AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.7
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00007
Lugano
14 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.96.94 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 27 ottobre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 220’000.--oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore in via principale al
pagamento di interessi al 5% su fr. 39’416.-- dal 1° luglio 1994, e in via
subordinata al pagamento di fr. 40’000.-- oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 4 dicembre 1997 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale
per fr. 35’473.-- oltre interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 7 gennaio 1998 con richiesta di
assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre
la convenuta con osservazioni 3 febbraio 1998 ha dichiarato di mantenere il suo
appello 16 aprile 1997 avverso al decreto di edizione 27 marzo 1997, e ha
postulato la reiezione del gravame avversario protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello 7 gennaio 1998 dell’attore
-
- se deve essere accolto
l’appello 16 aprile 1997 della convenuta
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta ha escusso l’attore in base a due sue dichiarazioni, nelle quali
ammetteva la ricezione di complessivi fr. 220’000.--, ottenendo il 20 ottobre
1995 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto
esecutivo intimatogli.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito sostenendo di
avere ricevuto il denaro per effettuarvi degli investimenti per conto della
convenuta, che era perciò cosciente dei rischi che correva.
Non
vi sarebbe quindi alcun rapporto creditorio o di responsabilità tra l’attore e
la convenuta, ma semmai tra la convenuta e la signora __________, alla quale
l’attore su istruzione della convenuta avrebbe consegnato il denaro affinché
questa lo investisse.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione contestando di avere inteso affidare i
propri risparmi alla __________ per il tramite dell’attore, e sostenendo invece
di averli affidati direttamente a lui, così che tra di loro sarebbe sorto un
contratto di mandato.
Vi
sarebbe pertanto la responsabilità dell’attore, che per sua ammissione non
avrebbe effettuato investimenti ma avrebbe invece affidato i denari ad una
chiaroveggente. Sarebbero così dovuti anche interessi moratori in aggiunta a
quelli contrattuali, oppure i denari che essa avrebbe potuto ottenere con un
corretto investimento del capitale, così come richiesto nelle alternative di
cui alla domanda riconvenzionale.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto fornita la prova dell’esistenza
tra le parti del mandato di gestione addotto dalla convenuta, come pure quella
dell’avvenuta consegna del denaro in questione alla chiaroveggente __________.
Ciò costituirebbe una lampante violazione dell’obbligo di diligenza del
mandatario, dal che il suo obbligo alla rifusione del capitale di fr.
220’000.-- e del mancato guadagno su di esso per mezzo del semplice
investimento in libretti di risparmio di fr. 35’473.--, il tutto oltre
interessi moratori.
E. Il
16 aprile 1997 la convenuta aveva impugnato il decreto con cui il Pretore ha
ordinato l’edizione dalla __________ della documentazione relativa agli
accrediti di denaro effettuati in favore della __________, gravame che essa in
data 3 febbraio 1998 ha dichiarato di mantenere.
F. Con
l’appello in rassegna, per il quale ha chiesto il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, l’attore chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale, ribadendo, in estrema
sintesi, la tesi secondo cui egli avrebbe unicamente agito quale intermediario
nei rapporti tra la convenuta e la cartomante per la consegna dei denari
affidati dalla prima alla seconda al fine di investirli.
Se
per contro vi fosse stato mandato, le eventuali obbligazioni dell’attore si
sarebbero estinte a seguito di assunzione del debito da parte della __________
o comunque non sussisterebbero per il motivo che la convenuta ha accettato di
assumersi l’alto rischio di un investimento speculativo.
G. Delle
osservazioni 3 febbraio 1998 della resistente, che conclude per la reiezione
del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’esito
della presente causa dipende essenzialmente dalla natura giuridica dei rapporti
intercorsi tra le parti.
