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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.201
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00201
Lugano
14 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire
nella causa a procedura ordinaria, inc. OA.1996.66 della Pretura del distretto
di Riviera, promossa con petizione 5 settembre 1996 da
rapp.
dall’avv. __________,
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.10'870.05
oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE __________ UEF di Riviera;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr.
47'472.60 oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
riconvenzione
cui l'attrice si è pure opposta;
vertenza
in cui il Pretore, con sentenza 25 settembre 2000, ha accolto entrambe le domande;
appellante
l'attrice che, con allegato 17 ottobre 2000, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la riconvenzione, mentre la convenuta non ha
presentato osservazioni all'appello;
esaminati
gli atti e i documenti di causa,
considerato
in
fatto e in diritto: 1. Con la petizione
l'attrice, commerciante nel campo della vernici protettive e di prodotti
analoghi, ha chiesto che la convenuta venisse condannata al pagamento
dell'importo costituente il saldo scoperto in suo favore (fr. 10'870.-), dipendente
da diverse forniture di materiale avvenute nell'inverno / primavera 1995. La convenuta,
la cui attività è la preparazione di superfici e di strutture da risanare, vi
si è opposta adducendo la cattiva qualità dei prodotti e la carente consulenza
da parte del tecnico di controparte nell'ambito di lavori di risanamento presso
il __________. Da parte sua ha presentato una domanda riconvenzionale per fr.
47'472.60 pari ai danni causati dalla cattiva qualità dei prodotti forniti che
le ha imposto di rifare l'intervento presso lo stesso cliente. Con la replica
l'attrice, in merito alla pretesa carente consulenza, ha affermato di non
averla potuta nemmeno eseguire poiché quando il suo tecnico, signor __________,
si recò sul cantiere di __________ il lavoro era già stato portato a termine.
Quo i pretesi difetti della merce, oltre a contestarli nel merito, ha sollevato
l'eccezione di tardiva notifica degli stessi, ovvero avendovi proceduto
soltanto poco meno di due mesi dopo la posa dell'isolazione. Su questa
eccezione la convenuta ha sostenuto la tempestività della notifica, effettuata
immediatamente dopo la riconoscibilità dei difetti.
In
sede di conclusioni l'attrice ha sostenuto, riferendosi alla perizia
giudiziaria, la bontà dei prodotti forniti, addossando alla cliente la
responsabilità di un uso inadeguato dei medesimi. Inoltre, ha riproposto
l'eccezione di notifica tardiva dei difetti. La convenuta, tra l'altro, imputa
all'attrice abuso di diritto per aver sollevato l'accennata eccezione.
-
Il
Pretore non ha affrontato la questione della notifica dei difetti, avendo
concluso comunque per l'assenza dei medesimi in base alla perizia giudiziaria.
Ha pertanto accolto la petizione. Ma ha accolto anche la riconvenzione, dopo
aver considerato l'attività di consulenza separatamente dal contesto della
compravendita e dopo aver accertato che l'attrice -per il tramite del tecnico
__________ - ha svolto in modo carente il mandato di consulenza tacitamente assunto
nei confronti della convenuta.
-
Con l'appello in esame __________ chiede la riforma della sentenza
25 settembre 2000 del giudice di prime cure nel senso di respingere la domanda
riconvenzionale. In sostanza essa nega che accanto alla compravendita le parti
abbiano concluso un separato mandato di consulenza, sostenendo che le
indicazioni sull'uso delle vernici fanno parte degli obblighi del venditore e
che in effetti sono state concretamente fornite. A sostegno della tesi
dell'unicità del contratto ricorda la gratuità della propria assistenza e il
fatto che l'acquirente fosse una ditta specializzata in lavori simili a quelli
effettuati presso il __________. Inoltre l'appellante assevera che non v'è
prova dei presupposti di una sua responsabilità a dipendenza dell'assistenza
fornita, in particolare ad opera del suo tecnico, signor __________. Questi
sarebbe comunque giunto sul cantiere in data 9 febbraio 1995 quando gran parte
del lavoro di preparazione del fondo su cui sarebbe dovuto applicarsi il
materiale acquistato da __________ era ormai compiuto da parte della convenuta,
così che ogni suo intervento era divenuto impossibile. Verrebbe così a mancare
qualsiasi prova di qualsiasi consulenza e quindi di un'eventuale errato
intervento dell'appellante. Contesta inoltre il calcolo del danno operato dal
pretore.
non ha presentato osservazioni all'appello.
