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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.132
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00132
Lugano
3 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa DI.99.183 della Pretura di Locarno-Campagna in
materia di sfratto dei conduttori, promossa con istanza 1° giugno 1999 da
__________ rappr.
dallo studio legale __________
contro
__________ rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dal capannone artigianale-industriale
con prefabbricato annesso da lei locato al n. __________ di via __________ ad
__________;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con decreto 23 giugno 1999 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del
24 giugno 1999 chiede la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere
l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni 19 luglio 1999 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Richiamato
il decreto 28 giugno 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti il 7 febbraio 1996 hanno stipulato il contratto di locazione doc. A per
l’immobile di cui trattasi prevedente una pigione annua di fr. 48’000.--, da
pagarsi in rate bimestrali anticipate.
Adducendo
la mora nel pagamento del canone, l’istante procede nell’istanza di sfratto del
1° giugno 1999 dopo avere disdetto il contratto per il termine del 31 maggio
1999 (doc. C).
B. All’udienza
del 22 giugno 1999 la convenuta si è opposta all’istanza, adducendo
preliminarmente l’avvenuto pagamento seduta stante di fr. 24’000.-- da lei
imputati sui canoni di locazione da gennaio a giugno 1999 compresi, ed
escludendo per il resto l’asserita mora da parte sua per il motivo che essa fin
dal 1998 avrebbe costituito una fideiussione della __________ di fr. 64’000.--,
alla quale l’istante avrebbe potuto fare capo per soddisfare i propri crediti
per pigioni scadute.
C. Nel
decreto impugnato il Pretore ha rilevato che la disdetta per mora sarebbe
giustificata, essendo il pagamento degli arretrati intervenuto ben oltre il
termine assegnato con la diffida del 24 marzo 1999, mentre la sola esistenza
della fideiussione non sarebbe equiparabile al pagamento del canone di
locazione.
Dal
che l’accoglimento dell’istanza.
D. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del decreto impugnato nel senso della
reiezione dell’istanza, sostenendo che il Pretore non si sarebbe avveduto che
la disdetta è stata data per il 31 maggio, mentre la convenuta all’udienza di
contraddittorio avrebbe pagato il canone fino a tutto il 30 giugno, con il che,
stante l’incondizionata accettazione da parte della locatrice, andrebbe ammesso
il perfezionarsi di un nuovo contratto di locazione. Non sarebbe inoltre
condivisibile la decisione di non ritenere la fideiussione quale valido
pagamento del canone.
E. Delle
argomentazioni del resistente, che postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’unica
fideiussione di fr. 68’000.-- cui vi è traccia negli atti -ma di cui l’istante
nelle osservazioni all’appello (punto 6, pag. 6 e 7) nega di conoscere
l’esistenza- è quella menzionata nel doc. 3, pag. 2, che la convenuta si è
fatta rilasciare dalla __________ per consentire la liberazione dei beni
colpiti dall’inventario n. __________ che l’istante aveva fatto allestire il 22
aprile 1998 per garantirsi il pagamento dei canoni di locazione del periodo 1°
giugno 1997-30 settembre 1998 (cfr. doc. 3).
E’
pertanto pacifico che la fideiussione non è stata costituita a garanzia del
pagamento di tutti i canoni in questione, in particolare quelli successivi al
settembre 1998 che non risultano garantiti e ai quali la diffida nondimeno fa
riferimento (cfr. doc. B), di modo che può essere lasciata aperta la questione
a sapere se la sola esistenza di tale garanzia avrebbe potuto escludere la mora
della conduttrice.
-
Ciò
premesso, per il resto è indiscutibile ed indiscusso il mancato pagamento
dell’importo di cui alla diffida entro il termine assegnato, ed è perciò da
ritenere che -nonostante il tardivo pagamento- la disdetta data dalla locatrice
abbia validamente posto fine al contratto di locazione per il termine del 31
maggio 1999.
-
Nonostante
questo accertamento la convenuta contesta il richiesto sfratto affermando che
l’accettazione da parte dell’istante del canone di locazione del mese di giugno
1999 avrebbe consentito il perfezionarsi tra le parti di un nuovo contratto di
locazione.
La
tesi è ai limiti del temerario.
Il
pagamento relativo al mese di giugno è infatti avvenuto in data 22 giugno 1999,
ossia in un momento in cui la convenuta occupava il bene dell’istante
nonostante che essa avrebbe dovuto renderlo già al 31 maggio e con la concreta
prospettiva del protrarsi di tale illegittima situazione sino al momento
dell’eventuale crescita in giudicato di un futuro decreto di sfratto.
Non
vi è perciò chi non veda -secondo il principio dell’affidamento- che il
pagamento relativo al mese di giugno non poteva ragionevolmente essere inteso
quale concludente offerta di un nuovo contratto di locazione, e che invece
nelle circostanze date esso poteva unicamente costituire, almeno dal punto di
vista del proprietario, un indennizzo per la non autorizzata occupazione
dell’ente locato successivamente al termine di disdetta.
Costituisce
in altri termini un’evidente forzatura delle intenzioni del locatore, peraltro
attestate dall’immediato inoltro dell’istanza di sfratto, il volere ravvisare
nell’accettazione di una somma di denaro per l’occupazione dei suoi spazi
durante il mese di giugno 1999 la volontà di concludere un nuovo contratto di
locazione con la convenuta, contratto la cui esistenza non può perciò in alcun
modo essere ammessa.
- In
assenza di migliori argomentazioni circa la pretesa nullità della disdetta,
tesi che nel gravame nemmeno viene riproposta, e non potendo entrare in linea
di conto una protrazione della locazione disdetta per mora (art. 272a cpv. 1 lit.
a CO), ne deve conseguire la reiezione dell’infondato gravame, di evidente
natura dilatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 giugno 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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