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Numero d'incarto:
12.2000.219
Data decisione, Autorità:
22.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00219
Lugano
22 febbraio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.2000.00015 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 promossa con istanza 9 febbraio 2000 da
rappr.
dall'Ufficio esecuzione di Lugano, a sua volta rappr. dalla __________ (per
incarico di amministrazione coatta)
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
in materia
di locazione con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 92'000.-- oltre interessi al 5% dal 15 ottobre
1999, l'accertamento della validità del diritto di ritenzione a favore
dell'istante per il cennato credito e la convalida dell'inventario 2 novembre
1999, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE
n.__________ dell'UE di Lugano sia per il credito sia per il diritto di
ritenzione; domande tutte avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione
dell'istanza e che il Pretore, con sentenza 3 novembre 2000, ha accolto;
Appellante
la convenuta che, con atto di appello ed istanza di restituzione in intero 16
novembre 2000, chiede l'accoglimento della domanda di restituzione in intero
per la produzione di nuovi documenti e la riforma del querelato giudizio nel
senso della reiezione integrale dell'istanza 9 febbraio 2000 dell'istante,
mentre questi, con osservazioni 22 dicembre 2000, postula la reiezione del
gravame.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto:
che
__________ ha locato, a far tempo dal 1 gennaio 1997, alla __________ delle
superfici commerciali negli stabili di Via __________ a __________ per una pigione
mensile di fr. 15'000.-- poi ridotta a fr. 11'500.--;
che
la banca creditrice ipotecaria di __________ ha promosso nei suoi confronti
un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare con l'estensione
del pegno alle pigioni;
che
l'UE di Lugano ha affidato alla __________ l'amministrazione forzata dei fondi
con la conseguente diffida a tutti gli inquilini, tra cui __________, a voler
versare le pigioni all'UE;
che
per le pigioni impagate di fr. 92'000.-, da marzo ad ottobre 1999, __________ è
stata oggetto di una procedura d'inventario per diritto di ritenzione e di
un'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale alla quale ha
interposto opposizione;
che
in sede giudiziaria la parte istante chiede la condanna di __________ al pagamento
delle pigioni in sofferenza e la convalida del diritto di ritenzione;
che
la convenuta, all'udienza di discussione, ha argomentato che, essendo intervenuto,
nel luglio 1998, un accordo tra la banca creditrice ed il proprietario degli
stabili nel senso che la banca si accontentava di ricevere trimestralmente un
interesse di fr. 79'625.--, ogni eccedenza di pigione da percepire e quindi proprio
anche quella da lei dovuta era a libera disposizione del signor __________ che
ne poteva fare quello che voleva anche concedendole una dilazione per il pagamento;
che
il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'accordo tra banca creditrice
ipotecaria e proprietario non aveva alcuna valenza nei confronti dell'inquilina
__________ e che il proprietario, essendo gli immobili soggetti ad
amministrazione coatta, non avrebbe nemmeno potuto concedere dilazioni per il
pagamento delle pigioni;
che,
con l'appello che ci occupa, __________ chiede, nelle vie della restituzione in
intero, la produzione di diversi documenti riguardanti la vendita ai pubblici
incanti degli stabili, e, nel merito, la reiezione dell'istanza;
che la parte istante vi si
oppone;
che
la norma dell'art. 138 CPC, riguardante la restituzione in intero può di regola
essere invocata dalla parte che, nel processo di prima istanza, per circostanze
non imputabili a sua colpa, intende produrre determinati documenti nella fase
successiva a quella dello scambio degli allegati;
che
l'applicazione di questa norma non può però estendersi alla produzione di documenti
in fase successiva all'emanazione della sentenza di primo grado (Rep.1982, pag.105);
che,
infatti, l'istituto della restituzione in intero trova applicazione solo fino
alla sentenza emessa dal Pretore, mentre in seguito (e particolarmente in sede
d'appello) entra in considerazione unicamente la restituzione in intero contro
le sentenze prevista dagli art.346 e seg. CPC (Cocchi / Trezzini, CPC - TI, Lugano 2000, ad art.138
m.1);
che
la facoltà di ottenere il ripristino in tema di prove nella presente procedura
é d'altra parte esclusa alla luce del principio che vieta l'apporto di fatti,
prove ed eccezioni che sono nuove (art.321 lett. b CPC);
che
i documenti di cui si chiede l'acquisizione agli atti non possono inoltre
nemmeno essere considerati d'ufficio da parte di codesta Camera poiché il
giudice non può di acquisire agli atti nuovi documenti, e ciò nemmeno in
materia di procedura di locazione (II CCA 24 agosto 1993 in re M -
F.c.M.);
che l'istanza di
restituzione in intero è pertanto respinta;
che,
nel merito, l'appellante ripropone la sua tesi nel senso che il proprietario
degli stabili avrebbe potuto validamente accordare dilazioni per il pagamento
delle pigioni in contestazione poiché la banca creditrice si era detta
d'accordo di ricevere solo una parte dei frutti degli immobili;
che,
a prescindere dal fatto che al proprietario in sede di amministrazione coatta
non è possibile riscuotere e disporre delle pigioni (art. 92 cpv. 1 RFF) e
quindi di accordare dilazioni, resta il fatto che la dilazione invocata dalla
convenuta è solo una possibilità pretesa riconosciuta al proprietario ma non è
affermato, e tanto meno dimostrato, che tale dilazione sia stata effettivamente
accordata;
che
nemmeno va dimenticato che il proprietario degli immobili si identifica con
l'amministratore della __________ e l'appello appare così ancora più
defatigatorio di quanto l'assenza di qualsivoglia ragione di merito potesse far
credere;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza di restituzione in intero 16 novembre 2000 è irricevibile.
-
L'appello 16
novembre 2000 è respinto.
-
La tassa di
giustizia in fr. 1'700.-- e le spese in fr. 100.-- (totale fr. 1'800.--), già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 2'000.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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