AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.70
Data decisione, Autorità:
16.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00070
Lugano
16 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.920 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 16 settembre 1991 da
rappr.
contro
ora fallita
lite in cui è intervenuto
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’672.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta e dall’interveniente, che hanno postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 febbraio 1998 ha
accolto per fr. 15’908.-- oltre interessi;
Appellante
__________, che con appello del 17 marzo 1998 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo del 24 aprile 1998 postula la
reiezione del gravame avversario e la riforma della sentenza pretorile nel
senso di ammettere la petizione per fr. 24’536.30 oltre interessi.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sulla base del contratto 2 novembre 1990 (doc. D), afferma di avere lavorato
per la convenuta quale gerente del __________ dal 1° novembre 1990 al 31 agosto
1991, per il quale motivo gli sarebbero dovuti fr. 22’652.50 per salario netto
e fr. 1’805.80 per ferie non godute, ed inoltre alla convenuta dovrebbe essere
fatto ordine di provvedere al pagamento dei relativi oneri sociali, rimasti
anch’essi impagati.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione affermando che l’accordo con l’attore
avrebbe previsto che egli mettesse a disposizione il suo certificato di
capacità presso il __________ senza tuttavia svolgere realmente la funzione di
gerente, che egli in effetti non avrebbe mai svolto, così che nulla gli sarebbe
dovuto.
C. Della
domanda riconvenzionale della convenuta non torna conto di riferire, essendo la
stessa stata stralciata dai ruoli per il mancato pagamento dell’anticipo delle
spese di giustizia.
D. Il
2 febbraio 1995 è stato decretato il fallimento della convenuta.
Il
25 settembre 1996 il Pretore ha ammesso l’intervento in lite di __________, a
fianco della convenuta, della quale era stato socio.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, esaminato l’incarto richiamato dalla polizia
amministrativa, ha ammesso l’esistenza tra le parti dell’asserito contratto di
lavoro fino al termine ivi indicato del 30 aprile 1991, respingendo siccome non
provata la contraria tesi della resistente, e ha di conseguenza ammesso la
petizione per fr. 15’908.-- oltre interessi, imponendo altresì alla convenuta
il versamento dei relativi contributi sociali.
F. Con
l’appello __________ postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di
respingere la petizione sostenendo, in sintesi, che il Pretore avrebbe
trascurato gli elementi di giudizio forniti a sostegno della tesi
dell’inesistenza del contratto di lavoro, giungendo pertanto al risultato
errato di ammetterne la sussistenza.
Dell’appello
adesivo e delle osservazioni delle parti ai gravami avversari -dei quali è
chiesta l’integrale reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
In
linea di principio chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (da ultimo: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
-
L’interveniente
-la cui possibilità di appellare la sentenza indipendentemente dalla parte
assistita è data (Ottaviani, le parti nel processo civile ticinese, pag.
95)- ha sollevato l’esplicita eccezione secondo cui l’asserito rapporto di
lavoro non sussisterebbe, trattandosi di una simulazione messa in atto ad uso
della polizia amministrativa, allo scopo di potere tenere aperto il ristorante
con il certificato di capacità dell’attore in attesa del suo conseguimento da
parte dello __________ 2.1 L’esistenza
del contratto di lavoro in forma scritta, redatto il 2 novembre 1990 sulla base
di un formulario della Federazione Svizzera degli Esercenti ed Albergatori e
contenente un esplicito rinvio in favore del CCL di categoria (doc. D), è stata
ritenuta dal Pretore -nel contesto dell’incarto della polizia amministrativa-
un elemento pressoché decisivo in favore della tesi dell’attore. In realtà la
rilevanza del documento, che è comunque effettivamente un indizio in favore del
benfondato della pretesa salariale, va relativizzata dal momento che
l’esistenza del documento non è per nulla incompatibile con la tesi della
simulazione, essendo lo stesso al contrario indispensabile per mantenere aperto
il locale dopo la sua vendita da parte dell’attore a persone prive del
certificato di capacità (cfr. la lettera 23 novembre 1990 nell’incarto
richiamato e il rapporto 28 novembre 1990 della polizia cantonale).
