AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1998.286
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00286
Rinvio TF
Lugano
22 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa
per mercedi e salari CL.96.153 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con istanza 30 ottobre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’173.85
oltre interessi, domanda accolta dal Pretore con sentenza 29 dicembre 1997;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 gennaio 1998 ha chiesto in via
principale l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per
un nuovo giudizio previa l’assunzione delle prove indebitamente rifiutate, e in
via subordinata la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere
l’istanza limitatamente a fr. 4’646.15 oltre interessi;
Gravame che questa Camera con giudizio
12 maggio 1998 ha parzialmente accolto,
riformando il pronunciato pretorile nel
senso dell’accoglimento dell’istanza per fr.
5’233.85 oltre interessi;
Giudizio annullato il 3 novembre 1998
dalla Prima Corte Civile del Tribunale federale,
adita con ricorso per riforma
dall’istante, con rinvio alla scrivente Camera per un nuovo
giudizio;
Ritiene
in fatto:
A. La
convenuta in data 18 gennaio 1993 ha proceduto al licenziamento in tronco di
__________.
Questi
il 30 aprile si è rivolto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- a seguito
dell’ingiustificato licenziamento, pretesa ammessa per fr. 14’820.-- oltre
interessi con giudizio del 22 febbraio 1995.
Questa
Camera il 12 maggio 1995 ha accolto l’appello della convenuta e riformato il
giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza, rilevando, a titolo abbondanziale,
che quand’anche il licenziamento fosse stato ingiustificato l’istante avrebbe
avuto diritto unicamente a fr. 4’646.15 oltre interessi, avendogli la Cassa
disoccupazione già versato fr. 10’173.85, somma per la quale egli non era più
legittimato a procedere in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv.
2 LADI.
La
I Corte civile del Tribunale federale il 20 febbraio 1996 ha riformato il
giudizio cantonale statuendo definitivamente l’illegittimità del licenziamento
in tronco e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di soli fr.
4’646.15 oltre interessi in conseguenza dell’accertamento della Corte cantonale
dell’avvenuta cessione legale della pretesa all’assicurazione sociale.
B. Con
istanza del 30 ottobre 1997 la __________ cessionaria legale ex art. 29 cpv. 2
LADI della pretesa di __________, ha proceduto nei confronti della convenuta
per l’incasso dei fr. 10’173.85 oltre interessi erogati al proprio affiliato.
All’udienza
di discussione del 19 novembre 1997 la convenuta si è opposta all’istanza,
eccependo preliminarmente l’inapplicabilità della procedura speciale ex art.
416 e segg. CPC, e sostenendo che la sentenza dell’Alta Corte avrebbe
unicamente accertato l’esistenza di un credito del__________ di fr. 4’646.15,
ma non anche quella del credito dedotto in causa -contestato per l’esistenza di
contropretese della convenuta nei confronti dell’ex dipendente- e comunque che
essa non avrebbe forza di cosa giudicata anche per le parti ora in causa.
C. Il
Pretore con sentenza del 29 dicembre 1997 ha ritenuto che dopo la pronuncia del
Tribunale federale non vi sarebbe più spazio per la convenuta per sollevare
contestazioni circa l’esistenza e l’ammontare della pretesa dedotta in causa,
che è di conseguenza stata interamente ammessa.
D. Decidendo
l’appello della convenuta, questa Camera, dopo avere respinto l’eccezione di
inapplicabilità della procedura speciale in materia di contratto di lavoro, ha
ritenuto che il precedente giudizio del Tribunale federale non esplicherebbe
forza di cosa giudicata nei suoi confronti, cosi che non le potrebbe essere per
questo motivo precluso il diritto di opporre all’istante l’eccezione di
compensazione relativa alle inadempienze dell’ex dipendente __________.
L’eccezione
risulterebbe tuttavia in massima parte infondata, dovendosi unicamente
riconoscere il fatto che l’ex dipendente beneficiava di un periodo di disdetta
di soli due mesi, di modo che il suo credito nei confronti della convenuta
sarebbe stato di soli fr. 9’880.-- e perciò, stante l’avvenuto pagamento di fr.
4’646.15, la cessionaria potrebbe rivendicare unicamente la differenza di fr.
5’233.85 oltre interessi.
E. Nel
giudizio di rinvio l’Alta corte, rilevato che l’istante non aveva preso parte
al procedimento tra il dipendente e la datrice di lavoro, ha confermato la tesi
dell’autorità cantonale secondo cui la sentenza federale del 20 febbraio 1996
non avrebbe forza di cosa giudicata in ordine alla pretesa vantata
dall’istante.
La
convenuta, di conseguenza, potrebbe validamente prevalersi della durata del termine
di disdetta inferiore a quella considerata nel precedente giudizio.
Non
sarebbe tuttavia condivisibile il metodo di calcolo adottato nella sentenza
d’appello, dovendosi invece tenere conto della pretesa del lavoratore calcolata
su un periodo di disdetta di due mesi e riconoscere all’istante di pretendere
la restituzione di quanto versato durante questi mesi, dovendo in definitiva
essere sopportata dalla datrice di lavoro, e non dalla cassa disoccupazione, la
mancata contestazione nella precedente procedura da parte della datrice
medesima della durata del periodo di disdetta.
Considera
in diritto:
-
Stante
l’annullamento della sentenza 12 maggio 1998 di questa Camera, occorre dare
nuovamente risposta a tutte le censure di cui al gravame, eccezion fatta per
quella relativa alla forza di cosa giudicata, definitivamente evasa dal
Tribunale federale, in senso peraltro convergente con l’opinione esposta nel
giudizio annullato.
-
La
convenuta ripropone l’eccezione di annullabilità della sentenza impugnata per
il motivo che la causa non avrebbe dovuto svolgersi secondo la procedura
speciale di cui agli art. 404 e segg. CPC, ma secondo la procedura ordinaria,
non trattandosi di vertenza opponente un lavoratore a un datore di lavoro.
A
torto.
Questa
Camera ha infatti già avuto modo di stabilire nella sentenza pubblicata in Rep.
1994, pag. 388, per un caso di cessione che la gratuità della procedura non
dipende dalla qualità delle parti in causa, ma dalla natura della pretesa, che
deve derivare dal rapporto di lavoro.
Questo
principio comporta evidentemente per il cessionario anche il diritto medesimo
alla procedura speciale e gratuita, e non solo all’esenzione dalla tassa di
giustizia e dalle spese, con il che quanto stabilito nella predetta sentenza
deve senz’altro essere confermato anche alla luce della citazione
dell’appellante di quanto affermato da Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2
ad art. 343 CO.
Abbondanzialmente
si rileva che quand’anche la procedura speciale fosse stata adottata a torto,
la conseguenza non sarebbe comunque quella postulata dell’annullabilità della
sentenza, non potendosi affermare che l’uso della procedura speciale abbia
cagionato particolare pregiudizio alle parti, ed in alcun caso un pregiudizio
tale da potere essere sanato unicamente con l’annullamento della sentenza (art.
143 cpv. 1 CPC).
- L’appellante
contesta la decisione pretorile per il fatto che essa in base alle precedenti
decisioni giudiziarie in re __________ riconosce, ed addirittura considera inoppugnabile,
l’esistenza di un credito dell’istante di fr. 10’173,85 oltre accessori nei
confronti della convenuta.
Si
tratta di contestazioni solo in parte provviste di buon diritto.
3.1 E’
in effetti innegabile, a dispetto dell’affermazione del contrario da parte
della convenuta, che la procedura avviata da __________ nei suoi confronti,
richiamata nella presente procedura e i cui atti sono perciò atti di questa
causa, ha condotto all’accertamento dell’esistenza di un credito derivante dal
rapporto di lavoro di complessivi fr. 14’820.-- oltre interessi, di cui fr.
4’646.15 spettanti al dipendente, e fr. 10’173.85 spettanti all’istante quale
cessionaria legale di tale parte della pretesa ex art. 29 cpv. 2 LADI (II
CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3).
Anche
se, come si è detto, le motivazioni e i dispositivi di questi giudizi non sono
direttamente opponibili alla convenuta in questa procedura, gli accertamenti e
le considerazioni ivi esposte rappresentano nondimeno, in quanto riguardanti la
medesima fattispecie costitutiva del credito, un mezzo di prova di accresciuta
rilevanza, a fronte del quale l’esistenza del credito deve essere presunta,
così che spetta semmai alla resistente di fornire la prova della sua
inesistenza (II CCA 15 aprile 1998 in re G./M.).
