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Numero d'incarto:
12.1998.37
Data decisione, Autorità:
12.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00037
Lugano
12 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.97.00540 (già 151/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 -
promossa con petizione 14 luglio 1997 da
rappr.
contro
con
cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
69’341.30 oltre interessi;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
Ed
ora sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’attore con
l’allegato petizionale, che il Pretore ha respinto con decreto 12 gennaio 1998;
Appellante
l’attore con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 2
febbraio 1998 con cui chiede la riforma della querelata decisione nel senso di
accogliere la domanda di assistenza giudiziaria o in subordine il rinvio
dell’incarto al primo giudice affinché abbia ad assumere un teste e ad emanare
un nuovo giudizio; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
i convenuti con osservazioni 12 febbraio 1998 hanno dichiarato di rimettersi al
giudizio di questa Camera;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
il 29 luglio 1996 __________ è stato investito dall’auto guidata da __________,
di cui la __________ era l’assicuratrice RC, riportando la frattura della gamba
sinistra con una lesione irreversibile dei muscoli tibiale anteriore e flessore
lungo dell’alluce;
che
con la petizione in rassegna __________ ha pertanto chiesto la condanna in
solido di __________ e della __________ al pagamento di fr. 49’000.- a titolo
di perdita di guadagno, di fr. 5’341.30 per spese di patrocinio preprocessuale
e di fr. 15’000.- per torto morale, domande cui i convenuti si sono opposti con
l’allegato responsivo;
che,
pedissequamente alla petizione, l’attore, evidenziando le sue difficoltà
finanziarie, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria nella forma dell’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese
giudiziarie, nonché dell’ammissione al gratuito patrocinio;
che
con il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto che l’attore nel termine
assegnatogli per produrre un certificato del suo Comune di domicilio attestante
la sua situazione economica si era per contro limitato a versare agli atti due
dichiarazioni allestite da lui medesimo, le quali, seppur autenticate da parte
dell’autorità comunale, non provavano né il suo stato d’indigenza né la
richiesta di assistenza in suolo italiano, ha senz’altro respinto la domanda di
assistenza giudiziaria;
che
con l’appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale
l’attore chiede la riforma del decreto pretorile nel senso di accogliere la
domanda di assistenza giudiziaria o in subordine il rinvio dell’incarto al
primo giudice affinché abbia ad assumere un teste e ad emanare un nuovo
giudizio; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che,
a suo dire, il suo stato di indigenza, seppur non confortato da alcun atto
ufficiale -il che era semplicemente dovuto al fatto che egli non aveva mai
allestito una dichiarazione dei redditi né in Ticino né in Italia- era provato
o comunque reso verosimile da altri elementi ed indizi convergenti, quali la
sua incapacità lavorativa al 100% almeno sino all’ottobre 1997, l’esistenza di
debiti a suo carico nonché la mancanza di introiti finanziari e di risparmi,
circostanze queste ultime che il teste __________, di cui auspica l’assunzione
in questa sede, avrebbe certo potuto riferire in dettaglio; in via subordinata,
rimproverando al Pretore la violazione della massima ufficiale, e proprio per
permettere l’assunzione di questo decisivo teste, egli postula l’annullamento
della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo
giudizio;
che
con le osservazioni al gravame i convenuti hanno dichiarato di rimettersi al
giudizio di questa Camera;
considerando
in diritto
che
giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di
sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che
i presupposti per la sua concessione sono l’esistenza di uno stato di indigenza
da parte del richiedente e la verosimiglianza di buon fondamento della causa;
che
per costante giurisprudenza esiste indigenza, quando i mezzi di cui dispone la
parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della
normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico,
tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso,
senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF
119 Ia 12; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 10 gennaio 1994 in
re F./U., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 19 giugno 1995 in re F./B., 7 agosto
1995 in re F./B., 16 ottobre 1995 in re K./S.B.S., 20 novembre 1995 in re
B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S., 22 settembre 1997 in re T.R.);
che
di principio vi è pertanto motivo per ammettere l’esistenza di tale presupposto
nel caso in cui il richiedente risulta essere privo di reddito e di sostanza
imponibili fiscalmente, se è oberato da debiti, oppure se a suo carico vi sono
attestati di carenza beni oppure numerose esecuzioni in corso, anche per
importi modesti (IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 20 novembre 1995 in
re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.);
che
la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza
dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza
può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo
esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re Gandolfi),
ritenuto inoltre che se la documentazione versata agli atti non permette di
formulare un giudizio sul tema, il giudice ha il dovere di contribuire alla
raccolta delle prove necessarie alla valutazione del caso (art. 156 cpv. 1
CPC), la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria essendo
pacificamente governata dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, CPC,
N. 1 ad art. 156; IICCA 20 novembre 1995 in re B./C.S., 9 agosto 1996 in
re R./C.);
che,
ciò premesso, nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria, non può essere condivisa;
che,
è ben vero che le due dichiarazioni allestite dal richiedente stesso ed
autenticate dal Comune di residenza non erano tali da comprovare la sua vera
situazione economica, trattandosi in sostanza di semplici autocertificazioni;
che
tuttavia, non potendosi nel caso particolare -cittadino italiano che svolgeva
l’attività di pittore e scultore in proprio, il quale non allestiva la
dichiarazione dei redditi- disporre di attestazioni ufficiali circa la sua
situazione economica, il primo giudice, prima di eventualmente pronunciarsi
negativamente sull’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, avrebbe dovuto
esaminare la fondatezza delle altre circostanze evidenziate dal richiedente;
che
quest’ultimo nel limite del possibile ha reso verosimili le sue attuali
difficoltà economiche: egli da un lato ha provato l’esistenza di debiti a suo
carico (per oltre fr. 6’000.-, cfr. doc. EE2, SS, QQ, escluse le note
d’avvocato di oltre fr. 5’000.-) e di oneri permanenti (lit. 300’000 mensili
per il mantenimento del figlio, cfr. doc. V), mentre dall’altro ha dimostrato
di non disporre di alcun reddito a seguito dell’incapacità lavorativa
conseguente all’incidente (doc. D1 e D2), né di poter far capo ad altri attivi
(doc. FF), tanto è vero che recentemente, proprio per l’impossibilità di far
fronte agli oneri di locazione, ha ricevuto la disdetta per il suo appartamento
-tutt’altro che lussuoso (cfr. doc. NN)- di __________
che
essendo stata resa verosimile in tali circostanze l’esistenza di una situazione
di indigenza e non potendosi a questo stadio della lite nemmeno escludere il
buon fondamento della causa, in accoglimento dell’appello, l’istanza volta
all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, riservata una sua eventuale revoca
nel caso di modifica della situazione (art. 158 cpv. 1 CPC), può essere
senz’altro accolta;
che
l’esito del presente giudizio giustifica di concedere all’appellante il
beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la procedura ricorsuale;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 febbraio 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 12 gennaio 1998 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformato:
-
L’istanza
di assistenza giudiziaria presentata da __________ o è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta,
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ .
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 80.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 100.-
sono
poste a carico dello Stato.
IV. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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