2.2 Il
contratto è invece decisamente sospetto laddove indica un salario lordo per
l’attore di soli fr. 2’500.--, quando invece secondo l’art. 29 del CCL allora
in vigore i “quadri inferiori” di un ristorante con almeno 5 anni di pratica
professionale avevano diritto ad almeno fr. 3’749.-- mensili lordi.
Siffatta
indicazione appare credibile solo se il contratto è simulato, costituendo essa
l’importo sul quale vi è l’obbligo del pagamento degli oneri sociali, che sono
ovviamente da corrispondere anche se il rapporto di lavoro ufficialmente
dichiarato in realtà non sussiste.
Essa
è invece del tutto improponibile se solo si pone mente per un attimo alla
situazione personale dell’attore: non è infatti ragionevolmente credibile che
questi, all’età di 59 anni (si evince dal doc. A) dopo essere stato gerente in
proprio e proprietario del medesimo ristorante, dopo avere venduto lo stabile
per fr. 2’275’000.-- (doc. A) e l’attività e l’inventario del ristorante per
ulteriori fr. 350’000.-- (doc. B), avrebbe accettato, sia pure per soli 6 mesi,
un lavoro di responsabilità a tempo pieno nel locale da lui venduto ad uno
stipendio inferiore a quello di un cameriere.
La
grossolana incongruenza non è del resto sfuggita alla polizia amministrativa,
che nella lettera del 5 aprile 1991di cui all’incarto richiamato ha imposto la
produzione di un nuovo contratto di lavoro indicante un salario lordo di almeno
fr. 2’700.--, ritenendo non credibile quello di fr. 2’500.-- (punto c).
2.3 Le
perplessità circa la reale esistenza del contratto di lavoro originate dal
contenuto della pattuizione salariale risultano notevolmente rafforzate dal
fatto -che nella valutazione di questa Camera è di particolare rilevanza- che
all’attore tale salario non è mai stato corrisposto, e che egli neppure si è
premurato di richiederlo o sollecitarlo per oltre 8 mesi, ovvero fino al 9
luglio 1991. Anche lo scritto dell’8 luglio 1991 (doc. F) sembra oltretutto
dedicato ad altre questioni, e quella del salario non corrisposto sembra
figurarvi unicamente a titolo abbondanziale (pag. 2: “Ma v’è di più”), quasi
che solo in quel momento l’attore si rammentasse di essere stato dipendente
della convenuta durante 8 mesi.
2.4 Il
contratto di cessione di esercizio pubblico del 29 ottobre 1990 (doc. C)
avvalora i dubbi scaturenti dal contratto di lavoro doc. D, e costituisce
indizio di una diversa volontà delle parti laddove menziona (punto 5, pag. 2)
che “il signor __________ si impegna, nei confronti degli acquirenti, a
rimanere nell’esercizio pubblico con il permesso di gerente sino al 31 dicembre
1990”.
Tale
formulazione, adottata solo 4 giorni prima della firma del doc. D, non è
affatto indicativa della volontà di concludere un contratto di lavoro, ma è
tesa al soddisfacimento della diversa esigenza costituita dalla necessità di
disporre di un certificato di capacità di gerente per potere mantenere in
funzione l’esercizio pubblico, tesi in parte confermata dalle affermazioni
fatte in causa dall’attore medesimo (replica, ad 2, pag. 2 e 3).
2.5 Di
questa diversa volontà -che è prassi notoria in Ticino, ma che costituisce un
illecito aggiramento della Legge sugli esercizi pubblici- si trova un esplicita
e decisiva conferma nello scritto 21 giugno 1991 dell’attore ai soci della
convenuta (doc. 3), in cui egli dichiara che “vorremmo pure avere, come da voi
già promesso, copia del contratto di lavoro debitamente annullato dato che non
era necessario per la cessione del certificato”.
Questa
affermazione dell’attore si presta ad essere letta in un unico modo: lo scopo
perseguito era quello della “cessione del certificato”, e a mente dell’attore
il contratto di lavoro non era necessario a tal fine, dal che la richiesta di
formalizzazione dell’annullamento di quel documento.
Siffatta
lettura del documento porta necessariamente a desumere, confortati dagli indizi
evidenziati in precedenza, che il contratto di lavoro negli intenti delle parti
non è mai stato esecutivo, mentre del tutto inverosimile è l’interpretazione
data dall’attore a pag. 5 della replica, che qui non torna conto di commentare.
2.6 Una
diversa soluzione si potrebbe ipotizzare qualora i testi avessero rivelato che,
contrariamente alle risultanze della corretta lettura delle tracce documentali,
l’attore ha effettivamente lavorato quale gerente del ristorante, assicurando
l’ininterrotta presenza durante almeno 8 ore al giorno.
Così
non è stato.
Il
teste __________ ha affermato che l’attore dopo la cessione del ristorante “ha
continuato come gerente dello stesso per parecchi mesi”. In questa veste egli
“era presente saltuariamente sull’arco della giornata, tutti i giorni, e dava
dei consigli e delle indicazioni su come doveva procedere il lavoro al
ristorante”.
Anche
la teste __________, ex dipendente dell’attore, ha affermato che “l’attore
fungeva da gerente dell’esercizio pubblico”, il che formalmente è senz’altro
vero ed incontestato, ma in questa situazione non permette ancora senza
migliori e più precise indicazioni di ritenere comprovata l’esecuzione della
prestazione lavorativa da parte dell’attore.
I
fornitori sentiti come testi (__________) hanno per contro smentito ogni
coinvolgimento dell’attore per il periodo successivo alla cessione del
ristorante, affermando di avere in quell’epoca trattato con lo __________ o
degli impiegati.
Il
teste __________ afferma di avere frequentato regolarmente il locale “quando il
mio amico __________ subentrò al gestore __________ e di non avere più visto
quest’ultimo se non come normale avventore, ma anche questa deposizione, come
quella della __________ è equivoca sulla nozione di “gerente”, e non è pertanto
conclusiva.
2.7 Le
risultante degli interrogatori formali dell’attore e __________ si elidono a
vicenda, avendo essi fornito versioni diametralmente opposte circa l’effettivo
svolgimento del lavoro di gerente nel periodo litigioso (per tante: II CCA
19 febbraio 1998 in re E./Z. e riferimenti).
2.8 La
valutazione complessiva di queste risultanze di causa consente di affermare, in
riforma del pronunciato pretorile, che l’attore non è riuscito a provare con la
necessaria certezza la reale pattuizione e il reale adempimento da parte sua di
un contratto di lavoro per il quale egli, a tempo pieno, avrebbe rivestito la
funzione di gerente responsabile del __________
- Avendo
l’attore fallito l’onere della prova a suo carico, ne deve conseguire la
reiezione della sua pretesa salariale.
Anche
volendo considerare tale pretesa quale corrispettivo per la messa a
disposizione da parte dell’attore del certificato di capacità -questa sembra
essere in effetti la reale natura dell’accordo intercorso tra le parti-, essa
deve essere disattesa, non potendosi accordare azione per le pretese derivanti
da un accordo illecito, e perciò nullo (art. 20 cpv. 1 CO).
Analogamente,
nemmeno la pretesa di fr. 78.-- per la quota parte della tassa d’esercizio
pubblico del 1990 può essere ritenuta risarcibile, trattandosi di importo messo
a carico dell’attore dall’autorità per l’esercizio di una prerogativa personale
e non validamente cedibile a terzi.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento dell’appello principale e,
conseguentemente, la reiezione di quello adesivo, interamente basato sulla non
verificata ipotesi della sussistenza del contratto di lavoro .
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello 17 marzo
1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
24 febbraio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata
nel modo seguente:
-
La petizione è
respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’300.-- e le spese, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere per ripetibili fr. 1’200.--
alla convenuta e fr. 1’000.-- a __________.
II. Le spese della
procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
580.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
600.--
già anticipati
dall’appellante, sono a carico dell’attore, che gli rifonderà fr. 900.-- per
ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo
24 aprile 1998 di __________ è respinto.
IV. Le spese della
procedura di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
500.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________
fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster