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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.21
Data decisione, Autorità:
29.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00021
Lugano
29 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’appello 20 gennaio 1999 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
avverso
il decreto 12 gennaio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa a procedura inappellabile promossa nei confronti dell’appellante con
istanza 17 giugno 1998 da
patr.
dall’avv. __________
contro
nell’ambito della quale il pretore ha accolto una richiesta di
edizione di documenti
dell’istante a carico di terzi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che la decisione
impugnata, che nonostante l’erronea designazione deve essere trattata quale
decreto in virtù dell’art. 213 bis CPC, rappresenta una decisione incidentale
di carattere procedurale istruttorio nell’ambito di una causa civile di valore
inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile dal momento che la sentenza di
merito può essere impugnata solo con il rimedio del ricorso per cassazione (art.
13 LOG; Rep 1979 121);
che per costante
giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza finale di una
causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe
la decisione finale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);
che sarebbe infatti
contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di
giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di
un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla
fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
96, n. 2);
che di conseguenza nelle
cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo
con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di appellazione
né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di procedura, sia
con riferimento all’art. 96 CPC, sia perché l’art. 327 lett. g CPC permette di
chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori procedurali (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 327, n. 3);
che l’appellabilità
sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale dovendosi
mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e la
procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito
all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati
dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti
che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in
seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate
inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro
decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (II CCA 14 marzo 1994
in re G.SA/D.G);
che nemmeno si impone di
trasmettere l’impugnazione alla Camera di cassazione civile poiché solo
decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere oggetto di un
ricorso per cassazione(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 20);
che ne discende
l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art.
313bis CPC senza notifica alla controparte per le osservazioni.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
L’appello
20 gennaio 1999 __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-) sono
poste a carico dell’appellante.
-
Intimazione a: –
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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