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Numero d'incarto:
12.2000.120
Data decisione, Autorità:
25.07.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00120
Rinvio TF
Lugano
25 luglio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
procedura di contestazione dell'elenco oneri - inc. no. OA.96.00615 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione con richiesta di
assistenza giudiziaria del 9 settembre 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la cancellazione dall’elenco oneri relativo al fondo n.
__________ di __________ del credito notificato dalla convenuta, nonché la
restituzione della cartella ipotecaria di fr. 25’000.-- gravante il fondo in
primo rango, domande avversate dalla convenuta e accolte dal Pretore con
sentenza 31 dicembre 1998;
appellante
la convenuta, con atto di appello 25 gennaio 1999 che chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e
ripetibili;
mentre
l'attrice, con osservazioni 18 febbraio 1999, postula la reiezione del gravame
e la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello, protestando
spese e ripetibili;
richiamate
le sentenze 26 luglio 1999 e 17 luglio 2000 della II Corte Civile del Tribunale
federale che ha provveduto ad annullare i giudizi 7 maggio 1999 rispettivamente
2 marzo 2000, con cui questa Camera, in accoglimento dell'appello della
convenuta, aveva riformato il giudizio pretorile nel senso della reiezione
della petizione;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Con
la petizione in rassegna l’attrice ha dato seguito al termine impartitole per
la contestazione dell’elenco oneri nella procedura esecutiva volta alla
realizzazione del fondo n. __________ di __________, di cui essa è
comproprietaria in ragione di 1/2. Essa afferma che la cartella ipotecaria di
fr. 25’000.-- gravante il fondo in primo rango sarebbe stata costituita nel
1982 in favore della __________ a copertura dei costi di costruzione della
casa. Successivamente il titolo sarebbe tuttavia stato restituito al di lei
marito, __________, condebitore e comproprietario del fondo, il quale alla di
lei insaputa l’avrebbe dato in pegno alla convenuta. Stante la mancanza di
potere di disposizione del marito sulla cartella ipotecaria, appartenente ad
entrambi i coniugi, la sua costituzione in pegno sarebbe nulla, con la
conseguenza di dover cancellare dall’elenco oneri il credito della convenuta
siccome non garantito, mentre la cartella ipotecaria andrebbe resa all’attrice.
In ogni caso il credito della convenuta nei confronti del marito ammonterebbe a
soli fr. 22’500.-- oltre interessi.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di aver
acquistato in buona fede il pegno immobiliare, non potendosi evincere dal
titolo l’esistenza di un rapporto di comproprietà su di esso, mentre il suo
credito ammonterebbe a fr. 30’100.--, sicché sarebbe corretta l’iscrizione
nell’elenco oneri dell’importo di fr. 25’000.--, corrispondente a quello del pegno.
C. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, riassunti i
fatti rilevanti, ha osservato che i proprietari del fondo gravato erano nel
contempo debitori del credito incorporato nel titolo, motivo per cui esso - una
volta estinto il debito - andava restituito dall’allora creditrice ad entrambi
i coniugi. Esso sarebbe invece stato riconsegnato al solo __________, che
avrebbe poi unilateralmente deciso il suo riutilizzo quale garanzia dei mutui
accesi presso la convenuta, motivo per cui si dovrebbe ritenere che la consegna
della cartella ipotecaria alla convenuta non sarebbe avvenuta validamente e
sarebbe perciò nulla, senza che la convenuta possa invocare la propria buona
fede.
D. Delle argomentazioni della convenuta - che postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione - e di quelle
dell'attrice - che chiede la reiezione del gravame e la concessione
dell'assistenza giudiziaria per la sede di appello - si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto:
-
Giusta l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata
rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo
consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova
decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del
Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II,
n. 1.3 e segg. ad art. 66 OG).
