AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.55
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00055
Lugano
16 giugno 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.365
della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre
1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
lite
in cui è intervenuta
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della
riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________
del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor
valore;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti all'effettuazione di determinate riparazioni e al
pagamento di fr. 3'475.-- oltre interessi a titolo di minor valore;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso di un migliore accoglimento della loro domanda,
mentre i convenuti con osservazioni e appello adesivo del 13 aprile 2000 si
oppongono al gravame avversario e chiedono a loro volta la riforma del
giudicato pretorile nel senso della loro condanna all'esecuzione di solo parte
delle riparazioni, respinta ogni altra richiesta di controparte;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori sostengono di avere acquistato dai convenuti il 7
ottobre 1988 la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ di
__________, all'epoca ancora in costruzione e della quale essi avrebbero preso
possesso solo all'inizio di giugno dell'anno successivo.
Ritenendo
che lo stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che
nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti
lamentati si dirà più avanti- gli attori procedono nella presente causa per
ottenere la loro riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento
del minor valore nella misura in cui non fosse possibile procedere alla
riparazione, e un non precisato importo a titolo di risarcimento del danno.
B. I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.
Essi
hanno in primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in
qualità di venditori, e non, come preteso dagli attori, come degli appaltatori.
Il fondo sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto
noto ai compratori.
Il 16
marzo 1990 i convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini
ad annunciare eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di
conto, mentre notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante
l'assenza di responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera
sarebbero da rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si
sarebbero adoperati nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la
ventilazione dei servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il
resto in massima parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la
responsabilità dei convenuti per il caso della loro esistenza.
C. La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5
procedure, promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti
dei convenuti.
Con le
conclusioni gli attori hanno presentato domande parzialmente diverse rispetto a
quelle della prima parte del processo (delle quali si dirà più avanti), ma le
parti hanno per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi ed
argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha rammentato l'esistenza di una clausola contrattuale che permetterebbe agli
acquirenti di chiedere la riparazione dei difetti e perciò, stante la
tempestività della loro notifica, ha esaminato le singole doglianze degli
attori, attribuendo in un caso il minor valore di fr. 3'475.-- (consid. 10.3,
atrio scale) e condannando i convenuti all'effettuazione delle riparazioni di
cui al dispositivo n. 1.1, mentre ogni altra richiesta degli attori è stata respinta.
E. Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto
delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Appello principale
- A
titolo di premessa alla disamina del gravame principale non ci si può astenere
dal rilevare che il prolisso atto di appello è in buona parte una semplice
trascrizione testuale del voluminoso allegato conclusionale.
Questa
Camera ha ripetutamente stigmatizzato questo inconcludente modo di procedere
(da ultimo: II CCA 2 maggio 2000 in re M./S.); il significato dell'atto
di appello è infatti quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di
circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del
diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente.
Sembrerebbe
perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare.
E' però
ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le
argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore,
poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio
che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la
sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare
argomentazioni espresse in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 309, m. 21) oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309,
m. 22, ancorché non categorico).
La
riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
Visto
che, come si è detto, l'appello degli attori è in buona parte costituito dalla
letterale trascrizione di lunghi brani delle loro conclusioni del 5 ottobre
1999, esso è perciò irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da
quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio
pretorile (II CCA 2 maggio 2000 citata).
- I punti 1 a 7 compresi dell'appello (pag. 1-14) sono interamente
ripresi dalle conclusioni del 5 ottobre 1999. Gli attori vi riassumono la
propria versione dei fatti (punti 1 - 5), richiamano dottrina e giurisprudenza
relative agli art. 205 e 368 CO (punto 6), e riassumono le risultanze peritali
"per i difetti più importanti e quelli relativi alle parti comuni"
(punto 7).
Essi non
contengono però censure di sorta al giudizio impugnato, ad eccezione di una
precisazione del riassunto dei fatti del Pretore (appello, punto 2, pag. 4),
dalla quale i ricorrenti non traggono invero conseguenze di sorta ai fini delle
loro domande. La natura interlocutoria di questa prima parte del gravame
risulta del resto anche da quanto affermato in entrata al punto 7, dove si
precisa che i considerandi decisivi della sentenza impugnata "saranno
ripresi più sotto in quanto necessario discutendosi delle pretese degli
attori".
- Il punto 8 del gravame (pag. 14 e 15) tratta -in astratto, ovvero
(nuovamente) senza trarne conseguenza alcuna ai fini della causa- delle
questioni della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di risarcimento
danni e della relazione tra la pretesa della riparazione gratuita e quella
dell'attribuzione del minor valore.
L'irrilevanza
della dissertazione è ammessa dagli stessi appellanti, che specificano (pag.
