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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.163
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00163
Lugano
13 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vice-cancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.98.198 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con istanza 2 luglio 1998 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di locazione con la quale l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 217’000.- a valere quale
restituzione del maggior canone di locazione pagato a far tempo dal marzo 1991
per la locazione di un bocciodromo, annesso al __________, del quale non ha
avuto il godimento.
Il
Pretore, con sentenza 19 agosto 1999 relativa anche ad altre procedure di
locazione connesse pendenti tra le parti, ha respinto la domanda creditoria
dell’istante.
Ed
ora sull’appello 7 settembre 1999 di __________ nei confronti del dispositivo
della sentenza del Pretore che respinge integralmente l’istanza 2 luglio 1998.
Letti
ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che nelle procedure per le
controversie in materia di locazione - come è indubitabilmente quella
sottoposta a giudizio, portata del resto correttamente e preventivamente alla
cognizione dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione che sulla
questione ha deciso con pronuncia 29 maggio 1998 e proseguita al Pretore con
l’istanza che ci occupa - il termine per la presentazione dei mezzi di
impugnazione è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC) e le ferie giudiziarie non
interrompono il decorso dei termini (art. 412 cpv. 2 CPC);
che la sentenza del
Pretore, qui impugnata, è stata intimata al patrocinatore della ricorrente il
19 agosto 1999 e quindi ricevuta presumibilmente e senza contraria indicazione
della stessa appellante, il giorno successivo 20 agosto 1999;
che l’appello è stato
spedito il giorno 7 settembre 1999, quindi ben oltre la scadenza di legge;
che non torna conto dover
indagare sul reale momento della ricezione della sentenza poiché, anche se
l’invio raccomandato fosse rimasto giacente per i sette giorni come ai
regolamenti postali, l’appello si rivelerebbe ugualmente tardivo;
che ne discende come
l’appello deve essere dichiarato irricevibile senza necessità, per economia di
giudizio (art. 313bis CPC), di doverlo intimare alla controparte;
Per i quali motivi
visti gli art. 411 e 412 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 7
settembre 1999 __________ è irricevibile per tardività.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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