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Numero d'incarto:
12.1999.79
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00079
Lugano
11 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali150
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.99.12
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con opposizione 25
gennaio 1999 da
rappr.
dall’ avv. __________
nei
confronti del precetto esecutivo civile fattole intimare il 14 gennaio 1999
da
__________ rappr. dall’ avv. __________
che
il Pretore, con decreto 2/7 aprile 1999, ha respinto.
Appellante
la parte opponente la quale, con atto di appello 19 aprile 1999, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’opposizione al precetto
esecutivo civile della controparte mentre quest’ultima, con risposta 3 maggio
1999 postula la reiezione dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha
convenuto in giudizio la sua ex-datrice di lavoro __________ per ottenere il
pagamento di svariati importi a dipendenza di una pretesa immotivata
rescissione del rapporto di lavoro ed il rilascio di un attestato di lavoro ai
sensi dell’art. 330a CO.
Il primo giudice, in
occasione della decisione sull’ammissibilità delle prove proposte dalle parti,
constatato che non vi era contestazione sull’obbligo di consegnare
immediatamente il certificato di lavoro, ha fatto obbligo, il 30 marzo 1998,
alla __________ “di rilasciare al signor __________ entro il termine di 10
giorni un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di
lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore”.
- Le parti non sono
riuscite ad accordarsi sulla natura e sull’estensione del completo contenuto
dell’attestato di lavoro e di conseguenza __________, con precetto esecutivo
civile 14 gennaio 1999, indicando quale titolo esecutivo la decisione 30 marzo
1998, ha chiesto alla __________ di rilasciargli “un attestato di lavoro che
indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulla
prestazione e sulla condotta del lavoratore”
Il Pretore, confrontato
con l’opposizione al precetto formulata da __________, l’ha respinta con il
decreto qui impugnato.
Delle argomentazioni delle
parti in appello si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
- Giusta l’art. 488 CPC riservate le disposizioni della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge
cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù
di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2): le sentenze, i
provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze
giudiziali (lett. a); il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata
mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni
(lett. b); le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle
sentenze giudiziali (lett. c).
Secondo
la giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. Rep. 1984 p. 170 e
seg.), i principi fondamentali in materia di procedimento esecutivo possono
essere così riassunti:
a) Le
prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine,
per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non
lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può
trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi
da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve
corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta
dall’autorità.
b) Per
dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una
sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile
confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad
adempiere.
c) Non
sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e
discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata
norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che
costituisce il titolo esecutivo.
d) Nella
procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella
sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che
le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.
In
altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art.
488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o
interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione,
l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione
formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte
a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio,
involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio,
responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare
l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad
un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice
colla procedura ordinaria (Rep. 1936 p. 551 e segg.).
- Sulla base di queste
considerazioni appare immediatamente chiaro che il dispositivo del giudizio che
fa obbligo alla __________ di rilasciare
il certificato di lavoro non permette di essere eseguito nelle forme della
procedura esecutiva civile. Infatti esso è estremamente generico limitandosi a
riprodurre l’obbligo sancito a carico del datore di lavoro dal cpv. 1 dell’art.
330a CO. Il fatto poi che le parti non si accordino sulla natura e
sull’estensione del contenuto di tale attestato, che il giudice non ha
precisato, rappresenta la prova indubitabile che, a dipendenza delle
interpretazioni soggettive delle parti, non vi è evidenza sull’estensione della
prestazione chiesta.
In casi di questo genere,
frequenti e ricorrenti in giurisprudenza (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
ad art. 330a n. 4), al lavoratore non resta che chiedere, nelle vie
giudiziarie, la correzione e riformulazione dell’attestato offrendone il testo
che, se approvato dal giudice, sarà parte integrante del dispositivo (Berner
Kommentar, ad art. 330a n. 21; Zürcher Kommentar, ad art. 330a n.
21) e potrà, allora, siccome chiaro e preciso e definitivo, essere oggetto di
una procedura esecutiva sempre che la stessa sia ancora necessaria di fronte ad
una pronuncia giudiziaria che, in definitiva, sostituisce il certificato (Berner
Kommentar, ad art. 330a n. 24; contra Zürcher Kommentar, ad art.
330a n. 21a).
- Mancando qualsiasi
chiaro titolo esecutivo, rilevabile d’ufficio, l’opposizione doveva essere
accolta e, in questo senso, l’appello di __________ trova udienza in seconda
sede.
Le spese di entrambe le
sedi seguono la soccombenza di __________
Per i quali motivi
visti gli art. 489 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 aprile
1999 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 1999 del
Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformata.
-
L’istanza
di opposizione 25 gennaio 1999 di __________ al precetto esecutivo civile,
notificatole il 14 gennaio 1999, da __________, è accolta e l’opposizione
confermata.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a
carico di __________ che rifonderà alla controparte l’importo di Fr. 400.- per
ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello in Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.-; spese Fr. 20.-)
sono a carico dell’appellato che verserà inoltre alla parte appellante Fr.
100.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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