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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.86
Data decisione, Autorità:
04.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00086
Lugano
4 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.150 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 29 febbraio 1996 da
(rappr. ________)
contro
(rappr.
__________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’417.10
oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta e di cui l’attrice con scritto 23 febbraio 1998 ha
chiesto lo stralcio, così che il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha
stralciato la lite dai ruoli gravando la procedente della tassa di giustizia e
delle spese in misura pari a quanto già anticipato;
Appellante
la convenuta, che con gravame del 31 marzo 1998 chiede l’annullamento del
decreto impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché si pronunci sulla
richiesta di ripetibili dell’appellante, riconoscendole a tal titolo fr.
2’800.–- per onorari e fr. 450.90 per spese vive, dichiari temeraria la lite
per desistenza tardiva ed eventualmente condanni l’attrice al pagamento di
detti importi a titolo di risarcimento del danno;
Gravame al quale
l’attrice con osservazioni 8 maggio 1998 si oppone;
Letti ed esaminati
gli atti,
Ritenuto
in fatto: che
con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 9’417.70 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
che
la convenuta si è opposta a tale domanda con risposta 10 luglio e duplica 23
settembre 1996;
che
il 23 febbraio 1998 l’attrice ha comunicato alla pretura di avere appreso dal foglio
ufficiale dell’avvenuto scioglimento della convenuta ex art. 708 CO e 86 ORC, e
ritenendo con ciò che e la causa sia divenuta priva di oggetto ne ha chiesto lo
stralcio “con addebito delle spese come di rito”;
che
il Pretore con decreto 23 marzo 1998 ha preso atto della desistenza
dell’attrice e ha stralciato la causa dai ruoli, gravando l’attrice delle spese
e tasse esatte fino ad allora ma senza attribuire ripetibili alla convenuta;
che
con l’appello che ci occupa, in cui preliminarmente si invoca la nullità del
giudizio impugnato per non essersi espresso su tale domanda, la convenuta si
lamenta della mancata attribuzione di un’indennità ripetibile, che ritiene,
posto il valore di causa e l’impegno profuso dal patrocinatore, pari a fr.
2’800.–- per onorari e fr. 450.90 per spese vive;
che
la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta al gravame, precisando
di avere chiesto lo stralcio della causa vista l’esistenza di ben 5
comminatorie di fallimento a carico della convenuta;
Considerato
in diritto: che
a questo stadio della causa è pacifico che lo scioglimento della società convenuta
ex art. 708 cpv. 4 CO non ne ha influenzato la capacità processuale, ma ha unicamente
determinato l’avvio della procedura di liquidazione (art. 738 CO);
che
non vi era perciò un motivo di legge che imponesse lo stralcio della causa;
che
a giusta ragione il Pretore ha identificato nel ritiro da parte dell’attrice il
motivo dello stralcio della lite;
che
in linea di principio è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza
da parte dell’attrice, e perciò l’obbligo di corrispondere alla convenuta
un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio
1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA);
che
il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro della
petizione -in concreto l’asserita presumibile insolvenza della convenuta- è
ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita
sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S.
SA/D.);
che
il Pretore non poteva perciò senz’altro prescindere dall’attribuzione di
ripetibili;
che
l’effetto devolutivo dell’appello consente a questa Camera di colmare la lacuna
del giudizio pretorile e di esprimersi sull’inden-nità ripetibile spettante
alla convenuta, senza che ricorra per questo motivo un caso di nullità della
sentenza di primo grado;
che
le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione
della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese
tra fr. 940.–- e fr. 1’880.–- (art. 9 TOA);
che
non vi sono in concreto particolari elementi per discostarsi da una
retribuzione media, da quantificare in fr. 1’400.–-;
che
il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice
impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula
che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che
l’indicazione dell’appellante di un dispendio di tempo di 7 ore può essere
ritenuta ammissibile;
che
all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona una
retribuzione oraria di fr. 200.–-/h;
che
l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto
comunque di fr. 1’400.–-;
che,
contrariamente alle tesi dell’appellante, non risultano dall’incarto elementi
che consentano una maggiore attribuzione di ripetibili, non potendosi in
particolare desumere dal solo ritiro dell’azione l’esistenza di una lite
temeraria ex art. 152 CPC;
che
la domanda di vedersi attribuire un maggiore indennizzo a titolo di
risarcimento del danno è in questa sede irricevibile;
che
l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che
precedono;
che
le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le
spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
31 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il
dispositivo 2. del decreto 23 marzo 1998 del Pretore di Lugano, sezione 2,
viene così riformato:
- Non
si prelevano altre tasse né spese; quelle sin qui esatte sono a carico della
parte attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’400.– per ripetibili.
II Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 130.– di tassa di giustizia
e in fr. 20.– di spese (totale fr. 150.–), già anticipati dall’appellante,
restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attrice, alla quale
la convenuta rifonderà fr. 300.–- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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