1.1 Le
deposizioni testimoniali in atti, più volte invocate dall’appellante a sostegno
della propria tesi, si rivelano al proposito del tutto inutilizzabili poiché
vertenti sulla natura dei rapporti tra terze persone e la cartomante __________
(limitandosi alle citazioni contenute nell’appello: teste __________, pag. 8;
__________ pag. 9; __________, pag. 11; __________, pag. 11 e 12), il che è
tuttavia privo di rilevanza ai fini dell’indagine sulla natura dei rapporti
riguardanti le parti qui in causa, oppure perché questi testimoni si limitano a
riferire quanto raccontato loro da altri (teste __________, appello, pag. 8;
__________ pag. 9; __________i, pag. 10; __________ pag. 10), il che per
giurisprudenza invalsa di questa Camera svuota la deposizione di qualsiasi forza
probante (per tante: II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C.), oppure ancora
perché i testi si abbandonano a personali deduzioni (teste __________ appello,
pag. 9), ovviamente prive di valore ai fini del giudizio (II CCA 20
novembre 1997 in re I. SA/S.).
Dette
lacune non sono limitate alle sole parti delle deposizioni citate
dall’appellante, ma esse al contrario caratterizzano a livello generale
l’intera prova testimoniale assunta, che si rivela perciò nel suo complesso
inutile ai fini del giudizio, atteso che nessuno dei testi -l’attore stesso non
lo pretende- afferma di avere assistito a trattative tra le parti in causa
inerenti il denaro di cui trattasi.
1.2 Ne
consegue che l’indagine circa la natura dei rapporti tra le parti deve
essenzialmente fondarsi sulla documentazione in atti, ed in particolare sui
doc. 1-4.
A
non averne dubbi, l’esame di questi documenti permette di confermare con ogni
tranquillità il giudizio pretorile sull’esistenza tra le parti di un rapporto
di mandato, in virtù del quale l’attore è stato incaricato dalla convenuta di
provvedere all’investimento “nel miglior modo possibile” delle somme di denaro
a lui rimesse. Tale significato emerge senza ombra di dubbio già dal solo
tenore letterale dei documenti (cfr. in particolare i doc. 1 e 3, che indicano
espressamente il compito del mandatario), ed è perciò superflua ogni procedura
interpretativa ai sensi degli art. 1 e 18 CO (II CCA 1° dicembre 1994 in
re A. AG/C. SA, 4 maggio 1994 in re B./Q.).
Anche
l’equivoco sollevato dal ricorrente al riguardo dell’intestazione come
“procura” dei doc. 2 e 4 può essere fugato sulla sola base del testo di quei
documenti, aventi l’evidente scopo di autorizzare l’attore al compimento di
ogni atto formale in nome della convenuta nel contesto del mandato di
investimento conferito.
Contrariamente
all’opinione dell’attore, tali documenti non si prestano invece in alcuna forma
ad essere letti nel senso del semplice mandato di consegnare il denaro alla
cartomante affinché fosse lei ad investirlo, non essendovi da un lato in essi
menzione alcuna della presenza di un terzo incaricato della scelta degli
investimenti, ed essendo d’altro canto siffatta tesi del tutto contraddittoria
con il tenore degli scritti, urtandosi contro ogni logica il conferimento delle
facoltà di cui ai doc. 1-4 ad una persona che si vorrebbe in pratica essere
stato un semplice fattorino del denaro della convenuta.
1.3 La
tesi dell’attore non ha trovato conforto alcuno neppure nell’interrogatorio
formale della convenuta, che ha al contrario ribadito la versione dei fatti
risultante dalla naturale lettura dei documenti decisivi (risposte 8, 45, 46,
47), che deve pertanto anche in questa sede valere per acquisita.
- Per
il caso, verificatosi, della conferma del giudizio circa l’esistenza tra le
parti del mandato di investimento, l’attore adduce che l’eventuale suo debito
sarebbe stato assunto dalla __________ ai sensi dell’art. 176 CO.
L’attore
deduce l’esistenza di un accordo in tal senso tra la convenuta e la __________
dalla lettera 15 luglio 1994 della convenuta (doc. M), ma è in primo luogo
manifesto che tale lettera costituiva solamente un’offerta in tal senso della
convenuta alla chiaroveggente, prova ne è il fatto che essa chiedeva che una
copia della lettera le venisse da questa retrocessa controfirmata per
accettazione, ma anche se -come adduce l’attore- tale lettera volesse essere
invece che l’offerta la conferma di un accordo già stipulato, essa non potrebbe
essere ritenuta prova sufficiente, trattandosi dell’unilaterale dichiarazione
della parte favorita da siffatto accordo, mentre non vi è in essa riscontro
sicuro dell’asserita volontà dell’assuntore.
