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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.15
Data decisione, Autorità:
27.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00015
Lugano
27 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.97.450 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 6 giugno 1997 da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
(patr. dall’avv.
con cui l’attrice
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 25’000.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 22 dicembre 1998 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 21 gennaio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre
il convenuto con osservazioni 2 marzo 1999 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
convenuto ha escusso l’attrice per fr. 25’000.-- oltre interessi sulla base del
contratto denominato “Extension of licensing agreement” del 1° novembre 1995
(doc. B), ottenendo il 20 maggio 1997 il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dall’attrice al precetto esecutivo intimatole.
B. Con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale
debito, sostenendo che essa avrebbe firmato il contratto in questione, con cui
acquisiva il diritto di utilizzare una licenza concessa dal convenuto alla
__________ per una particolare linea di __________, con l’intenzione di
estendere il proprio campo di attività alla biotecnologia.
In
realtà l’attrice avrebbe poi deciso di limitare il proprio campo di attività
alla fabbricazione di medicamenti di natura oncologica e non avrebbe perciò mai
iniziato alcuna attività nel settore della biotecnologia. Conseguentemente essa
non avrebbe mai utilizzato la licenza in questione, e il convenuto non avrebbe
mai messo a disposizione dell’attrice le informazioni e la documentazione atte
alla concreta utilizzazione del prodotto in questione e pertanto, stante la sua
inadempienza, nulla gli sarebbe dovuto.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione rilevando che il contratto in questione
non avrebbe previsto alcuna prestazione a suo carico oltre alla concessione di
utilizzare l’oggetto della licenza, ma in ogni caso egli sarebbe stato in ogni
momento a disposizione dell’attrice per ogni sua richiesta, che tuttavia mai
sarebbe stata formulata, il che sarebbe del resto logico vista l’ammissione
dell’attrice di avere rinunciato a servirsi della licenza.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la natura del contratto di
licenza, ha ritenuto infondata l’eccezione di inadempienza sollevata
dall’attrice e irrilevante l’argomento costituito dalla sua rinuncia all’utilizzazione
della licenza, ed ha pertanto respinto la petizione.
E. Con
l’appello in rassegna l’attrice ribadisce la tesi secondo cui il convenuto per
effetto del contratto in questione si sarebbe impegnato a mettere a sua
disposizione “le informazioni nonché il materiale necessario per la creazione e
l’utilizzo di un particolare prodotto biologico”, sottolineando inoltre che
essa non avrebbe mai utilizzato la licenza così ottenuta, di modo che non
sarebbe tenuta al pagamento del relativo indennizzo.
F. Delle
osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. A
questo stadio della causa è pacifica la venuta in essere tra le parti del
contratto doc. B, e non vi è contestazione sul fatto che esso preveda a carico
dell’attrice la corresponsione dell’importo posto in esecuzione dal convenuto.
Due sono per contro i punti di questione litigiosi:
– la
pretesa inadempienza del convenuto;
– l’esistenza di una
condizione, per cui il pagamento dell’im-porto previsto dal contratto
dipenderebbe dall’effettivo utilizzo della licenza.
- Il
contratto di licenza è un contratto innominato per cui il concedente
attribuisce al richiedente, contro remunerazione, il diritto di utilizzare un
qualunque bene immateriale (per un marchio: DTF 101 II 293 e segg., consid.
2c a pag. 299; per un brevetto d’invenzione: art. 34 LBI; Pedrazzini, Patent-
und Lizenzvertragsrecht, 2. edizione, pag. 126; Pedrazzini, Le contrat d’entreprise,
le contrat d’édition, le contrat de licence, Friborgo, 1985, pag. 97-99, 114).
Trattandosi
di contratto innominato, esso (come del resto ogni altro contratto) è disciplinato
in primo luogo dal contenuto delle specifiche pattuizioni raggiunte dalle
parti, mentre manca un diritto dispositivo cui fare capo per colmare le lacune
del contratto, ancorché il contratto di licenza sia per certi versi affine alla
locazione e al nolo (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 296 ad Einleitung
vor Art. 184 e segg. CO).
Di
conseguenza, anche la questione a sapere se a carico del concedente la licenza
esista l’obbligo di effettuare delle prestazioni positive in favore del
richiedente -in particolare mettendogli a disposizione delle specifiche
conoscenze- oppure se i doveri del concedente si esauriscano nella tolleranza
dell’utilizzo da parte del richiedente del bene immateriale in oggetto non può
essere risolta a livello generale, ma va decisa di volta in volta sulla base
del concreto contenuto del contratto (Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht,
pag. 134; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 304 ad Einleitung vor Art.
184 e segg. CO).
2.1 Il
contratto in esame non menziona esplicitamente alcuna obbligazione del convenuto
eccedente la semplice tolleranza dell’utilizzo da parte dell’attrice di quanto
già dal convenuto concesso in licenza alla __________.
E’
ben vero che al punto 4 vi si menziona lo scambio tra le parti di informazioni
tecniche e commerciali, ma il paragrafo è dedicato alla costituzione a carico
delle parti dell’obbligo alla riservatezza, e non invece alla creazione
dell’obbligo del concedente alla messa a disposizione di particolari informazioni.
In
senso decisamente contrario all’esistenza di siffatto obbligo depone poi il
punto 3 del contratto, secondo cui qualsiasi prestazione del convenuto eccedente
la semplice concessione della licenza avrebbe dovuto essere remunerata
separatamente, di modo che è senz’altro lecito concludere per l’inesistenza dell’asserito
dovere del convenuto quale controprestazione dell’importo di fr. 25’000.--
oggetto della presente causa.
Ne
deriva la reiezione dell’eccezione dell’attrice di inadempimento del contratto.
2.2 Così
delimitato l’obbligo del concedente, risulta chiaro che il corrispettivo a carico
del richiedente è dovuto già solo per il fatto della concessione della licenza,
e non solo nel caso in cui essa venga effettivamente utilizzata dal
richiedente. In altri termini, analogamente a quanto avviene nella locazione,
il corrispettivo è di regola dovuto per il solo fatto della messa a
disposizione del bene locato, mentre è irrilevante il fatto che il locatario lo
utilizzi o meno (art. 257 CO), e difatti nel contratto di licenza in esame non
vi è menzione della condizione dell’effettivo utilizzo invocata dall’escussa.
L’appellante
tenta di trarre diritto dalla distinzione tra licenza esclusiva -in cui vi
sarebbe a mente sua la presunzione dell’obbligo di utilizzo della licenza- e licenza
non esclusiva, in cui tale obbligo non sussisterebbe, ma l’argomento appare
irrilevante.
Atteso
infatti che non è in discussione una violazione da parte dell’attrice
dell’obbligo di utilizzazione della licenza -che non risulta pattuito, né il
convenuto l’ha preteso- dalla predetta distinzione non si saprebbe derivare,
come arbitrariamente fa l’attrice, il sillogismo per cui dalla mancanza di tale
obbligo discenderebbe che non vi è obbligo di remunerare il diritto concesso in
licenza qualora lo stesso non venga utilizzato, ed infatti una simile
conclusione, oltre ad essere del tutto estranea al testo del contratto, non si
giustifica nemmeno alla luce dei riferimenti dottrinali addotti dalla resistente
(cfr. p. es. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, pag. 136).
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
21 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.-- per
ripetibili di appello.
III.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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