AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.69
Data decisione, Autorità:
01.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00069
Lugano
1° giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in materia di contratto di lavoro CL.96.59 della
Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 18 luglio 1996 da
__________ rappr.
dallo studio legale __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.--
oltre accessori a titolo di risarcimento del danno e alla restituzione di
determinati oggetti asportati dal dipendente, domanda modificata in corso di
causa nel senso della richiesta della condanna al pagamento di fr. 20’000.--;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
9’216.85 oltre interessi, domanda ridotta a fr. 8’906.-- oltre interessi in
corso di causa;
Il
Pretore con sentenza del 9 marzo 1999 ha accolto la petizione per fr.
11’259.-- la riconvenzionale per fr. 9’273.-- oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con appello del 22 marzo 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni e appello adesivo del 6 aprile 1999 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, in
cui chiede la riforma del primo giudizio nel senso dell’ accoglimento
dell’istanza per fr. 20’000.--.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato nella petizione, il convenuto -azionista in misura di circa
1/3 dell’istante, attiva nel settore della produzione di imballaggi- avrebbe
lavorato per lei dall’aprile 1992 con mansioni dirigenziali.
Il
rapporto di lavoro sarebbe stato disdetto dall’istante il 30 maggio 1996 per il
successivo 31 luglio, e già l’11 luglio il convenuto avrebbe effettuato
l’ultimo giorno di lavoro, vantando delle ferie arretrate.
Dal
momento della ricezione della disdetta il convenuto avrebbe assunto un
comportamento contrario al dovere di fedeltà, rifiutando di dare le necessarie
informazioni e l’adeguata istruzione al suo successore, signor __________. Egli
avrebbe inoltre asportato varia documentazione appartenente all’istante, di cui
è pertanto stata chiesta la restituzione, la cui mancanza avrebbe gravi
conseguenze sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti da lei
offerti alla clientela. Ne sarebbe derivato un danno di almeno fr. 10’000.--
per il solo salario dei dipendenti che devono occuparsi esclusivamente del
ripristino delle informazioni sottratte e della consulenza tecnica, danno
suscettibile di aumentare qualora il convenuto non restituisse con la massima
sollecitudine quanto da lui sottratto.
B. Aderendo
alla richiesta dell’istante pedissequa alla petizione, il 22 luglio 1996 il
Pretore ha ordinato al convenuto in via supercautelare la restituzione di
quanto da lui asportato.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione sostenendo di essere stato licenziato per
avere rifiutato una riduzione del salario e contestando qualsivoglia violazione
contrattuale da parte sua durante il periodo di disdetta, ivi compresa la
sottrazione di documenti, programmi informatici o altro.
Gli
asseriti problemi dell’istante non deriverebbero perciò dai pretesi illeciti
del convenuto, ma dalla mancanza di personale competente venutasi a creare con
la sua partenza.
Sarebbe
invece l’istante ad essere debitrice nei suoi confronti di fr. 9’216.85 oltre
interessi per il salario del mese di luglio 1996 e per la quota parte della
tredicesima mensilità, importo richiesto in via riconvenzionale.
D. Delle
argomentazioni delle parti quo alla riconvenzionale non torna conto di
riferire, avendo le parti accettato il giudizio del Pretore, che l’ha ammessa
per fr. 9’273.-- oltre interessi.
E. L’istante
in corso di causa ha aumentato a fr. 20’000.-- la propria domanda risarcitoria.
Le parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi ed
argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che al convenuto possa essere
ascritta la violazione dei propri obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 321a
CO, e l’ha pertanto condannato al risarcimento del danno di fr. 11’259.--, di
cui fr. 1’540.-- per le ore supplementari prestate dal dipendente __________,
fr. 2’000.-- per quelle del dipendente __________, fr. 2’744.-- e fr. 4’260.--
per riparazioni della macchina di produzione e fr. 715.-- pari al contenuto di
una cassa per le piccole spese, trattenuta dal convenuto.
