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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.176
Data decisione, Autorità:
03.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00176
Lugano
3 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA1997.00018 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 febbraio 1997 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
__________ (quale erede di __________)
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 47'262.--
oltre interessi;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 10 agosto 2000, ha
parzialmente accolto fino ha concorrenza di fr. 32'724.60, respingendo invece
integralmente la riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto la condanna di
__________ al versamento di fr. 50'000.--;
appellante
il convenuto, che con atto d’appello 19 settembre 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso dell’integrale reiezione della petizione e
dell’accoglimento della propria domanda riconvenzionale;
mentre
l'attore, con osservazioni 19 ottobre 2000, postula la reiezione del gravame
con protesta di spesa e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti in
questione:
-
se deve essere accolto l’appello,
-
tassa di giudizio ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. La vicenda si
situa nell’ambito dell’edificazione sul mappale n. __________RFD di __________
e del relativo contratto per prestazioni d’architetto. Inizialmente la
progettazione era stata affidata ad altro architetto, ma la costruzione era
stata sospesa. In un secondo tempo il committente ha affidato la fase esecutiva
all’attore, incaricato d’allestire preventivi e capitolati, della direzione
lavori e della liquidazione finale. L’onorario è stato stabilito a corpo per un
montante forfetario di fr. 40'000.-- (doc. A cifra 7). Per eventuali
prestazioni supplementari, le parti hanno pattuito una remunerazione a tempo in
ragione di fr. 80.--/ora (doc. A cifre 3.2, 4 e 5.3).
B. Nel corso
dell’edificazione è stata decisa tutta una serie di modifiche e di lavori
supplementari rispetto ai progetti originali, onde tener conto dei desideri
degli acquirenti dei due immobili. Parallelamente all’aumento dei costi di
costruzione per oltre mezzo mio di franchi, anche l’onorario spettante
all’attore venne rivisto, con conseguente versamento di ulteriori acconti per
fr. 39'951.-- oltre ai fr. 40'000.-- inizialmente previsti dal contratto.
Il 26 febbraio
1996 l’attore ha trasmesso al convenuto la propria nota d’onorario finale per
un totale di fr. 122'736.--dal quale andavano dedotti gli acconti ricevuti per
complessivi fr. 79'951.--. La petizione verte appunto sulla condanna del
committente al pagamento del saldo di detta nota d’onorari.
C. La parte
convenuta si è opposta integralmente alla domanda, chiedendo in via
riconvenzionale la condanna di __________ al pagamento della somma di fr.
50'000.-- a seguito di un asserito pregiudizio subito per l’errato preventivo
dei costi di costruzione allestito dall’attore.
D. Con sentenza
10 agosto 2000 il Pretore ha ritenuto destituita di ogni fondamento la domanda
riconvenzionale di fr. 50'000.--, non essendo il convenuto riuscito a
dimostrare che la mancata redditività dell’operazione immobiliare sia dovuta ad
errori da parte di __________ piuttosto che ad un errata valutazione del
rapporto costi-benefici.
Passate in rassegna
le singole poste della nota d’onorario finale di __________, il Pretore ha
riconosciuto il diritto di __________ a percepire il 10% sui costi
supplementari della costruzione, conformemente ad un complemento del contratto
intervenuto tra mandate e mandatario. Sostanzialmente ammesse sono parimenti
state le pretese attoree relative ad un supplemento per ore lavorative prestate
per la scelta di materiali (fr. 17'302.80) rispettivamente per una ristrutturazione
a __________ (fr. 2'000.--). Altre poste della nota d’onorari sono invece state
stralciate. In conclusione, il primo Giudice ha ammesso le pretese dell’attore
limitatamente a fr. 112'675.--, da cui vanno dedotti gli acconti già versati di
fr. 79’951.--, condannando pertanto il convenuto al versamento di fr. 32'724.60
oltre interessi al 5%.
E. Con il
presente appello il convenuto ribadisce la propria pretesa riconvenzionale di
fr. 50'000.--, avendo l’appellato già incassato molto più del dovuto.
Quest’ultimo non avrebbe infatti eseguito correttamente neppure le prestazioni
incluse nella mercede a corpo. Questa andrebbe pertanto ridotta e l’attore dovrebbe
essere inoltre condannato a rimborsare gli acconti percepiti in esubero per
prestazioni supplementari non provate.
Nelle proprie
osservazioni l’appellato chiede la reiezione integrale del gravame, richiamando
gli argomenti e le conclusioni tratte dal primo Giudice.
