Confirmation of a judge’s recusal in bankruptcy-reclamation case

12.2000.223Autre juridiction28 nov. 2000Confirmed

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Résumé

The Second Chamber of Civil Appeals of the Ticino Court of Appeal confirmed the recusal of the Pretore of Leventina in a bankruptcy-related reclamation action. The judge had previously acted as enforcement and bankruptcy officer and thus as administrator of the bankruptcy estate, meaning he had already taken a position on the disputed subject matter. Even though the parties did not object, the chamber held that abstention must still be approved by the competent authority to avoid abuse. No court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 31 CPC; judicial recusal requires confirmation by the competent authority even if no party objects. The judge’s abstention is not automatic; it is justified where prior official involvement in the same matter creates a risk that the judge has already taken a position on the disputed issue. Prior participation as bankruptcy/enforcement officer and administrator of the estate, in a dispute concerning review of a decision on claimed assets, constitutes a sufficient exclusion ground (consid. 1).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.223

Data decisione, Autorità: 28.11.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00223

Lugano 28 novembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sulla comunicazione di esclusione 16 novembre 2000 del Pretore del distretto di Leventina nella causa inc. OA.2000.17 promossa, con petizione 13 novembre 2000, da


rappr. dall' __________

contro


rappr. dall' __________

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

che il Pretore di Leventina ha riconosciuto in se un motivo di esclusione dall'occuparsi dell'azione di rivendicazione beni ex art. 242 LEF promossa dall'attrice contro la Massa fallimentare convenuta essendosi occupato della procedura fallimentare quale Ufficiale esecuzione e fallimenti del distretto di Leventina, funzione che compete, nei distretti minori, giusta l'art. 16 LOG, ai Pretori;

che le parti, debitamente informate, non hanno formulato osservazioni di sorta;

che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all'esclusione annunciata dal giudice, l'astensione di questi non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell'autorità preposta ai sensi dell'art. 31 CPC (Rep. 1997, n. 51), nel caso di specie la seconda Camera civile d'appello;

che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale, quale ufficiale esecuzione e fallimenti, funge da amministratore del fallimento della ditta __________ e, come tale, ha già preso posizione sull'oggetto della lite la quale concerne proprio la verifica giudiziaria di una sua decisione riguardante la rivendicazione di oggetti di pertinenza del fallimento;

Per i quali motivi

visti gli art. 26 e seg. CPC

pronuncia

  1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Leventina, avv. __________, dall'occupparsi della causa inc. OA.2000.17 di quella Pretura in re __________ c. __________.

  2. Non si prelevano tasse o spese.

  3. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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