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Numero d'incarto:
12.2000.118
Data decisione, Autorità:
21.07.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00118
Lugano
21 luglio
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
per lo sfratto dei conduttori - inc. no. DI.2000.00045 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con istanza 24 marzo 2000 da
rappr. da __________
contro
rappr. dall'avv. __________
che il
Pretore, con decreto 21 giugno 2000, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere
a libera disposizione dell’istante i locali adibiti a negozio con articoli per
animali domestici, siti in Via __________ a __________;
appellante
la convenuta con atto di appello 13 luglio 2000, con cui chiede, previa la concessione
dell'effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l'istanza di sfratto;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che
, in forza di un contratto a tempo indeterminato (doc. A), conduce in
locazione i locali commerciali adibiti a negozio con articoli per animali
domestici, siti nello stabile denominato "" in Via
__________ a __________, di proprietà di __________;
che
il 6 dicembre 1999 il locatore, rappresentato da __________, preso atto del
mancato pagamento da parte della conduttrice delle pigioni relative ai mesi febbraio-dicembre
1999, l'ha diffidata a versare lo scoperto di fr. 39'000.-- entro 30 giorni,
avvisandola che, scaduto infruttuoso detto termine, il contratto sarebbe stato
disdetto con un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese (doc. B);
che
il 14 gennaio 2000, non essendo intervenuto alcun pagamento, il contratto è stato
disdetto con effetto al 29 febbraio 2000 (doc. C);
che
con la decisione qui oggetto di impugnativa il Pretore, in accoglimento dell'istanza
24 marzo 2000 presentata da __________, ha decretato lo sfratto immediato di
__________ dall'ente locato;
che
con l'appello, corredato da una domanda di concessione dell'effetto sospensivo
-che diviene priva d'oggetto in considerazione del presente giudizio sul
merito- la convenuta chiede di respingere l'istanza di sfratto, evidenziando da
un lato i considerevoli investimenti da lei effettuati nell'ente locato ed
asserendo dall'altro che il 26 giugno 2000 in occasione del pagamento da parte
sua di un acconto di fr. 8'000.-- l'istante le avrebbe accordato una
sospensione del contenzioso; essa, in precedenza sprovvista di un
patrocinatore, non avrebbe inoltre potuto far valere le giuste rivendicazioni
nei confronti del locatore, né introdurre una tempestiva contestazione della
disdetta, né sollevare eccezioni di ordine e di merito nell'ambito della procedura
di sfratto; il fatto che __________ non avesse presentato una valida procura
all'udienza del 14 aprile 2000 costituiva infine un motivo di nullità degli
atti procedurali intercorsi;
considerando
in diritto:
che
la domanda di sfratto é pacificamente la conseguenza della disdetta per mora
della convenuta nel pagamento dei canoni di locazione (art. 257d CO);
che
nel corso dell'udienza di discussione la convenuta non ha contestato la
legittimità della disdetta ed ha proposto di saldare il debito con l'istante,
pagando seduta stante fr. 10'000.-- e solvendo la rimanenza di fr. 30'400.--
entro il 31 maggio 2000;
che
all'udienza l'istante, preso atto di quell'impegno di pagamento, ha
acconsentito a che la Pretura tenesse in sospeso la procedura di sfratto,
ritenuto che qualora entro il 31 maggio 2000 l'inquilino non avesse provveduto
al pagamento del saldo, avrebbe chiesto l'emanazione del decreto di sfratto
senza ulteriori formalità;
che
lo sfratto della convenuta è stato decretato il 21 giugno 2000, dopo che
l'istante, con lettera 20 giugno, aveva comunicato alla Pretura il mancato
pagamento nei termini;
che
la decisione del giudice di prime cure è ineccepibile, questa Camera avendo già
avuto modo di stabilire, con riferimento ad un caso analogo, ovvero la rinuncia
a una disdetta da parte del locatore condizionata al pagamento da parte del
conduttore degli importi insoluti entro un determinato termine, che il mancato
ossequio di quest'ultimo ripristinava senz'altro gli effetti della disdetta (IICCA
26 gennaio 1995 in re T. e P./B. SA);
che,
per il resto, le censure sollevate con l'appello sono ampiamente infondate;
che
innanzitutto la circostanza che nell'ente locato la convenuta abbia investito
somme considerevoli è ovviamente irrilevante nell'ambito di un'istanza di
sfratto per mora del conduttore;
che
inoltre la concessione di una sospensione del contenzioso da parte
dell'istante, asseritamente avvenuta il 26 giugno 2000 in occasione del
pagamento di un acconto di fr. 8'000.--, non è stata minimamente provata -la
circostanza non risulta del resto nemmeno dalla lettera 30 giugno 2000 del
patrocinatore della convenuta- e comunque non potrebbe portare alla riforma del
primo giudizio che era già stato emanato il 21 giugno;
che
la convenuta neppure può rimproverare al primo giudice il fatto che essa, siccome
sprovvista di un patrocinatore, non avesse potuto far valere eventuali rivendicazioni
nei confronti del locatore, né introdurre una tempestiva contestazione della disdetta,
né sollevare eccezioni di ordine e di merito nell'ambito della procedura di
sfratto;
che
in effetti l'appellante non ha minimamente esposto né reso verosimili i motivi
che in concreto avrebbero dovuto indurre il Pretore a far capo all'art. 39 cpv.
2 CPC, norma in base alla quale quando il giudice ritiene che una persona non è
capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa,
la diffida a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria
di stralcio della causa, se la parte è attrice, e della nomina di un avvocato
d'ufficio se è convenuta: il fatto anzi che all'udienza vi sia stata un'ampia
discussione avanti al Pretore e che questi, che in tale ambito gode di un ampio
potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad
art. 39), non abbia evidenziato alcun indizio di incapacità del socio e gerente
della convenuta __________, consente per contro di ritenere che quest'ultima
fosse perfettamente in grado di gestire la propria difesa;
che
infine nemmeno il fatto che all'udienza del 14 aprile 2000 __________ non abbia
presentato una valida procura a nome dell'istante comporta la nullità degli
atti procedurali intercorsi per carenza di un presupposto processuale;
che
in effetti giusta l'art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio, in
ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui vi sono
anche, ma solo se egli ha motivo di dubbio, la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti (cifra 4);
che
per giurisprudenza il giudice non ha tuttavia motivo di dubitare ai sensi della
normativa, se -come nella presente fattispecie- all'udienza il convenuto nulla
aveva eccepito a proposito della legittimazione del rappresentante dell'istante
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 97);
che
l’appello, del tutto infondato e di chiara natura dilatoria, deve pertanto
essere respinto già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che
la tassa di giustizia e le spese del giudizio sono a carico dell’appellante
(art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'istante che non è stato
invitato a presentare le osservazioni;
per i quali motivi
visti gli art. 148 e
506 CPC
pronuncia:
-
L’appello 13 luglio 2000 di __________. è respinto.
-
Gli oneri
processuali di complessivi fr. 200.-- (con una tassa di giustizia di fr. 180.--
e le spese di fr. 20.--), da anticipare dall'appellante, restano a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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