-
Introduttivamente, ancorché non sia oggetto dell'appello, si
potrebbe invero avere qualche dubbio sull'impostazione del primo giudice che ha
considerato come siano stati pattuiti due diversi contratti fra le parti, in
particolare -accanto alla compravendita del materiale fatturato dall'attrice-
un mandato di consulenza sull'uso corretto del medesimo. Infatti, è almeno
altamente verosimile che, nel caso specifico (e le difficoltà oggettive di
un'applicazione adeguata emergono chiaramente dalla perizia giudiziaria)
l'informazione sui prodotti e le loro specificità tecniche da parte della
venditrice abbiano fatto parte del contratto, ossia degli obblighi di quella
stessa parte. E ciò -prescindendo dalle conoscenze del ramo che dovrebbero
essere presunte presso l'acquirente- almeno considerando che da parte della
stessa vi sarebbe stata una richiesta in tal senso (cfr. Keller / Siehr,
Kaufrecht, ed. 3, pag. 20; Giger H., in Comm. di Berna, art. 184 CO, N.
117). La questione potrebbe essere di non poco conto per l'esito della lite,
dal momento che -a fronte di un unico contratto di compravendita- potrebbe nuovamente
porsi il problema della tempestività della notifica dei difetti ai sensi
dell'art. 201 CO. Ma tant'è, poiché -contrariamente all'opinione del primo
giudice- la convenuta che ha eccepito il cattivo adempimento del contratto,
ossia la carente consulenza tecnica, non è riuscita a provarne i presupposti.
-
La
perizia tecnica allestita al fine di verificare la qualità dei prodotti venduti
offre ben pochi spunti per valutare l'obbligo di informazione della venditrice,
rispettivamente (seguendo l'impostazione della sentenza impugnata) la
consulenza da lei prestata. Anzi, il perito ha precisato che l'assenza di un
giornale di cantiere rende difficile l'indagine sui metodi applicativi del
rivestimento usati nel caso concreto (perizia, pag. 3), cui si aggiunge
l'assenza dagli atti della causa dell'offerta di __________ in relazione
all'esecuzione dell'opera e dell'offerta dell'attrice in merito alla fornitura
(perizia, pag. 7). Concludendo per la conformità dei prodotti esaminati, il
perito individua il difetto della prestazione nell'errata applicazione delle
resine, ovvero in condizioni inadeguate allo scopo (perizia, pag. 64),
sottolineando l'esigenza di un'esecuzione perfetta del lavoro d'applicazione
(audizione perito 19 novembre 1998). In particolare, pur elencando le cause dell'insuccesso
(perizia, pag. 52), il perito non dice (perché non ne è stato richiesto) quali
informazioni la venditrice avrebbe dovuto fornire all'acquirente perché usasse
efficacemente i prodotti di protezione sul pavimento dell'officina e del locale
lavaggio del __________. Non si sa quindi -perché non ve n'è prova- quale sia
stato l'oggetto della mancata informazione, rispettivamente quale informazione
errata sia stata fornita dall'attrice. Elementi fondamentali per poter
stabilire una sua responsabilità che nemmeno le prove testimoniali assunte sono
in grado di verificare. Anzi, semmai risulta che il signor __________, tecnico
dell'attrice, ha informato il responsabile della convenuta, in occasione di una
sua visita a Zurigo, sia sul metodo di lavoro, sia sui prodotti da usare,
indicandogli di posare dapprima il ponte adesivo, precisando che il
giorno successivo in sua presenza si sarebbe proceduto alla posa del pavimento
autolivellante (teste __________). Fu così che __________ effettivamente
venne ad __________ durante i lavori: su questo punto i testi __________,
__________ e __________ (parzialmente) coincidono. Divergono invece (più
apparentemente che nella sostanza) sull'attività del tecnico sul cantiere: il
teste __________ afferma che in sua presenza procedemmo alla posa del
pavimento nel locale lavaggio, lavoro che venne concluso entro sera; mentre
il teste __________ ha dichiarato che, quando giunse sul cantiere col signor
__________, tutti i lavori di preparazione (Vorarbeiten) così come il
trattamento del supporto (Grundierung) erano ormai eseguiti, di modo che
non poté più controllare lo stato del sottofondo (Untergrund) con gli
usuali mezzi di misurazione. In particolare spiega di non aver più potuto
intervenire sul sottofondo, essendo già stato eseguito il trattamento del
supporto (Grundierung), di modo che eventuali negligenze al momento
della posa non potevano più essere rilevate. Deposizione che non esclude la
correttezza delle più generiche affermazioni del teste __________ sulla posa
del pavimento nel locale lavaggio. Nulla quindi che indichi negligenza da parte
dell'attrice o errori di qualsiasi natura nelle direttive impartite, peraltro
descritte in causa in modo molto sommario; certamente nulla, in particolare,
che possa creare un nesso causale adeguato fra l'attività informativa della
venditrice e le diverse carenze descritte dal perito come cause dell'esito negativo
della messa in opera dei prodotti dell'attrice (perizia, pag. 52). Ma nemmeno
vi sono elementi per escludere errori nelle operazioni (misurazioni e
controlli) compiute preventivamente dalla convenuta (testi __________ e
__________), né -peraltro- la convenuta ha saputo non solo provare, ma nemmeno
allegare quali fossero le negligenze di natura informativa o di consulenza
imputate a controparte; nella sostanza le allegazioni di __________ sono
assolutamente insufficienti per costituire un serio rimprovero all'attività
informativa di controparte (cfr. risposta, ad 2: La consulenza si è avverata
sbagliata; e duplica, ad 3, 4, 5 e 6: La consulenza si è rivelata
completamente sbagliata).
In
quest'ambito non si possono condividere gli accertamenti
del
pretore, in particolare laddove sulla base delle approssimative deposizioni dei
testi __________ e __________ afferma che il tecnico __________ ha svolto la
sua consulenza anche durante l'esecuzione della pavimentazione: ciò che
sulla base delle testimonianze è almeno controverso, non potendosi legittimamente
escludere dall'istruttoria la deposizione dello stesso (né il pretore indica i
motivi di tale sua scelta), mentre i testi presi in considerazione non sono in
grado si specificare quali indicazioni siano o no state fornite dal tecnico. Ma
il pretore non può essere seguito nemmeno dove sembra abbracciare la tesi della
consulenza errata o carente a dipendenza di una non comprovata responsabilità
propria della convenuta durante i lavori preparatori, questione che tuttavia
non è oggetto della lite e la cui pretesa rilevanza è frutto di un sillogismo
estraneo alle regole dell'onere della prova, pacificamente a carico della
convenuta in veste di eccepente dell'inadempienza contrattuale (Guhl T.,
Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, pag. 215); e nemmeno quando
(sempre al considerando 5) dà per scontato, sulle sole testimonianze __________
e __________, che il lavoro di preparazione del fondo e d'applicazione dei
prodotti -così come non riuscito- sia stato effettuato seguendo alla lettera le
indicazioni dell'attrice. Il pretore giunge in sostanza a concludere per una
scorretta consulenza (sentenza, pag. 9) a dipendenza della sola presenza del
tecnico (in realtà parziale, rispettivamente condizionata dalle circostanze) al
momento dei lavori, mancando -come già rilevato- qualsiasi elemento concreto
sul merito della consulenza stessa e sull'ampiezza dell'oggettiva possibilità
d'intervento.
- La
riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la riconvenzione
comporta l'accogliendo dell'appello. La decisione sulla tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili segue la soccombenza, sia relativamente alla prima che
alla seconda sede.
Motivi per
i quali,
richiamati
per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 17 ottobre 2000 di __________ é accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 settembre 2000 della Pretura del Distretto di Riviera
-immutati i dispositivi n. 1 e 2- viene così riformata:
-
La
domanda riconvenzionale della ditta __________ é respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, di cui fr. 50,- già anticipati
dalla parte attrice e le spese di fr. 6'034.75, di cui fr. 5'764.75 già
anticipati dalla parte convenuta e attrice riconvenzionale, sono poste a carico
di quest'ultima, la quale rifonderà ad __________ l'importo di fr. 5'500.-- a
titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per complessivi fr.
1'000.-, già anticipate dall'appellante sono poste a carico di __________ la quale
rifonderà inoltre alla controparte fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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