Tale
prova non emerge neppure dalla deposizione __________, a torto invocata
dall’attore, avendo questi unicamente riferito che “in mia presenza la
__________ aveva detto che si assumeva lei la responsabilità verso i
signori __________ ”, non potendo siffatta generica promessa formulata
all’indirizzo di terzi valere quale consenso al contratto di assunzione, da
esprimere invece all’indirizzo della creditrice.
In
ogni caso, la lettera doc. N si esprime sull’assunzione del debito da parte
della __________, ma non anche sulla posizione dell’attore, così che sarebbe in
ogni caso impossibile dedurre con la necessaria certezza la volontà della
convenuta di liberarlo, potendosi piuttosto presumere con eguale ed anzi
maggiore verosimiglianza l’intento della convenuta di fare assumere il debito
alla __________ in via cumulativa con l’attore (art. 143 CO).
Nessun
altro elemento agli atti permette di concludere per l’esistenza del consenso
della __________, ancorché successivo al 15 luglio 1994 -il che sarebbe
comunque ammissibile (art. 177 cpv. 1 CO; II CCA 25 febbraio 1992 in re
A./B., 23 agosto 1989 in re R./B.)- così che si deve necessariamente concludere
per l’inesistenza dell’asserito contratto di assunzione del debito.
- L’attore
sostiene poi che non vi sarebbe responsabilità da parte sua per l’esito
dell’investimento per il motivo che la convenuta avrebbe desiderato un investimento
speculativo, e quindi ad alto rischio.
L’argomentazione
è inconferente: l’attore dimentica infatti di non avere effettuato alcun
“investimento” con il denaro della convenuta nel senso dei doc. 1-4, ma di
averlo semplicemente consegnato ad una cartomante senza che a tutt’oggi sia
dato di sapere i termini e le condizioni di tale consegna. In simili condizioni
le dissertazioni dell’attore in tema di rischio dell’investimento speculativo
sono addirittura grottesche, e ai fini della presente causa a dir poco
temerarie, così da non meritare commento ulteriore.
- L’appellante
contesta infine, in maniera assai confusa, l’attribuzione di interessi sul
credito in questione, ma anche questo caso le sue tesi sono prive di
fondamento.
L’attribuzione
di interessi di mora al 5% dal 1° luglio 1994 sul capitale di fr. 220’000.--
è del tutto pacifica, e difatti nel gravame non viene ragionevolmente
contestata.
L’importo
di fr. 35’473.-- attribuito dal Pretore corrisponde a quanto l’attore avrebbe
dovuto percepite con il denaro della convenuta fino al 30 giugno 1994 aprendo
dei semplici libretti di risparmio, e contrariamente alle fallaci affermazioni
dell’appellante non si tratta del 5% per tutta la durata dell’investimento
(cfr. sentenza, consid. 12, pag. 7 e doc. 8).
L’attribuzione
di interessi moratori su tale importo è anch’essa pacifica, ed in assenza di
una giustificata censura sulla data di decorrenza, anche questa può essere
confermata.
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto, il che determina
altresì la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria, stante la mancanza
di possibilità di esito favorevole dell’appello (art. 157 CPC).
- La
convenuta il 3 febbraio 1998 ha dichiarato di mantenere il suo precedente appello
del 16 aprile 1997 contro il decreto di edizione del 27 marzo 1997, ma lo
stesso è nondimeno irricevibile, atteso che dati l’accoglimento delle domande
della convenuta, l’accettazione da parte sua della sentenza finale e la
sostanziale irrilevanza della documentazione richiamata ai fini del giudizio,
essa non ha più alcun interesse degno di protezione alla riforma del decreto 27
marzo 1997 (medesima soluzione in: II CCA 26 settembre 1996 in re M.
SA/C. e llcc.).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria 7 gennaio 1998 di __________ o è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’250.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 1’300.--
sono
a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 5’000.-- per ripetibili
di appello.
IV. L’appello
16 aprile 1997 di __________ è irricevibile.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster