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12.1999.61 ΓÇó Interpretation and revision request for document production order denied
12.1999.61Autre juridiction17 mars 1999Dismissed
The plaintiffs asked the Ticino Court of Appeal to interpret or revise its judgment of 26 February 1999 concerning document production by a third party. They alleged errors regarding the starting date of the production order, the third party’s address, and the date of the relevant agreement. The court held that the dispositive part was neither ambiguous nor obscure and that no ground for revision existed. It further noted that the alleged errors did not prejudice the plaintiffs and did not prevent execution of the order. The request was dismissed and costs of CHF 200 were imposed jointly and severally on the applicants.
Art. 333 CPC; Art. 340 CPC; interpretation and revision of judgments require, respectively, an ambiguous or obscure dispositive part and the presence of a statutory revision ground. A request that merely disputes the correctness, scope, or factual basis of an appellate disposition is inadmissible as interpretation and unfounded as revision when the operative part is clear. Minor inaccuracies, such as an imprecise address or an advantageous date reference, do not justify interpretation or revision absent genuine uncertainty or a legally relevant error affecting the dispositif.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.61
Data decisione, Autorità: 17.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00061
Lugano 17 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 17 gennaio 1996 da
__________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre interessi;
E ora sulla domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 degli attori riguardante la sentenza 26 febbraio 1999 di questa Camera in tema di edizione di documenti;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha respinto le domande di edizione;
che questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le doglianze degli attori, riformando i pronunciati pretorili nel senso di fare ordine a __________ di produrre la documentazione richiesta (lista dei clienti e copia delle fatture emesse) a far tempo dal 16 settembre 1994, data della sua costituzione, e nel senso di fare ordine a __________ di produrre la medesima documentazione a contare dal 6 giugno 1994, data della firma della convenzione il cui asserito mancato rispetto ha dato origine alla causa;
che con l’istanza in rassegna gli attori lamentano delle imprecisioni del giudizio di appello relativo all’edizione da : l’edizione sarebbe stata richiesta solo dall’inizio del 1994 e non dalla costituzione della società, l’indirizzo del terzo sarebbe “, __________ ” e non “via __________, __________ ”, ed inoltre l’edizione andrebbe accordata dall’inizio del 1994 e non solo dal 6 giugno 1994, che sarebbe comunque solo la data della firma della bozza della convenzione, e non della convenzione vera e propria, sottoscritta il 1° luglio 1994;
che per l’art. 333 CPC l’istituto dell’interpretazione concerne “dispositivi ambigui od oscuri”;
che questo non è il caso dei dispositivi in questione, né gli attori del resto lo pretendono;
che l’art. 340 CPC disciplina i casi di revisione;
che nessuno di essi ricorre nella specie, e del resto gli attori non ne invocano alcuno;
che l’istanza va perciò disattesa, senza necessità di intimarla a controparte per osservazioni (art. 313bis CPC);
che l’eventuale errata indicazione del recapito di __________, all’interno del medesimo Comune, non è fonte di equivoco circa l’identità del terzo designato e non dovrebbe ostare al buon fine della procedura di edizione;
che inoltre questa Camera ha volutamente vincolato l’edizione di documenti da __________ alla data della convenzione in base alla considerazione del fatto che la causa deriva dal preteso inadempimento di tale convenzione, così che non è dato di capire come tale inadempienza potrebbe risultare da fatture emesse prima della sua firma, ossia prima dell’assunzione degli impegni che il convenuto avrebbe in seguito disatteso;
che tale impostazione risultava chiaramente anche dall’appello degli attori (punti 1 e 2, pag. 3), che sono ora malvenuti nell’affermare che occorrerebbe loro documentazione risalente a 6 mesi prima della firma della convenzione;
che l’eventuale errore sulla data della firma della convenzione ha semmai favorito, e non danneggiato gli attori;
che per tali questioni gli attori, stante la mancanza di fondamento delle presenti istanze, sono perciò rinviati ai rimedi offerti dall’Autorità federale;
che le spese di questa procedura sono a carico degli attori in solido;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e 313bis CPC
dichiara e pronuncia
I. La domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 di __________, __________ e __________ è respinta
II. Le spese di questa decisione, consistenti in fr. 180.-- di tassa di giustizia e di fr. 20.-- di spese per un totale di fr. 200.--, sono a carico degli istanti in solido.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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