3.2 Proprio
in prospettiva della dimostrazione dell’inesistenza della pretesa dedotta in
causa, la parte convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere
sentita, conseguente al rifiuto del Pretore di assumere le deposizioni dei
testi __________ e __________, con i quali essa intendeva fornire la prova
della propria pretesa compensatoria, consistente nel diritto al risarcimento
del danni causati __________ con il proprio comportamento.
La
ricorrente è nel giusto laddove sostiene in astratto il suo diritto ad essere
sentita in relazione a circostanze che, contrariamente all’opinione del
Pretore, non sono a priori destituite di rilevanza ai fini del presente
giudizio.
In
concreto il rifiuto dell’assunzione delle richieste prove testimoniali è invece
condivisibile.
In
primo luogo va in effetti rilevato che la stessa convenuta all’udienza di
discussione si è dilungata sui motivi della ricevibilità formale della pretesa risarcitoria
ma -contrariamente a quanto aveva fatto nella procedura avviata dal dipendente
(cfr. riassunto scritto, punto 3, pag. 3 del verbale)- non ha saputo formularla
e quantificarla con chiarezza nei termini che avrebbero dovuto essere
confermati dai pretesi testimoni, né ha esplicitamente addotto con chiarezza le
circostanze di fatto sulle quali questi avrebbero dovuto deporre.
Inoltre,
e la circostanza non è di secondaria importanza, va rammentato che le
deposizioni di quei testimoni sono già state assunte nella procedura avviata dal__________,
e per effetto del richiamo di quell’incarto costituiscono quindi un atto di
questo processo.
In
simili circostanze l’obbligo della convenuta di addurre con precisione i fatti
che i testimoni avrebbero dovuto confermare risulta evidentemente accresciuto,
potendosi pretendere che essa avesse ad addurre e specificare delle circostanze
di fatto rilevanti sulle quali i testi non erano stati interrogati nel primo
processo -nel quale era pure stata addotta la tesi dell’esistenza di un danno
causato dal dipendente- e sulle quali li si voleva sentire ora.
In
difetto di tale precisa adduzione di nuove e rilevanti circostanze da
sottoporre ai testi, la richiesta della ripetizione della loro escussione si
riduce ad un mero formalismo, suscettibile di protrarre nel tempo la causa ma
non per questo meritevole di protezione, neppure sotto l’egida del pur
importante diritto di essere sentiti in giudizio.
3.3 La
prova dell’inesistenza della pretesa dell’istante riesce alla convenuta, almeno
parzialmente, allorché invoca la circostanza -trascurata nei precedenti giudizi
in conseguenza della mancata esplicita contestazione della pretesa da parte
della convenuta- secondo cui __________ in virtù del contratto collettivo a lui
applicabile (doc. 7 dell’incarto richiamato, punti 58.4 e 65.1) beneficiava di
un periodo di disdetta di soli due mesi, e non di tre come sarebbe stato il
caso in applicazione dell’art. 335c cpv. 1 CO, ritenuto dal Pretore (consid. 5,
pag. 4).
Il
giudizio di rinvio espone al considerando 4, pag. 11, il corretto modo di
procedere nella determinazione del credito dell’istante, rammentato al
precedente considerando E.
Va
dapprima determinata la pretesa del lavoratore per un periodo di disdetta di
due mesi (febbraio e marzo 1993), che è di fr. 9’120.-- lordi (fr. 4’560.--
lordi mensili x 2), mentre in seguito si deve stabilire quanto l’istante abbia
versato al dipendente per quel periodo, computo che può essere determinato in
fr. 6’782.55 netti (ossia i fr. 10’173.85 pagati per i 3 mesi riportati su due
soli mesi), somma per la quale va in definitiva accolta l’istanza, oltre agli
interessi al 5% dal 19 maggio 1995.
Ne consegue il parziale accoglimento del
gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la preponderante
soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 gennaio 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- L’istanza è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 6’782.55 oltre interessi al 5% dal 19
maggio 1995.
- Non
si prelevano tasse né spese. La convenuta rifonderà all’istante fr. 250.-- per
parte di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 150.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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