G. Delle
argomentazioni contenute nell’appello principale - in cui il convenuto postula
la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’istanza-, come
pure di quelle del gravame adesivo -con cui l’istante ne chiede invece la
riforma nel senso dell’integrale accoglimento della sua pretesa- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
-
Secondo
l’art. 42 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia contrattuale per il rinvio di
cui all’art. 99 cpv. 3 CO, chi pretende il risarcimento del danno ne deve
fornire la prova, mentre il disposto eccezionale di cui all’art. 42 cpv. 2 CO
prevede che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è
stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario
andamento delle cose ed alle misure prese del danneggiato.
-
L’istante
già in data 18 luglio 1996, ossia solo una settimana dopo l’ultimo giorno di
lavoro del convenuto e addirittura ancor prima che il contratto prendesse
formalmente fine, esprimendosi sul danno “già subito” ha formulato una pretesa risarcitoria
di fr. 10’000.-- “per il salario dei dipendenti che devono occuparsi
esclusivamente del ripristino delle informazioni sottratte e la consulenza
tecnica” (istanza, punto 5, pag. 6).
Un’attenta
lettura di quell’allegato permetteva di inferire come il preteso danno fosse
intimamente legato alla tematica -a quel momento preminente- della restituzione
della documentazione richiesta, visto che si affermava che “a dipendenza
dell’atteggiamento che il convenuto avrà, tale danno potrà assumere proporzioni
ben maggiori”, precisando chiaramente che “se il convenuto restituisce quanto
chiesto senza remore, il pregiudizio rimarrà limitato; viceversa, qualora vi
fossero problemi o ritardi, l’istante sarà costretta a chiedere il risarcimento
del danno così aumentato”.
All’udienza
di discussione sulla domanda cautelare del 13 agosto 1996 (cfr. verbale, pag.
2) l’istante ha aumentato la propria richiesta a fr. 19’643.--, di cui fr.
2’500.-- per prestazioni della ditta __________, fr. 2’743.-- per quelle della
ditta __________, fr. 4’550.-- per il lavoro di ricostruzione dati già
effettuato dal signor __________ e fr. 2’000.-- per quello da effettuarsi, fr.
2’464.-- per il lavoro del signor __________, fr. 3’600.-- per il lavoro del
signor __________ e fr. 1’786.-- per l’utilizzo della vettura della ditta.
- L’esame
degli atti rivela la totale inconsistenza, o comunque la non risarcibilità
dell’asserito danno.
3.1 Dalla
deposizione di __________ risulta che l’intervento da lui effettuato (doc. BB),
il cui costo di fr. 2’743.-- è stato accollato dal Pretore al convenuto, non è
stato causato tanto dal fatto che vi era della documentazione mancante (“sia
sulla base della visita e su quella pur insufficiente documentazione io sarei
stato in grado di assumere l’assistenza e la manutenzione di quella macchina”),
ma piuttosto dal fatto che nella macchina mancava il programma di gestione n.
62.
Come
riconosciuto dallo stesso Pretore (consid. 9, pag. 8), nulla prova tuttavia che
il programma mancante sia stato cancellato dal convenuto, non potendo tale
eventualità essere a priori preferita a quella -altrettanto verosimile e non
debitamente indagata- di una cancellazione accidentale ad opera di un altro
impiegato della ditta.
Ne
consegue che, già solo per questo motivo, questa voce di danno non può essere
accollata al convenuto.
