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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.56
Data decisione, Autorità:
07.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00056
Lugano
7 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile in procedura di camera di consiglio
DI.99.16 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 27 gennaio 1999
da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli istanti hanno chiesto che al convenuto, sotto comminatoria di perenzione,
sia assegnato un termine per fare valere giudizialmente nei loro confronti le
sue asserite pretese;
Domanda
avversata dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 24 febbraio 1999;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello dell’8 marzo 1999 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della
reiezione dell’istanza;
Mentre
gli istanti con osservazioni 8 aprile 1999 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Richiamato
il decreto 11 marzo 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo al gravame,
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. I
procedenti, membri del Municipio di __________ nella legislazione 1988-1992,
sentendosi lesi dall’attitudine del convenuto, che vanterebbe nei loro
confronti una pretesa risarcitoria di complessivi fr. 15’975.65 connessa ad un
sorpasso di spesa di fr. 40’300.-- nell’esecuzione di una strada di quartiere
in località __________, con l’istanza in rassegna, fondata sugli art. 452 e
segg. CPC, hanno chiesto che alla controparte sia fatto ordine, sotto
comminatoria di perenzione, di far valere giudizialmente le proprie ragioni
entro un breve termine.
B. All’udienza
di discussione del 22 febbraio 1999 il convenuto si è opposto alla domanda
rilevando l’improponibilità dell’azione alla luce del nuovo art. 85a LEF, la
dubbia compatibilità dell’istituto con il diritto federale e, quo alle sue
premesse, il fatto che l’agire del Comune non sarebbe millantatorio o
tracotante ai sensi dell’art. 452 CPC.
C. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha aderito alla tesi dei procedenti, ammettendo
l’esistenza di un interesse legittimo da parte loro a che la vertenza sia
giudizialmente chiarita, visto il risalto dato dalla stampa alla vicenda e i
toni polemici utilizzati.
D. Delle
argomentazioni delle parti in questa sede, erroneamente incentrate sul tema del
verificarsi del presupposto della giattanza per l’applicazione dell’art. 452
CPC, non torna conto di riferire.
Considerato
in
diritto:
- L’art.
452 CPC prevede che chiunque con atti scritti o giudiziari abbia vantato
un’azione o un diritto contro un terzo, può da questo essere provocato in
giudizio perché sia costretto a far valere in giudizio le ragioni vantate sotto
comminatoria di perenzione. In caso di accoglimento dell’azione il giudice
assegna al provocato un termine per avviare l’azione in procedura ordinaria (art.
454 cpv. 2 CPC), laddove il mancato ossequio del termine comporta, come si è
detto, l’estinzione del millantato diritto (sulla natura dell’istituto e le
premesse della sua applicazione: Rep. 1978. pag. 347 e segg.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 452, n. 1).
L’art.
164 CPC stabilisce invece che le disposizioni di questo codice non possono
derogare alle disposizioni del diritto federale e dei trattati, recependo con
ciò il principio, sussistente in virtù di diritto federale, della forza
derogatoria del diritto federale medesimo nei confronti di quello cantonale (art.
2 delle disposizioni transitorie v.Cost.; art. 49 cpv. 1 Cost).
- Nel
caso in esame risulta che il fondamento della pretesa vantata dal convenuto è
riconducibile all’attività degli istanti quali suoi municipali durante la
legislatura 1988-1992 (cfr. consid. A).
Se
pertanto ci si attiene all’apparente natura di diritto pubblico del rapporto
intercorso tra le parti, pare ragionevole affermare che anche la pretesa risarcitoria
in questione deriva dal diritto pubblico, con il che non sarebbe data la
competenza del giudice civile per deciderla (art. 1 CPC; II CCA 6 maggio
1999 in re P./Comune di R.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 1, n.
7), e perciò male si comprende come il Pretore poteva in tal caso assegnare al
convenuto un termine per l’insinuazione della petizione.
Se
invece si volesse dare alla pretesa una veste privatistica -posto anche che i
fatti risalgono ad un periodo precedente l’entrata in vigore della Legge sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici- si dovrebbe
concludere per la possibilità di ipotizzare unicamente un’azione per atto
illecito ai sensi degli art. 41 e segg. CO.
Anche
in tal caso la procedura di provocazione risulterebbe però improponibile, non
potendosi ammettere che una norma cantonale possa condurre a fare dichiarare
perenta un’azione fondata sul diritto federale, la cui proponibilità,
prescrizione o perenzione possono essere regolate unicamente dal diritto
federale (DTF 118 II 521 e segg., che dichiara contraria al diritto
federale l’azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese; DTF
118 II 479 e segg., che ritiene lesiva del diritto federale una norma della
procedura di Basilea-Campagna che prevede la decadenza di una pretesa fondata
sul diritto civile federale in caso di inosservanza di un termine; cfr. anche DTF
110 II 20 e segg., consid. 2 a pag. 23; DTF 79 II 389 e segg., consid.
2 a pag. 393).
- Ne
discende, in qualsiasi caso, l’improponibilità della presente azione di
provocazione. Il giudizio pretorile va pertanto riformato nel senso della
reiezione dell’istanza, gravando i procedenti in solido delle spese di
procedura (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
8 marzo 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenze la sentenza 24 febbraio 1999 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, da anticipare dagli istanti,
restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere al convenuto
complessivi fr. 300.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico degli istanti in solido, i quali,
sempre in solido, rifonderanno al convenuto complessivi fr. 400.-- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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