AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.125
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00125
Lugano
5 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.2000.80 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud promossa con istanza 5 giugno 2000 da
rappr.
da: __________
contro
in materia
di sfratto dei conduttori che il segretario assessore, con decreto 17 luglio
2000, ha accolto facendo ordine ai convenuti di liberare immediatamente
l'immobile da loro occupato in __________ a _________ (mapp. no. __________),
di proprietà dell'istante;
appellante
__________ che, in riforma della decisione impugnata, postula la reiezione
dell'istanza;
preso
atto che l'istante non ha presentato osservazioni all'appello;
esaminati
gli atti della causa,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
La locazione instauratasi fra le parti (verosimilmente successiva
a un precedente analogo rapporto) ha trovato inizio nel contratto 15 giugno
1999, avente per oggetto un intero immobile costituito di tre appartamenti,
destinati ad abitazione per due famiglie. La locazione è iniziata il 1. ottobre
1999 per una durata indeterminata, potendo essere disdetta con un preavviso di
tre mesi per il 30 settembre, la prima volta nel 2002. La pigione annua
iniziale è stata fissata in fr. 26'700.--, pagabile in rate mensili anticipate
di fr. 2'225.--.
-
In seguito al mancato pagamento delle mensilità di febbraio e
marzo 2000, la società amministratrice dell'immobile -in data 2 marzo 2000- ha
fissato a entrambi i conduttori, con separate ingiunzioni, il termine di legge
di 30 giorni per provvedere al pagamento dello scoperto con la comminatoria
della disdetta in caso di mancato pagamento. Attuatosi detto presupposto, ai
coniugi __________ e __________, con distinti moduli ufficiali, è stata
notificata il 13 aprile la disdetta della locazione con effetto a decorrere dal
31 maggio 2000.
-
Con l'istanza in esame la locatrice, constatata la mancata
riconsegna dell'immobile, ha postulato lo sfratto dei conduttori. Già in sede
di discussione 17 luglio 2000, preclusi i convenuti, il segretario assessore ha
disposto la liberazione immediata dell'immobile, ponendo a carico dei convenuti
unicamente la tassa di giustizia.
-
Con appello 27 luglio 2000 __________ ha impugnato il decreto in
questione adducendo di non aver fatto fronte ai suoi impegni in seguito a problemi
finanziari temporanei, di occupare la casa fin dal 1993 e di aver regolarmente
versato le pigioni, nonché di aver eseguito a sue spese lavori di riattazione e
di manutenzione. Afferma di non aver partecipato all'udienza in Pretura a causa
di "un malaugurato inconveniente famigliare". Comunque sostiene di
aver ripreso a pagare regolarmente le mensilità dovute, pur ammettendo di avere
ancora uno scoperto. Prevede che un trasloco causerebbe a lui e alla sua
famiglia disagi notevolissimi e assicura di essere in attesa di accrediti da
terzi che gli permetterebbero di pareggiare i conti con la controparte.
-
Verificata d'ufficio (cfr. Higi, Mietvertragskündigung -
nichtig, ungültig oder gültig und anfechtbar, in SJZ 1995, p. 227) anche
in questa sede la correttezza della procedura seguita dalla locatrice
preliminarmente all'istanza di sfratto poiché conforme con l'art. 257d CO,
l'assenza dell'appellante dall'udienza di discussione rivestirebbe rilevanza
giuridica soltanto se la circostanza dovesse essere ascritta a un errore del
giudice che l'avesse privato del diritto di essere sentito. Ma questo non è il
caso in concreto, così come esposto nell'allegato d'appello. Per il resto,
ossia nel merito della lite, l'appellante non può proporre in questa sede allegazioni
che non ha prodotto al primo giudice: vi osta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che
vieta alle parti, in sede di appello, di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni, e ciò anche nel caso in cui la parte sia stata preclusa davanti al
primo giudice: anche in questo caso infatti, la procedura d'appello, quale
accertamento critico del giudizio di primo grado, non permette che le emergenze
processuali sulle quali si fonda la sentenza appellata possano essere mutate.
Ne discende che l'appellante -precluso in prima sede- ancorché legittimato a
impugnare una sentenza, deve limitarsi a far valere le proprie ragioni ed
eccezioni, senza contestare i fatti dell'istanza accertati dal pretore sulla base
delle prove offerte da controparte (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, art. 321, m. 1 e art. 169, m. 6).
-
Comunque, a prescindere dalla loro ricevibilità, le argomentazioni
d'appello non sono nemmeno lontanamente tali da inficiare la decisione del
segretario assessore. In particolare l'appellante, ammettendo di non aver fatto
fronte ai suoi impegni contrattuali (e di avere tuttora uno scoperto per il medesimo
titolo) non contesta che siano dati i presupposti per lo sfratto,
rispettivamente per la disdetta della locazione notificatagli dalla locatrice.
Né pretende che controparte abbia agito in modo contrario al principio
dell'affidamento, ciò che avrebbe potuto comportare già la contestabilità della
disdetta ai sensi dell'art. 271 CO (Comm. SVIT: Schweizerisches
Mietrecht, ed. 2, art. 257d CO, N. 43). Ma nemmeno potrebbe considerarsi
rilevante l'osservazione di __________ secondo cui lo sfratto gli creerebbe un
grave pregiudizio di natura pratica. Orbene, il giudice dello sfratto, tenendo
conto delle circostanze concrete, può concedere alla parte che ne è oggetto un
termine per la liberazione dell'immobile (Lachat,
Le bail à loyer, Losanna 1997, p. 532). Nel caso concreto, è vero che il
segretario assessore ha deciso uno sfratto "immediato", ma a
dipendenza del termine d'impugnazione e dell'inesecuzione del provvedimento, i
conduttori hanno potuto fruire degli immobili per oltre due mesi oltre la data
della decisione.
Ne
consegue che l'appello, infondato in ogni suo punto, dev'essere respinto e il
decreto impugnato confermato.
Il
giudizio sulle spese segue la soccombenza, mentre all'istante, silente in
questa sede, non possono essere attribuite ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L'appello 27 luglio 2000 di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico.
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster