AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.137
Data decisione, Autorità:
03.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00137
Lugano
3 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.48 della Pretura di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 17 marzo 1997 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
10’204.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a
incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 9 giugno 1999 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 30 giugno 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 13 agosto 1999 postulano la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
23 dicembre 1995 alle ore 00.35 circa, allorché pioveva e la visibilità era
ulteriormente disturbata dalla nebbia, l’attore in territorio di __________, in
via __________, ha effettuato una manovra di retromarcia al volante della
propria vettura Peugeot 405 per accedere al proprio posteggio privato, entrando
in collisione con la VW Golf GTI della convenuta __________ e di cui la convenuta
__________ è assicuratrice RC, che percorreva la strada in discesa, in
direzione di __________.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il risarcimento del proprio danno di
complessivi fr. 10’204.-- sostenendo -in sintesi- che il sinistro sarebbe stato
causato esclusivamente alla velocità inadeguata e alla disattenzione della
conducente __________, che non si sarebbe avveduta della di lui presenza
nonostante disponesse di un tratto di visibilità di 150 metri, mentre egli,
sorpreso nella propria buona fede, avrebbe effettuato una manovra del tutto
corretta.
C. Nella
risposta del 30 maggio 1997 i convenuti si sono opposti alla petizione, addebitando
il sinistro alla violazione del diritto di precedenza della __________ commessa
dall’attore, che per ben 6/7 secondi avrebbe invaso la corsia di marcia da lei
percorsa, ponendosi di traverso ed arrestandosi in attesa dell’urto. La
__________ che procedeva a velocità adeguata, sarebbe stata sorpresa nella
propria buona fede dal comportamento dell’attore, che sarebbe pertanto l’unico
responsabile dell’incidente.
D. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i principi applicabili alla
fattispecie, ha ritenuto che l’attore non avrebbe dimostrato il sussistere di
un comportamento colpevole della conducente __________, ed ha pertanto
integralmente respinto la petizione.
F. Con
l’appello l’attore, invocando per sé il principio dell’affida-mento di cui all’art.
26 LCS, ribadisce le proprie tesi circa la disattenzione e l’eccessiva velocità
della conducente __________, alla quale sarebbe di conseguenza addebitabile il
sinistro.
G. Delle
osservazioni 13 agosto 1999 dei convenuti, che postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 36 cpv. 3 LCS, prima di svoltare a sinistra -ovvia-mente anche se la manovra
viene effettuata in retromarcia- la precedenza deve essere data ai veicoli che
giungono in senso inverso.
L’art.
14 cpv. 1 e 2 ONC stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non
deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.
- Benché
quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma
ancora di più la sicurezza della circolazione, impongono un certo rigore
nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza.
La
giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non
sottovalutarle (DTF 105 IV 341; II CCA 3 marzo 1999 in re L./B. e
W.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione,
n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
In
conseguenza di dette regole, e secondo il principio dell’affi-damento dedotto dall’art.
26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della
medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti
lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 107 IV 45 consid.
2, 106 IV 393 consid. 1, 104 IV 30, consid. 3 e riferimenti; II CCA 22
aprile 1993 in re G./H. e I.; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi,
opera citata, n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò
tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; 96 IV 132).
Da
parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto
di segni contrari, che l’utente con diritto di precedenza rispetterà le norme
della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).
Egli
è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Prima di
iniziare la sua manovra egli deve valutare la distanza alla quale si trova il
veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV
111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo
procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (DTF
120 IV 252, 118 IV 277; Jdt. 1976, pag. 428, n. 37; 1974, pag. 427, n.
52; Rep. 1985, pag. 393; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M.,
16 luglio 1993 in re P./B. e W.).
- A
questo stadio della causa è del tutto incontestato che nelle circostanze del
sinistro la vettura condotta dell’attore era debitrice del diritto di
precedenza, mentre la convenuta __________ era prioritaria.
E’
altresì pacifico, come rettamente indicato dal Pretore, che in applicazione dell’art.
61 cpv. 2 LCS l’attore è gravato dell’onere di dimostrare che il danno di cui
chiede il risarcimento è stato causato dalla colpa del detentore convenuto.
- Nella
recente giurisprudenza di questa Camera non sono infrequenti i giudizi su azioni
promosse dal non prioritario nel confronti del conducente al beneficio del
diritto di precedenza, laddove (come nel presente caso) la responsabilità di
quest’ultimo viene generalmente ricercata in una sua velocità eccessiva o
comunque inadeguata alle circostanze, oppure nella violazione del principio
dell’affidamento, per non essersi conformati alla riconoscibile e tempestiva
intenzione del non prioritario di eseguire la propria manovra di svolta.
Da
questi precedenti la Camera ha dedotto alcuni principi basilari per casi del genere,
tra cui quello per cui, nonostante non esista una presunzione di colpa a carico
del non prioritario (II CCA 24 gennaio 1996 in re M. e S./V. e W.),
questi non può incolpare il prioritario semplicemente deducendo dal suo spazio
di visibilità un suo eccesso di velocità o una sua reazione intempestiva (II
CCA 13 maggio 1996 in re V./C. SA), né, andando un passo avanti, può essere
in astratto affermato che il solo fatto che egli non si sia fermato entro lo
spazio visibile permette di ammettere che la velocità del prioritario era
inadeguata (II CCA 30 novembre 1998 in re S./W.).