Considerato
In diritto:
- L’appellante
ritiene innanzitutto che la mercede a corpo spettante all’appellato (fr.
40'000.--) andrebbe decurtata in ragione degli errori commessi dal mandatario,
che avrebbe così causato un importante danno economico: il costo finale
dell’opera è infatti risultato superiore a quello di vendita. In particolare,
__________ si sarebbe sbagliato nell'allestire il preventivo, in base al quale
i committenti hanno venduto gli immobili ancora in fase di costruzione.
Come correttamente
accertato dal Pretore, il superamento del preventivo originario è riconducibile
soprattutto ai lavori supplementari decisi in un secondo tempo. Un confronto
tra il preventivo ed i costi finali è quindi improponibile. D’altronde agli
atti figura unicamente la distinta finale dei costi di costruzione (doc. C)
mentre non è mai stato prodotto il preventivo iniziale dettagliato dei costi.
Né l’appellante
può essere seguito laddove ritiene non provato che l’attore abbia
effettivamente eseguito le prestazioni remunerate con la mercede a corpo. Non
può infatti essere messo seriamente in discussione il fatto che __________
abbia assicurato la direzioni lavori nell’edificazione dei due immobili. Il
perito giudiziario ritiene anzi che il compito di __________ non doveva essere
dei più facili, in particolare per le interruzioni dei lavori e per le
modifiche intervenute (perizia pag. 9). È pur vero che il perito, in assenza di
documentazione sufficiente, non ha potuto pronunciarsi sull’esecuzione di altri
incarichi contrattuali, quale l’allestimento dei capitolati d’appalto e le
relative delibere. D’altro canto l’appellante non ha mai sostenuto che queste
mansioni non siano state espletate (ed infatti gli immobili sono stati portati
a termine) o che siano state svolte da altri (contrariamente a quanto previsto
contrattualmente). Risulta invece che il committente abbia versato a __________,
dopo i primi fr. 40'000.--, ulteriori acconti durante la costruzione,
segnatamente in concomitanza con le rilevanti modifiche esecutive. Si noti che
a quel momento il committente era sicuramente già al corrente degli aumenti
sostanziali dei costi di costruzione rispetto ai preventivi (deposizioni
__________ e __________) ragione per cui appare ora contrario alla buona fede
appellarsi a violazioni contrattuali, per altro non dimostrate.
- L’appellante
sostiene inoltre che quanto percepito da __________ oltre l’importo di fr.
40'000.-- costituisce indebito arricchimento. Gli acconti per complessivi fr.
39'951.-- dovrebbero venire restituiti in quanto l’appellato non avrebbe
provato d’aver effettivamente svolto le corrispondenti prestazioni.
Nell’allegato
d’appello stesso si riconosce che sono stati effettuati dei lavori
supplementari per fr. 533'728.--. Dall’incarto risulta per altro che il
committente ha espressamente accettato di corrispondere un onorario aggiuntivo
fissato al 10% dei menzionati costi supplementari. Nel fax 19 ottobre 1995
(doc. O) il committente conferma esplicitamente all’architetto di
riconoscergli, oltre alla mercede a corpo contrattuale, “il 10% di onorario sui
costi definitivi dei complementi e delle modificazioni edilizie”. E' dunque correttamente
che il Pretore ha ritenuto legittima la pretesa attorea di fr. 53'372.80 in
relazione alle modifiche di costruzione decise in un secondo tempo; ciò
indipendentemente dalla dimostrazione di un impegno molto più rilevante da
parte del mandatario. Si noti comunque che anche la perizia, pur non
pronunciandosi sull’onorario dovuto, ammette che le modifiche abbiano
considerevolmente complicato il lavoro di __________ in quanto non furono
cambiamenti di poco conto, ma veri e propri sconvolgimenti, con cambiamento di
destinazione di diversi vani e con la trasformazione di una villa in una casa
di più appartamenti.
- L’appellante
non contesta per altro in maniera esplicita le ulteriori poste d’onorario
riconosciute dal primo giudice, in particolare quelle relative alla retribuzione
per la scelta dei materiali e per una ristrutturazione a __________ . La sentenza
pretorile deve pertanto essere confermata anche su questi punti.
Per i quali motivi
pronuncia:
I. L’appello
19 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese
della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 1'000.--
già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 1'000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________.
Comunicazione alla
Pretura di Locarno-città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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