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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.59
Data decisione, Autorità:
07.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00059
Lugano
7 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile in procedura di camera di consiglio
DI.99.17 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 27 gennaio 1999
da
__________ __________ rappr.
dall'avv. __________ contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli istanti hanno chiesto che al convenuto, sotto comminatoria di perenzione,
sia assegnato un termine per fare valere giudizialmente nei loro confronti le
sue asserite pretese;
Domanda
avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 24 febbraio 1999;
Appellanti
gli istanti, che con atto di appello del 10 marzo 1999 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso dell’accoglimento dell’istanza;
Mentre
il convenuto con osservazioni 1° aprile 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. I
procedenti, sentendosi lesi dall’attitudine del convenuto, che vanterebbe nei
loro confronti una pretesa risarcitoria di complessivi fr. 15’975.65 connessa a
presunti vantaggi che sarebbero derivati loro dall’esecuzione di un’opera
pubblica, con l’istanza in rassegna, fondata sugli art. 452 e segg. CPC, hanno
chiesto che alla controparte sia fatto ordine, sotto comminatoria di
perenzione, di far valere giudizialmente le proprie ragioni entro un breve
termine.
B. All’udienza
di discussione del 22 febbraio 1999 il convenuto si è opposto alla domanda
rilevando la dubbia compatibilità dell’istituto con il diritto federale e, quo
alle sue premesse, il fatto che l’agire del Comune non sarebbe millantatorio o
tracotante ai sensi dell’art. 452 CPC, essendosi esso limitato alla notifica
agli istanti di altrettanti precetti esecutivi, in seguito ritirati.
C. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha respinto l’istanza, rilevando che la sola
notifica di un precetto esecutivo, oltretutto in seguito ritirato, non sarebbe
sufficiente per ammettere l’esistenza di un interesse legittimo degli istanti a
che la vertenza sia giudizialmente chiarita, e questo nonostante il risalto
dato dalla stampa alla vicenda, che avrebbe peraltro messo in discussione solo
il comportamento dei municipali della legislatura 1988-1992.
D. Delle
argomentazioni delle parti in questa sede, erroneamente incentrate sul tema del
verificarsi del presupposto della giattanza per l’applicazione dell’art. 452
CPC, non torna conto di riferire.
Considerato
in diritto:
- L’art.
452 CPC prevede che chiunque con atti scritti o giudiziari abbia vantato
un’azione o un diritto contro un terzo, può da questo essere provocato in
giudizio perché sia costretto a far valere in giudizio le ragioni vantate sotto
comminatoria di perenzione. In caso di accoglimento dell’azione il giudice
assegna al provocato un termine per avviare l’azione in procedura ordinaria (art.
454 cpv. 2 CPC), laddove il mancato ossequio del termine comporta, come si è
detto, l’estinzione del millantato diritto (sulla natura dell’istituto e le
premesse della sua applicazione: Rep. 1978. pag. 347 e segg.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 452, n. 1).
L’art.
164 CPC stabilisce invece che le disposizioni di questo codice non possono
derogare alle disposizioni del diritto federale e dei trattati, recependo con
ciò il principio, sussistente in virtù di diritto federale, della forza
derogatoria del diritto federale medesimo nei confronti di quello cantonale (art.
2 delle disposizioni transitorie v.Cost.; art. 49 cpv. 1 Cost).
- Nel
caso in esame risulta dagli atti di cui alle procedure esecutive ritirate che
la pretesa vantata dal convenuto consiste nella richiesta del “rimborso per
costruzione del muro di sostegno mapp. __________”.
Posta
la natura di ente pubblico della parte convenuta, ci si può chiedere se la
pretesa risarcitoria in questione non derivi dal diritto pubblico, con il che
non sarebbe data la competenza del giudice civile per deciderla (art. 1 CPC; II
CCA 6 maggio 1999 in re P./Comune di R.; Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 1, n. 7), e perciò risulterebbe giustificata la decisione del
Pretore di non assegnare al convenuto un termine perentorio per l’insinuazione
della petizione.
Se
invece si volesse dare alla pretesa una veste privatistica, sembrerebbero
entrare in linea di conto una pretesa contrattuale -gli istanti negano peraltro
l’esistenza di un rapporto contrattuale (istanza, punto 6, pag. 3)- oppure, con
maggiore verosimiglianza, una pretesa fondata sull’indebito arricchimento ai
sensi degli art. 62 e segg. CO.
Anche
in queste eventualità la procedura di provocazione risulterebbe però
improponibile, non potendosi ammettere che una norma cantonale possa condurre a
fare dichiarare perenta una pretesa fondata sul diritto federale, la cui
proponibilità, prescrizione o perenzione possono essere regolate unicamente dal
diritto federale (DTF 118 II 521 e segg., che dichiara contraria al
diritto federale l’azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese;
DTF 118 II 479 e segg., che ritiene lesiva del diritto federale una
norma della procedura di Basilea-Campagna che prevede la decadenza di una
pretesa fondata sul diritto civile federale in caso di inosservanza di un
termine; cfr. anche DTF 110 II 20 e segg., consid. 2 a pag. 23; DTF
79 II 389 e segg., consid. 2 a pag. 393).
- Ne
discende, in qualsiasi caso, l’improponibilità della presente azione di
provocazione. Il giudizio pretorile va pertanto confermato, gravando i
ricorrenti in solido delle spese di procedura (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
10 marzo 1999 __________ e __________ e di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere al convenuto complessivi fr. 150.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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