pretore, la coincidenza di date tra l'invio alla
datrice di una lettera di uno studio legale per contestare i termini del
proprio contratto -atto materialmente in buona parte giustificato, ma
suscettibile di provocare irritazione nel destinatario, e comunque sintomo di
una latente conflittualità- e la lettera di licenziamento, inviata solo 6
giorni dopo la seconda lettera del legale dell'istante, costituisce un sicuro e
pesante elemento indiziario in favore della tesi della natura ritorsiva della
disdetta (II CCA 18 marzo 1999 citata).
La
convenuta sostiene che questo sarebbe l'unico indizio addotto a sostegno della
tesi della natura ritorsiva del licenziamento (punto 4, pag. 4 e 5), non
avvedendosi che il Pretore (consid. 5, pag. 3 e 4) ha invece individuato un
altro (pesante) indizio nel fatto che la giustificazione addotta per il
licenziamento -fine del lavoro per smaltire il quale l'istante sarebbe stata
assunta- sarebbe in contraddizione con altri elementi quali l'assunzione
dell'istante per tempo indeterminato invece che determinato, e l'assunzione di
una nuova dipendente per tempo indeterminato nel giugno del 1999.
L'appellante
(punto 6, pag. 9) afferma di non condividere queste valutazioni, sostenendo che
"al momento dell'assunzione nel dicembre del 1998 non era certo conosciuta
la possibile e futura evoluzione del mercato", senza avvedersi che
l'argomentazione contraddice quella di cui al memoriale di risposta, in cui si
leggeva che "l'assunzione della signora __________ è avvenuta in quanto la
convenuta in quel periodo aveva ricevuto numerose commesse per abiti da sposa
(o) in previsione di cerimonie nuziali da tenersi il giorno 9.9.1999", dal
che si deduce che almeno entro questi termini la convenuta ben conosceva le
proprie esigenze di personale dipendenti dall'andamento del mercato (cfr. anche
la deposizione __________, chiarissima sui motivi dell'assunzione). Di
conseguenza, come rettamente dedotto dal Pretore, l'assunzione per tempo
indeterminato poteva essere ritenuta indiziante di un rapporto di lavoro non
destinato ad esaurirsi già nel settembre del 1999, ed inoltre l'assunzione a
tempo indeterminato di una nuova dipendente nel luglio del 1999, seppur a tempo
parziale e con l'ausilio di sussidi pubblici, depone almeno del fatto che il
lavoro era in aumento, e non certo della contraria tesi secondo cui esso
sarebbe calato a partire dal mese di settembre, dal che, nuovamente, la
deduzione della natura abusiva della disdetta in questione.
In
ogni caso, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un licenziamento
non può essere giustificato con generici richiami all'andamento della
congiuntura economica o a questioni di opportunità aziendale, ma che al datore
incombe piuttosto di dimostrare al giudice gli esatti termini delle
problematiche aziendali che rendono necessario il licenziamento di quello
specifico dipendente, in difetto di che l'adduzione della clausola generale
sarà ritenuta pretestuosa, e conseguentemente il licenziamento abusivo (II
CCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA in JAR 1995, 163).
Nella
specie, le argomentazioni dell'appellante circa eventuali difficoltà
congiunturali o circa le "valutazioni di strategia aziendale" da lei
addotte (doc. F) sono rimaste misteriose quanto la loro definizione, eccezion
fatta forse per l'organigramma aziendale doc. 4, che mostra però un'azienda in
crescita e non comprova pertanto da solo la necessità di procedere ad un
licenziamento, per il quale non è in definitiva stata comprovata una
motivazione oggettiva.
- Per l'ipotesi, verificatasi, della conferma del giudizio sulla
natura abusiva del licenziamento, la convenuta (punti 8 e 9, pag. 10-13)
postula la riduzione ad una sola mensilità di salario dell'indennizzo da
attribuire alla dipendente.
Essa,
oltre a varie circostanze irrilevanti (disdetta data entro i termini di legge,
regolare pagamento del salario, mancanza di responsabilità per la precaria
situazione economica della dipendente, conoscenza da parte della dipendente
della composizione del proprio salario, desiderio di ottenere un aumento)
invoca in particolare la breve durata del rapporto di lavoro, e contesta
l'esistenza di una colpa da parte propria.
L'argomentazione
attinente alla brevità del rapporto di lavoro, durato meno di un anno, non è di
per sé priva di pertinenza: la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto
modo di considerare che la particolare brevità del rapporto deve essere
considerata nella valutazione delle circostanze quale fattore inteso ad una
commisurazione prudente dell'indennità (II CCA 18 marzo 1999 citata: ca.
1,5 mensilità; II CCA 19 febbraio 1997 in re M./D. SA: 1 mensilità, con
la particolarità che la Camera era vincolata alla corrispondente domanda del
lavoratore).
D'altro
canto, si deve considerare che la durata del rapporto di lavoro non è che uno
degli elementi di giudizio da valutare nella quantificazione dell'indennizzo e
che il Pretore -e ciò è decisivo- gode a questo proposito di un vastissimo potere
di apprezzamento, sul quale l'autorità superiore interviene con grande riserbo,
segnatamente qualora il primo giudice abbia manifestamente abusato di tale sua
facoltà (per tante: II CCA 12 marzo 1999 in re G./S., 13 gennaio 1999 in
re P./W. SA).
A
non averne dubbi, nella fattispecie non vi è ombra di abuso da parte del
Pretore. La convenuta parte infatti dall'errata premessa secondo cui essa
avrebbe agito secondo i canoni della buona fede, e sarebbe perciò priva di
colpe, il che non è però assolutamente vero, essendo stata accertata la natura ritorsiva
della disdetta da lei pronunciata, fatto che comporta l'ammissione a suo carico
di una colpa di rilevante gravità. Per il resto non vi è nulla da eccepire al
riguardo di quanto considerato dal Pretore al considerando 7 del proprio
giudizio, ragione per cui la quantificazione dell'indennità nella misura media
di tre mensilità di salario resiste tranquillamente alle infondate censure
della ricorrente.
- L'appellante chiede infine, a titolo subordinato, il rinvio degli
atti al Pretore, che avrebbe violato il principio indagatorio, per l'assunzione
di nuove prove.
Si
tratta di richiesta del tutto infondata.
Da
un lato, infatti, la convenuta postula l'assunzione di deposizioni testimoniali
non ammissibili secondo il codice di rito (i propri azionisti e
amministratori), d'altro lato di deposizioni (le colleghe di lavoro
dell'istante) che essa ha negligentemente omesso di chiedere a tempo debito, e
che comunque appaiono a prima vista affatto irrilevanti, avendo esse il
dichiarato scopo (appello, pag. 8) di smentire affermazioni di parte
dell'istante circa la di lei consapevolezza della composizione del proprio
salario, a loro volta inconferenti ai fini del giudizio.
Di
nessuna rilevanza sono inoltre anche gli esiti della procedura penale
inopinatamente avviata dalla convenuta e prontamente abbandonata dal
Procuratore Pubblico, potendo il giudizio impugnato essere tranquillamente
confermato anche a prescindere dalle incriminate affermazioni fatte dall'istante
nel proprio interrogatorio formale.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del prolisso gravame, infondato
in ogni suo punto.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
25 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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