-
Con
la sentenza del 26 luglio 1999 il Tribunale federale ha dapprima rammentato il
principio sancito dall'art. 884 cpv. 2 CC secondo cui chi in buona fede riceve
la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, ancorché il
pignorante non ne avesse la libera disposizione. Esso ha quindi indicato che
determinante nel caso di specie era pertanto stabilire se la convenuta, al
momento della costituzione del pegno, fosse in buona fede, in altre parole se a
quel momento essa non sapesse che l'attrice era comproprietaria del pegno
manuale.
Ciò
premesso, l'Alto tribunale ha provveduto ad annullare la decisione 7 maggio
1999 di questa Camera, argomentando che, dalla documentazione prodotta e richiamata
dall'attrice nel suo ricorso (segnatamente i doc. G, H, I e J), arbitrariamente
non considerata dai giudici cantonali, risultava che la convenuta aveva
proceduto nei suoi confronti con un'esecuzione in via di realizzazione di un
pegno manuale indicandola quale terza proprietaria del pegno (in ragione di
1/2) e aveva confermato poi tale circostanza nella successiva istanza di rigetto
provvisorio dell'opposizione, dove l'attrice in effetti era stata di nuovo
indicata come "terza proprietaria del pegno": tali documenti, a suo
giudizio, sembravano dimostrare da parte della convenuta la conoscenza della
comproprietà dell'attrice della cartella data in pegno manuale dal marito. Il diverso
avviso espresso con decisione 2 marzo 2000 da questa Camera, secondo cui nulla
agli atti però deponeva per una conoscenza diretta della convenuta della
comproprietà della cartella al momento della sua acquisizione, essendo stato
considerato arbitrario con il giudizio di rinvio del 17 luglio 2000 del
Tribunale federale, il quale - nonostante quanto indicato da questa Camera al
consid. 3.3 della sentenza annullata - ha invece concluso per l'assenza di
qualsiasi accertamento nel senso che la conoscenza della convenuta della
comproprietà del pegno fosse intervenuta solo dopo l'acquisizione del titolo,
se ne deve obbligatoriamente concludere per l'assenza di buona fede della
convenuta al momento determinante: ancora nel primo giudizio di rinvio, infatti,
i giudici federali avevano specificato che se la banca convenuta fosse risultata
a conoscenza della comproprietà dell'attrice della cartella data in pegno
manuale dal marito, essa non solo avrebbe avuto motivo di dubitare della capacità
di disporre della cartella stessa da parte del marito, ma aveva addirittura la
certezza che egli, senza il consenso della moglie, comproprietaria del titolo -
non provato - non poteva disporne e in particolare non poteva costituirla in
pegno (art. 648 cpv. 2 CC). Appurata con ciò l'assenza di buona fede della convenuta
al momento della messa in pegno della cartella ipotecaria qui litigiosa, essa
non ha acquisito il diritto di pegno, per cui - contrariamente a quanto preteso
dall'appellante - il credito iscritto nell'elenco oneri deve essere cancellato
e il titolo deve essere ritornato all'attrice.
- Infondata
è pure la richiesta con cui la convenuta chiede in questa sede di ridurre da
fr. 1'400.-- a fr. 750.-- la tassa di giustizia e da fr. 3'400.-- a fr.
2'000.-- le ripetibili per la sede pretorile.
Nella
fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la legge concede al giudice
un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di
eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150): nel caso di specie, pacifico
che gli importi assegnati dal Pretore rientrino tra il minimo e il massimo
della LTG e della TOA, non vi è pertanto motivo per modificare gli importi
assegnati dal primo giudice, oltretutto consoni alla complessità in diritto
della questione da risolvere.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
- Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello formulata
dall'attrice, qui appellata, la stessa deve senz'altro essere ammessa, il primo
giudizio di rinvio avendo stabilito che le possibilità di successo della parte
non potevano essere escluse. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria era del
resto già stato riconosciuto da questa Camera con la sentenza 2 marzo 2000.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello
25 gennaio 1999 della __________ è respinto.
II. L’istanza
18 febbraio 1999 di assistenza giudiziaria di __________ è accolta, con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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