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Numero d'incarto:
12.2000.191
Data decisione, Autorità:
21.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00191
Lugano
21 febbraio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di
lavoro DI.99.44 della Pretura del distretto di Riviera,
promossa con istanza 22 aprile 1999 da
rappr. dall'avv.
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 20'000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta e ammessa dal Pretore con sentenza
19 settembre 2000 per fr. 19'379.70 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2 ottobre 2000
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;
Gravame
al quale l'istante con osservazioni 16 ottobre 2000 si oppone;
ritenuto
in fatto:
A. __________ (ora __________) ha lavorato per la convenuta in qualità di tassatrice
dal 1° gennaio 1977 al 25 novembre 1998, data in cui è stata licenziata in
tronco per avere manomesso una fattura di un assicurato nel mese di agosto di
quell'anno (doc. F).
Ritenendo
ingiustificato il provvedimento, essa procede nella presente causa per ottenere
la condanna della convenuta al pagamento del salario dell'ipotetico periodo di
disdetta di 3 mesi, compresa la quota parte della 13. mensilità, e ad
un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari ad una mensilità di salario.
B. All'udienza di discussione del 19 maggio 1999 la convenuta si è
opposta all'istanza difendendo la correttezza del proprio operato, ed in
particolare la liceità del licenziamento in tronco, stante la grave violazione
contrattuale consistente oltretutto in un comportamento penalmente rilevante.
Il provvedimento sarebbe inoltre stato tempestivo, avendo la convenuta appreso
solo il giorno precedente il licenziamento che era l'istante ad essere
colpevole della manomissione della fattura.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il
comportamento dell'istante avrebbe, per la sua gravità, di principio
giustificato il licenziamento in tronco, ma la convenuta l'avrebbe pronunciato
tardivamente, avendo essa sospettato dell'istante sin dal 3 settembre 1998,
motivo per cui le andrebbe rimproverato di non avere provveduto a far luce al
più presto sull'accaduto, così come sarebbe invece stato suo dovere.
Se
ne dovrebbe dedurre che la questione non rivestiva per la convenuta importanza
tale da non potersi pronunciare una disdetta ordinaria, ragione per cui il
provvedimento adottato dalla datrice non sarebbe tutelabile e le pretese della
dipendente sarebbero da ammettere per complessivi fr. 19'379.70 oltre
interessi.
D. Con l'appello in esame la convenuta censura la decisione di ritenere
intempestivo il licenziamento in tronco, iniziando a decorrere il breve termine
per la pronuncia del provvedimento solo dal momento dell'effettiva scoperta del
grave motivo di licenziamento, e non invece già da quello in cui possono
sussistere sospetti in tal senso.
E. Delle osservazioni dell'istante al gravame, di cui chiede la
reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
- Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- dev'essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima)
violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un
breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una
situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del
contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò
la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97
II 146; 75 II 322; II CCA 12 marzo 1998 in re N./V. SA, 27 giugno 1997
in re B./I. SA; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, pag. 37). Univocamente dottrina e
giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la
disdetta immediata dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo
necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder,
opera citata, ibidem; Decurtins, opera citata, ibidem; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990,
pag. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio-
datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si
esprimano al proposito (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione,
n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte
che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2. edizione, n. 11 art. 337 CO). In altre
parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del
termine all'esigenza di tempestività della notifica dev'essere considerata di
caso in caso (II CCA 11 settembre 1998 in re B./C.).
- Nel caso di specie va tranquillamente confermato il giudizio circa
la tardività della pronunzia del licenziamento in tronco.
Risulta
infatti dalla stessa lettera di licenziamento del 25 novembre 1998 (doc. F) che
l'azione dell'istante che ha destato i sospetti della convenuta è stata la
copertura da parte sua con il liquido bianco comunemente chiamato "Tippex"
della data del 29 giugno 1998 indicata come momento dell'effettuazione di un
trattamento su di una fattura. Sempre dalla lettera di licenziamento si evince
che già il 3 settembre 1998 la convenuta avrebbe chiesto spiegazioni
all'istante, e che essa avrebbe a quel momento dichiarato di non avere ritenuto
chiara la data indicata del trattamento e di avere per questo motivo tassato la
fattura con la data del 1° luglio 1998.
Poste
queste circostanze, la convenuta ha addebitato alla dipendente sia il fatto di
avere tassato una fattura in cui la data del trattamento era sconosciuta -addebito
evidentemente dedotto dalla predetta dichiarazione del 3 settembre di una data
di trattamento "non chiara"-, che l'ammissione di avere dissimulato
la data di trattamento indicata dalla fattura originale.
Entrambe
queste circostanze invocate a sostegno del licenziamento in tronco,
sembrerebbero però essere state a conoscenza della convenuta già il 3 settembre
1998, il che renderebbe effettivamente tardivo il provvedimento adottato solo
verso la fine del mese di novembre.
Il
risultato non muta tuttavia nemmeno seguendo le argomentazioni fattuali della
convenuta medesima: nelle proprie conclusioni essa ammette di avere saputo
dell'estraneità del medico curante alla falsificazione della fattura già a
partire dall'inizio di ottobre e quindi che "nel corso del mese di ottobre
i dirigenti della __________ hanno cominciato a sospettare un coinvolgimento
maggiore della signora __________ in tutta la vicenda ed hanno quindi
cominciato a considerare l'ipotesi di disdire il contratto di lavoro"
(pag. 5).
Sarebbe
a quel momento stato facile quanto doveroso verificare immediatamente tali
sospetti con una riunione risolutrice, tenutasi invece solo verso la fine di
novembre. I motivi del ritardo risultano dagli atti: occorreva dapprima
reperire chi nell'organizzazione della convenuta avrebbe sostituito l'istante
(deposizioni __________, __________, __________; conclusioni della convenuta,
pag. 5) ed inoltre il sostituto direttore della convenuta __________,
incaricato della questione, ebbe a prestare servizio militare all'inizio di
novembre (rogatoria __________, risposta 10).
Contrariamente
all'opinione della ricorrente, non è decisivo il fatto che il licenziamento sia
stato comunicato immediatamente dopo la riunione ritenuta fondamentale, quanto
la circostanza che la convenuta ha ingiustificatamente tardato nello
svolgimento delle proprie indagini e nell'affrontare la questione con la
dipendente (medesima situazione nella citata sentenza II CCA 11
settembre 1998 in re B./C., consid. 5).
Il
provvedimento da lei adottato è pertanto ingiustificato, essendo in queste
circostanze perento il diritto di pronunciare il licenziamento in tronco.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 ottobre 2000 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La
convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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