3.2 Analoghe
argomentazioni devono valere per la pretesa riguardante il costo
dell’intervento della ditta : in assenza della prova di manomissioni
effettuate dal convenuto, non gli possono essere addebitati i costi degli
interventi effettuati al macchinario adibito alla produzione, e questo a
maggior ragione alla luce del fatto che la natura della pretesa in esame non è
stata debitamente spiegata in sede testimoniale dal tecnico che ha eseguito
l’intervento (, che non è stato chiamato a deporre), dovendosi
comunque anche in questo caso ammettere -per quanto è eruibile dalla sola
descrizione delle prestazioni effettuate (doc. G)- che della mancanza di
documentazione per la programmazione e l’uso della macchina (che il Pretore ascrive
al convenuto) ci si è limitati a prendere atto (doc. G, pag. 2; la questione
era comunque in tal caso risolvibile con la semplice fornitura di nuovi
manuali), ma che il vero problema era quello per cui non era stato effettuato
un corretto salvataggio dei dati del computer preposto alla programmazione del
funzionamento del macchinario (cfr. la deposizione __________: pag. 20, secondo
cui il manuale riguardante il computer __________ che gestiva la macchina era
presente, e pag. 21, secondo cui il tecnico di quella ditta si sarebbe occupato
soprattutto del salvataggio dei dati).
Anche
questa pretesa deve perciò essere disattesa.
3.3 Il
Pretore ha protetto la pretesa relativa ai costi delle asserite prestazioni
supplementari del dipendente dell’istante __________ nella misura di fr.
2’000.--, e meglio per 80 ore di lavoro supplementare che egli avrebbe
effettuato dopo la metà del mese di agosto del 1996 (consid. 16, pag. 12).
Se
non che, lo __________, sentito come teste il 13 marzo 1998, si è limitato ad
affermare che la “nota di prestazione” da lui emessa il 30 settembre 1996
“concernente le ore da me prestate per la ricostruzione della documentazione
mancante” (doc. II), gli era stata pagata, senza che tuttavia né dalla nota in
questione, e neppure dalla deposizione del teste si possa evincere se ed in
quale misura vi sia stata l’effettuazione di prestazioni realmente
supplementari e suscettibili di pagamento separato rispetto a quelle
normalmente previste a suo carico dal contratto di lavoro.
In
assenza di una distinta delle ore supplementari, come pure di qualsiasi
indicazione concreta circa il risultato del lavoro che sarebbe stato svolto
durante le asserite 262 ore fatturate dal dipendente, questa Camera non può
maturare il convincimento dell’esistenza di una reale prestazione del
dipendente necessitante le affermate prestazioni supplementari, per il che
nulla può essere riconosciuto all’istante per quanto da lei pagato al proprio
dipendente.
3.4 L’analoga
pretesa dell’istante concernente il di lei dipendente __________ appare
contraddittoria, e quindi sospetta, già solo per le modalità della sua
formulazione.
All’udienza
di discussione del 13 agosto 1996 l’istante, come si è detto, affermava infatti
un credito che già a quella data sarebbe stato di fr. 2’464.-- per
l’effettuazione di 112 ore, invocando a suo sostegno il doc. AA (verbale, pag.
2).
Il
doc. AA è però una semplice indicazione manoscritta relativa ad ore di lavoro
prestate durante il normale orario diurno e concludente per un totale di sole
42 ore.
Il
doc. HH del 30 ottobre 1996 pone rimedio a questa apparente lacuna, aggiungendo
alle predette 42 ore di lavoro svolte sino al 10 agosto altre 70 ore di lavoro
che sarebbero state effettuate tra il 15 agosto e il 30 ottobre 1996, così che
il totale delle ore prestate diviene proprio di quelle 112 ore, con un costo
totale esattamente di fr. 2’464.--, anticipatamente annunciate, con notevole
precisione, fin dall’udienza del 13 agosto.
Considerato
che anche il __________, così come lo __________, si è limitato in sede di
deposizione testimoniale ad una laconica conferma del contenuto della fattura
da lui emessa a carico della ditta, senza però fornire alcuna di quelle
precisazioni qualificanti che avrebbero consentito di decidere circa il
fondamento della pretesa, ne consegue che anche questa voce di danno non può
essere posta a carico del convenuto.
3.5 A
giusta ragione il Pretore ha respinto la pretesa relativa alle prestazioni del
signor __________, non ritenendola sufficientemente sostanziata, risultato che
non muta neppure alla luce delle argomentazioni dell’appellante adesiva (pag.
