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Numero d'incarto:
12.2000.157
Data decisione, Autorità:
18.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00157
Lugano
18 gennaio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. no. DI.2000.00007 della
Pretura del distretto di Riviera - promossa con istanza 8 febbraio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio __________
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dalla stalla subalterno A del
mappale n. __________RFD di __________;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con decreto 1° settembre 2000 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 15 settembre 2000, con cui chiede, previa
l'assunzione di alcuni testimoni, la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 19 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 22 settembre 2000 con cui il vicepresidente di questa Camera ha
concesso al gravame l'effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. Con l'istanza
in rassegna __________ chiede lo sfratto di __________ dalla stalla sita al
subalterno A del mappale n. __________RFD di __________: egli asserisce di aver
ricevuto in affitto nel corso del 1980 da __________ l'intera particella in
questione, comprendente pure al subalterno b una superficie prativa, e di aver
concesso in comodato alla controparte la stalla nel 1995, salvo poi averne
invano preteso la riconsegna nel 1999.
La convenuta
resiste in causa asserendo che la stalla le era stata messa a disposizione
direttamente dalla proprietaria in forza di un contratto di affitto agricolo e
di non essere pertanto legata in alcun modo all'istante.
B. Il Pretore,
con il giudizio qui impugnato, ha accolto l'istanza.
Il giudice di
prime cure, richiamandosi ad accertamenti di fatto operati nell'ambito di una
precedente procedura di sfratto promossa dalla proprietaria nei confronti della
qui convenuta e respinta per carenza dei legittimazione attiva, è in sostanza
giunto alla conclusione che tra le parti in causa fosse effettivamente stato
stipulato un contratto di comodato. Essendo lo stesso stato regolarmente
disdetto nel 1999, nulla ostava allo sfratto della convenuta.
C. Con l'appello
la convenuta, previa l'assunzione di alcuni testimoni, chiede che l'istanza di
sfratto venga respinta. Essa rileva innanzitutto come il primo giudice non
fosse autorizzato a ritenere come acquisiti in questa sede i fatti accertati
nell'ambito della procedura di sfratto tra la proprietaria e la convenuta. Ciò
posto, l'istante non aveva provato di essere l'affittuario dell'intera
particella n. __________, né comunque di aver concesso in comodato alla
convenuta la stalla. L'uso di quest'ultima si lasciava in definitiva ricondurre
a un accordo con la proprietaria stessa, che oltretutto si configurava come un
contratto di affitto agricolo.
D. Delle
osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
-
Giusta
l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o
di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in
comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al pretore con
istanza motivata. La premessa fondamentale per potersi avvalere della procedura
speciale è dunque la cessazione di un contratto di locazione, di affitto o di
comodato, il che presuppone evidentemente che uno di detti contratti abbia legato
le parti (IICCA 1 ottobre 1993 in re R. AG/A. SA, 5 settembre 1991 in re
A./H.): l'onere della prova circa l'esistenza e la cessazione di un tale
contratto incombe all'istante (art. 8 CC).
-
Nel caso di
specie il Pretore, sulla base delle prove agli atti, ha ritenuto provato che
l'istante avesse a suo tempo concluso un contratto di comodato con la convenuta
e che dunque questi disponesse della necessaria legittimazione attiva. Tale
conclusione non può essere condivisa.
2.1 È
manifestamente a torto che il giudice di prime cure ha riconosciuto all'istante
in questa sede la legittimazione attiva basandosi su di un giudizio emanato nell'ambito
di una causa di sfratto, promossa in precedenza dalla proprietaria nei
confronti della qui convenuta (doc. D, cfr. pure inc. DI.99.129 richiamato).
Atteso che per principio la forza di cosa giudicata di una sentenza è limitata
solo al suo dispositivo e non include anche le motivazioni che hanno condotto a
quel risultato (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 109; IICCA 9 aprile 1997 in re G./Z.), la
decisione emanata nella precedente procedura tra la proprietaria e la convenuta,
conclusasi -come accennato- con la reiezione dell'istanza per carenza di
legittimazione attiva, esplica in effetti forza di cosa giudicata unicamente
nella misura in cui stabilisce che tra loro non vi era alcun contratto. Che
tale conclusione fosse conseguente all'accertamento che il contratto di affitto
concluso tra la proprietaria e il qui istante aveva per oggetto anche la stalla
e che dunque essa non poteva più concedere ad altri l'uso di quest'ultima, non
può pertanto vincolare il giudice in questa sede; tanto più che in ogni caso
ciò non proverebbe ancora che tra l'istante e la convenuta sia venuto in essere
un contratto, la proprietaria avendo a suo tempo ipotizzato che l'occupazione
da parte della convenuta fosse addirittura abusiva (istanza 17.11.1999 p. 2
inc. DI.99.129 richiamato).
2.2 Le prove
documentali prodotte dall'istante non consentono a loro volta di chiarire in
maniera definitiva la questione.
Il contratto di
affitto agricolo tra la proprietaria e l'istante, dal quale risulta con effetto
retroattivo al 1980 che la stalla era stata data in affitto all'istante (doc. B),
è stato in effetti allestito in epoca decisamente sospetta, nel gennaio 2000, oltretutto
da persone con un palese interesse alla pronuncia dello sfratto. Il "formulario
A1 - rilevazione delle superfici SAU", attestante che l'intera particella
n. 3962 era utilizzata -non risulta però a quale titolo- dall'istante (doc. C),
non è a sua volta né datato né firmato. Entrambi gli scritti in ogni caso non
provano ancora la venuta in essere di un contratto tra l'istante e la
convenuta.
Altri documenti
versati agli atti dall'istante sembrano semmai attestare il contrario: con il
doc. E è la proprietaria stessa a pretendere la liberazione della stalla,
mentre la richiesta di sgombero formulata dall'istante con il doc. F fa
riferimento ad un accordo con la proprietaria, altrimenti senza ragione.
2.3 Da parte sua
la convenuta ha comprovato di non aver pagato le spese per l'acqua potabile
all'istante ma direttamente alla proprietaria (doc. 1) rispettivamente che a
chiedere lo sgombero del precedente utilizzatore della stalla non era stato
l'istante ma ancora una volta quest'ultima (doc. 2).
- Non essendo
stata in definitiva provata l'esistenza di un contratto tra le parti, l'istante
non è autorizzato a postulare lo sfratto della convenuta, così che, in accoglimento
dell'appello, l'istanza di sfratto deve essere respinta, senza necessità di
assumere i testi richiesti dall'appellante.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 15 settembre 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 1° settembre 2000 della Pretura del distretto di Riviera è così
riformata:
-
L'istanza
8 febbraio 2000 è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese, da anticipare dall'istante,
restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.-- a
titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 300.--
da anticiparsi
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla
controparte fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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