15) che "tuttavia è bene precisare che essendo state accolte pressoché
tutte le domande degli attori, la questione non si pone".
Il punto
9 (pag. 15 e 16) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento
operato dal Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se
stesso visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui
il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro
gli stessi attori nel proprio gravame attingono a piene mani.
- Al punto 10 del gravame (pag. 16 e 17) gli attori affrontano
finalmente il giudizio del Pretore sulle loro singole domande di causa, e si
scopre perciò che tutto quanto esposto sinora, cioè 15 pagine di introduzione,
è al servizio di due sole doglianze riassunte in mezza paginetta (pag. 17,
prime 18 righe del punto 10), riguardanti la richiesta della formazione di un
parapetto di sicurezza sul prato per ovviare ad una situazione di pericolo, e
la posa di una lamiera in acciaio inox sul davanzale della terrazza.
4.1 La richiesta di formazione del parapetto è stata respinta dal
Pretore per il motivo che non si tratterebbe di un difetto e che lo stesso non
sarebbe previsto dal contratto di vendita o dai piani di costruzione.
La
motivazione non è convincente, ma la pretesa deve essere respinta per un altro
motivo: trattandosi della richiesta di intervento su di una parte comune della
proprietà per piani, gli attori -in assenza del benestare dell'assemblea dei
condomini- non possiedono la legittimazione attiva per procedere giudizialmente
in tal senso (art. 712m e 712t CC), questione che va esaminata d'ufficio in
ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 97, m. 1
e nota 366).
4.2 La richiesta posa di una lamiera in acciaio inox sul davanzale della
terrazza è stata disattesa dal Pretore per il motivo che il corrispondente
difetto non sarebbe mai stato notificato dagli attori e non sarebbe neppure
stato indicato in petizione (consid. 12.2, pag. 13).
Gli
attori, invocando il doc. H, sostengono nel gravame di avere effettuato la
notifica in data 15 marzo 1991 ma nemmeno tentano di sostenere che la questione
sia stata oggetto dei loro allegati introduttivi di causa, ragione per cui -a
prescindere dalla tempestività dell'asserita notifica- rimane incontestata
l'ulteriore motivazione del giudizio impugnato, per cui la domanda sarebbe
stata presentata tardivamente, solo allo stadio delle conclusioni.
B. Appello
adesivo
- Così come l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è
esente da vizi formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo
allegato di "osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica
l'appello adesivo è relegato alle sole pagine 22-24.
Tolta la
premessa di cui al punto 11 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1
dell'appello adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile,
e lo si impugna solo perché gli attori hanno presentato l'appello principale, esso
è confinato al solo punto 12 dell'allegato (pag. 23), che esordisce
"Rifacendosi a quanto già esposto diffusamente nelle osservazioni
all'appello che precedono", ed è perciò del tutto privo di motivazioni
autonome, visto che il punto 12 consta in pratica unicamente delle domande di
giudizio dei convenuti, supportate solo da ulteriori richiami a "le
ragioni già esposte in precedenza, che si danno qui per integralmente
riprodotte" (punto 12.1) o a "ragioni che sono già state ampiamente illustrate
con le osservazioni all'appello" (punto 12.4).
Sennonché,
come già rammentato agli attori al considerando 1, risulta irricevibile quel
gravame che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non
essendo compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il
voluminoso allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti
impugnano a loro volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano
invece il gravame avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno
presentato un'impugnazione che si limita a richiamare parte delle
argomentazioni di un altro allegato di causa, e che perciò va dichiarata nel
suo complesso irricevibile.
C. Spese e
ripetibili
- Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia
di spese e ripetibili.
Le
censure relative al proprio grado di soccombenza a dipendenza dell'esito della
causa che le parti auspicano per effetto dei rispettivi gravami divengono prive
di oggetto per effetto della reiezione delle impugnazioni.
Gli attori,
inoltre, con poco chiare argomentazioni sembrano inoltre dolersi della
decisione del Pretore di ritenere le parti soccombenti in pari misura, con
compenso di ripetibili.
La
decisione è in ogni caso ineccepibile: in una valutazione globale risulta infatti
che buona parte delle richieste degli attori è stata respinta, e un computo
numerico approssimativo consente di confermare il giudizio di sostanziale
equivalenza tra le domande accolte e quelle respinte, senza che la natura della
causa o altre considerazioni giustifichino di derogare ai consueti criteri
aritmetici in favore degli attori.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell'appello principale e la
declaratoria di irricevibilità di quello adesivo.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 marzo 2000 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di
rifondere ai convenuti complessivi fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è irricevibile.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 300.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di
rifondere agli attori complessivi fr. 400.-- per ripetibili dell'appello
adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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