30 e 31), che vorrebbe fornire tale prova in maniera indiretta per il tramite
della deposizione dello __________, che è però -contrariamente all’opinione
dell’istante- manifestamente insufficiente per fare ammettere che il Pretore
abbia in qualche modo ecceduto nel proprio potere di apprezzamento in merito,
apprezzamento che al contrario va confermato appieno.
3.6 L’istante
insorge anche contro il mancato riconoscimento di fr. 1’369.80 per i km 2283
che il convenuto avrebbe percorso con la vettura di servizio dopo l’11 luglio
1996 ritenendo non comprovata l’indicazione dei chilometri percorsi.
Si
tratta di un giudizio che merita conferma: il convenuto non ha infatti ammesso
né la pretesa in sé, né gli elementi atti al suo computo, e sulla questione
della percorrenza ha esplicitamente eccepito che non sarebbe stata rilevata
quella risultante l’ultimo giorno lavorativo (duplica, punto 2.3, pag. 8), affermazione
che non è smentita da alcun riscontro istruttorio, di modo che in definitiva
nulla prova l’affermazione della percorrenza di km 2283, e difatti nulla viene
invocato a tale riguardo nell’appello adesivo (pag. 33).
3.7 Vi
è da ultimo la pretesa relativa al contenuto della cassa per le piccole spese,
ammessa dal Pretore per fr. 715.--, e in questa sede avversata dal convenuto
-che ammette fr. 310.90 , già defalcati dalla sua pretesa riconvenzionale- e
postulata dall’istante in misura di fr. 3’107.--.
La
soluzione corretta è quella della reiezione della domanda per il motivo che
essa non è stata correttamente formulata né con l’istanza, né con la replica
(cfr. il consid. 2), ma solo con la duplica riconvenzionale (punto 6, pag. 3) e
con conclusioni (punto 9.2, pag. 11), e perciò irritualmente (art. 78 CPC), non
avendo il convenuto avuto la possibilità di esprimersi su tale domanda con i
propri allegati introduttivi.
Inoltre,
trattandosi di una cassa contenente importi non figuranti nella contabilità
della ditta -caso in cui il contenuto figurerebbe invece nel libro cassa- è
perfettamente inutile invocare pagamenti che sarebbero stati immessi in quella
cassa e produrre a sostegno dei documenti giustificativi.
Trattandosi
di operazioni nel complesso escluse dalla normale contabilità, è per
definizione impossibile potere ricostruire il contenuto di quella cassa,
dovendosi considerare che così come ci sono delle entrate occulte, ci saranno
state anche delle uscite occultate alla normale contabilità (in caso contrario
non vi sarebbe il motivo di trattenere della liquidità), di modo che il
contenuto di quella cassa risulta essere di fatto non controllabile senza
visione nella cassa medesima. Ne deve perciò discendere una decisione avversa
alla parte gravata dell’onere della prova, non potendosi dare alcun credito ai
giustificativi prodotti, dovendosi ritenere che essi - in quanto tali- figurino
nella contabilità che l’istante per legge è obbligata a tenere secondo i
precetti di prudenza ed esattezza.
- L’accertamento
dell’inesistenza di un danno risarcibile rende evidentemente superflua ala
questione a sapere se, ed eventualmente in quale misura, siano ascrivibili al
convenuto delle violazioni contrattuali, così come stabilito dal Pretore.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame principale e la
reiezione di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC). Non si assegnano tuttavia ripetibili di appello a seguito del gravame
adesivo, non essendosi il convenuto espresso in proposito.
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 marzo 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 9 marzo 1999 della Pretura di Locarno-Campagna
è riformato nel modo seguente:
- L’istanza
18 luglio 1996 __________ è respinta.
Non
si prelevano tasse o spese. L’istante rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per
ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’istante
rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 6 aprile 1999 __________ è respinto.
IV. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
Non
si attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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