Revision granted for omitted appellate costs

12.2000.117Autre juridiction7 nov. 2000Modified

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Résumé Omnilex

The Ticino Court of Appeal corrected its earlier appellate judgment after the plaintiff pointed out that timely observations to the defendant's appeal had been overlooked. Treating the filing as a revision request under Art. 340 lit. a CPC, the court granted revision and completed the dispositive part of the 28 September 2000 judgment. It ordered that the appellate costs of CHF 500 remain at the appellant's charge and that the appellant pay the plaintiff CHF 600 in appellate compensation. No fees or costs were charged for the revision proceedings themselves.

Regeste Omnilex

Art. 340 lit. a CPC; revision for omission to decide on a submitted request. Where the court inadvertently fails to take into account a timely procedural submission and, as a result, omits to rule on the corresponding request for appellate compensation, the omission constitutes a ground for revision. If the underlying appeal is dismissed, the appellant bears the appellate costs and owes the opposing party compensation for the appeal proceedings, to be assessed according to the value in dispute and the applicable tariff. The revision proceedings themselves may be exempted from costs when they were rendered necessary by the court's own oversight.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.117

Data decisione, Autorità: 07.11.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00117

Lugano 7 novembre 2000/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.720 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 1° ottobre 1997 da


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall’avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'425.65 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario, domanda ridotta a fr. 14'211.25 oltre interessi in corso di causa;

domanda avversata dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 19 giugno 2000 per fr. 14'211.25 oltre interessi;

in cui questa Camera con sentenza 28 settembre 2000 ha respinto l'appello del convenuto;

e ora sullo scritto 3 ottobre 2000 dell'attore, che lamenta la mancata attribuzione in suo favore delle ripetibili di appello;

viste le osservazioni 16 ottobre 2000 del convenuto,

considerato

In fatto ed in diritto:

che il 28 settembre 2000 questa Camera ha respinto l'appello 11 luglio 2000 del convenuto avverso la sentenza 19 giugno 2000 del Pretore, che lo condannava a pagare all'attore fr. 14'211.25 oltre interessi;

che nel proprio giudizio la Camera, per una svista, non si è avveduta del fatto che l'attore in data 13 settembre 2000 aveva formulato tempestive osservazioni all'appello di controparte;

che in conseguenza della svista all'attore non sono state attribuite ripetibili di appello;

che con scritto 3 ottobre 2000 l'attore ha segnalato la svista, chiedendo l'attribuzione delle ripetibili di appello;

che con osservazioni 16 ottobre 2000 il convenuto aderisce alla richiesta limitatamente all'importo di fr. 150.--;

che la richiesta dell'attore è da considerare una domanda di revisione ex art. 340 lit. a CPC, avendo la Camera omesso di pronunciarsi su di una domanda formulata;

che la domanda è fondata -come implicitamente ammesso dal convenuto medesimo-, discendendo dalla reiezione dell'appello l'obbligo del ricorrente di rifondere le ripetibili per la relativa procedura;

che a tal fine occorre tenere conto del valore di causa appellato, che è di fr. 14'211.25;

che le ripetibili di appello per la presentazione del memoriale di osservazioni del 13 settembre 2000 possono pertanto, in base alla TOA, essere determinate in fr. 600.--;

che per il presente giudizio, resosi necessario a seguito della svista in cui è incorsa la Camera, non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. La domanda di revisione 3 ottobre 2000 dell'avv. __________ è accolta.

Di conseguenza il dispositivo n. II della sentenza 28 settembre 2000 di questa Camera è completato nel modo seguente:

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 600.-- per ripetibili.

II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

revisionomitted rulingappellate costsobservationsprocedural oversightcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the plaintiff's request should be treated as a revision application for failure to rule on a submitted request.

Solution extraite

Yes. The request is treated as a revision under Art. 340 lit. a CPC because the chamber omitted to decide on a timely filed request.

Motifs extraits

The court had overlooked the plaintiff's timely observations to the appeal, which meant that appellate costs were not addressed.

Question juridique clé

Whether appellate costs had to be awarded against the appellant after dismissal of the appeal.

Solution extraite

Yes. Because the appeal was rejected, the appellant must bear the appellate costs and reimburse the respondent's appeal costs.

Motifs extraits

The rejection of the appeal entails the obligation of the appellant to pay the costs of the appellate proceedings; the court fixed the reimbursable amount by reference to the appellate value of CHF 14,211.25 and the tariff rules.

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