Vero
è invece che il giudizio sull’adeguatezza del comportamento del prioritario,
oltre che dall’attitudine avuta dal non prioritario, dipende dall’esatto (anche
se non facile) accertamento delle due decisive circostanze fattuali costituite
dalla velocità del prioritario e dall’effettiva distanza alla quale egli si
trova dal non prioritario allorché questi inizia la manovra di svolta, in
difetto di che ci si trova di regola in una situazione di carenza probatoria
che osta all’attribuzione delle rispettive responsabilità, e perciò all’acco-glimento
dei richiesti risarcimenti (così in: II CCA 24 gennaio 1996 citata).
- L’esame
dei riscontri istruttori al riguardo delle predette questioni determinanti consente
la piena conferma del giudizio impugnato.
5.1 Per
quanto attiene alla velocità tenuta dalla conducente prioritaria, l’unico elemento
oggettivo riguarda la velocità di collisione, limitata secondo il perito giudiziario
(pag. 4) a 35 km/h, dal che, in assenza di tracce di frenata, la deduzione che
la velocità iniziale non sia stata di molto superiore.
Essa,
secondo il perito giudiziario (pag. 12) rimane comunque indeterminata, mentre
il perito di parte (doc. H, pag. 4 e 6) ha ritenuto una velocità di 50 km/h
sulla base delle dichiarazioni della __________, che ha comunque affermato di
avere circolato a circa 50 km/h, dato che, in assenza di tracce di
frenata e stante la predetta velocità di collisione, sembrerebbe essere
indicativo di un’approssimazione per eccesso.
5.2 Mancando
un accertamento esatto della velocità della __________, diviene meno
interessante la questione relativa alla sua distanza al momento dell’inizio
della manovra, che date le particolarità della specie (visuale notturna, nebbia
e pioggia) va esaminata con l’affine tematica dello spazio di visibilità dei
due protagonisti.
Quo
alla possibilità per la __________ di individuare l’ostacolo costituito da una
vettura posta di traverso rispetto alla sua carreggiata, e i cui segnalatori luminosi
erano di conseguenza poco o per nulla visibili (perizia, pag. 7), il perito
giudiziario, nelle circostanze date, sembra limitarla a 25 metri (pag. 7 e 11),
salvo poi affermare che anche questo dato rimane indeterminato (pag. 12, risposta
7), mentre l’attore poteva scorgere i fari della __________ da una distanza ben
maggiore, prova ne è il fatto che la moglie dell’attore (cfr. la sua deposizione)
afferma di avere visto la vettura subito dopo che essa ha percorso la curva a
sinistra, ossia con largo anticipo sul momento in cui la __________ avrebbe
potuto vedere la macchina dell’attore.
Con
uno spazio di visibilità di 25 metri, il perito giudiziario reputa adeguata una
velocità di 43 km/h (pag. 13), laddove va precisato che questa indicazione è riferita
ad un tutto sommato imprevedibile ostacolo non illuminato posto di traverso
sulla carreggiata, mentre è evidente che in una situazione di traffico normale
-incrocio di veicoli illuminati e attenzione a eventuali pedoni sul bordo della
carreggiata- la velocità ammissibile avrebbe potuto coincidere con quella massima
autorizzata di 50 km/h.
5.3 Sulla
base di questi parametri approssimativi, è opinione della Camera che non sia
stata fornita la prova di un comportamento errato della conducente __________:
nulla prova che essa procedesse a più dei 43 km/h ritenuti dal perito, e nulla
dimostra che essa disponesse di uno spazio di visibilità così ampio da rendere
colpevole l’avvenuta collisione, o così ristretto da far considerare eccessiva
la sua (non accertata) velocità.
Il
fatto che il sinistro si sia nondimeno verificato va in queste circostanze
ascritto al fatto che la __________ è stata sorpresa nella propria buona fede,
meritevole in questo caso di piena tutela, dal comportamento dell’attore,
imprudente e lesivo delle norme della LCS (medesima soluzione in: II CCA
30 novembre 1998 citata, in cui, in circostanze di guida notturna, non è stata
ritenuta una colpa a carico della conducente entrata in collisione con un
veicolo fermo di traverso sulla corsia di marcia normale dell’autostrada a seguito
di un incidente).
5.4 Le
responsabilità dell’attore sono infatti evidenti e macroscopiche.
Egli,
ben sapendo di essere debitore della precedenza, eseguiva infatti una manovra
per principio pericolosa (perizia, pag. 6), che per molti secondi (pag. 5, 6)
comportava l’ostruzione della carreggiata, ragione per cui, contrariamente
all’opinione dell’attore, stanti le precarie condizioni di visibilità sarebbe
stato assai più ragionevole entrare a marcia avanti nel posteggio ed uscirne il
giorno seguente a marcia indietro, in condizioni di visibilità normale.
L’attore
avrebbe in particolare dovuto essere consapevole del fatto che un’eventuale
vettura prioritaria avrebbe in quelle circostanze avuto problemi di visibilità,
che egli costituiva un ostacolo imprevedibile, e che inoltre egli poteva
scorgere il prioritario molto prima che questi potesse accorgersi di lui.
Di
conseguenza, atteso oltretutto che era presente la moglie, egli avrebbe dovuto
farsi segnalare l’eventuale sopraggiungere di un veicolo prioritario, e in quel
caso rinunciare immediatamente alla sua manovra inserendo la marcia avanti e
ritornando sulla corsia ascendente, cosa che del resto egli faceva usualmente
(cfr. deposizione della moglie), e non invece insistere nella manovra date le
precarie condizioni di visibilità per il prioritario.
L’attore
non può in definitiva invocare con successo il principio dell’affidamento,
essendosi egli per primo dipartito dai precetti di prudenza e di rispetto delle
norme della circolazione dai quali vorrebbe trarre diritto.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Le spese, la tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
30 giugno 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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