AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.264
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00264
Lugano
20 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00077 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con
petizione 3 luglio 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
entrambe
rappr. dall’avv. __________
ora
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto, previa l’adozione di misure cautelari, la condanna delle
convenute __________ e __________ alla restituzione di tutta una serie di
titoli depositati sulla relazione “__________ ” e in subordine al pagamento di
fr. 400’000.- oltre interessi ciascuna, rispettivamente nei confronti della
convenuta __________ l’accertamento della sua responsabilità per il danno da
lui subito e in subordine la sua condanna al pagamento di fr. 450’000.- più
interessi;
domande
avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sul decreto 30 ottobre 1998 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la
petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva
anticipate e condannando l’attore a versare alla convenuta __________ fr.
9’000.- per ripetibili;
appellanti
l’attore e la convenuta __________, con appelli 17 rispettivamente 21 novembre
1998, con cui chiedono la riforma del dispositivo su spese e ripetibili, il
primo nel senso di compensare le ripetibili della sede pretorile, la seconda
nel senso di aumentarle a fr. 17’100.-;
viste le
osservazioni 13 rispettivamente 19 gennaio 1999 delle convenute __________ e
__________ e dell’attore, postulanti la reiezione del gravame della convenuta
__________ e quelle datate 15 gennaio 1999 di quest’ultima, che auspica la
reiezione dell’appello dell’attore;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
che
nell’ottobre 1992 __________ ha aperto presso la filiale di __________
dell’__________ la relazione bancaria “__________”, conferendo procura alla
moglie __________;
che
nel corso del 1994 quest’ultima ha trasferito i titoli presenti sul conto sulla
relazione “__________”, intestata a nome della madre __________ presso il
medesimo istituto bancario;
che
con la petizione in rassegna __________ ha chiesto, previa l’adozione delle
necessarie misure cautelari, la condanna della moglie e della suocera alla
restituzione dei titoli depositati sulla relazione “__________” e in subordine
la loro condanna al pagamento di fr. 400’000.- oltre interessi ciascuna, pari
al valore degli stessi, rimproverando alla moglie di aver disposto
illecitamente dei beni di sua proprietà e alla suocera di essersi indebitamente
arricchita di quegli importi;
che
con la petizione egli ha inoltre rimproverato all’__________ __________, ora
__________ di aver eseguito gli ordini della procuratrice, pur dovendo nutrire
dei dubbi sulla sua facoltà di disporre, ed ha pertanto chiesto che fosse
accertata la responsabilità dell’istituto di credito per il danno da lui subito
e in subordine la sua condanna al pagamento di fr. 450’000.- più interessi;
che
le convenute si sono opposte alla petizione;
che,
terminato lo scambio degli allegati preliminari, con lettera 20 luglio 1998
l’attore ha informato il Pretore che tra l’attore stesso e le parti __________
e __________ era stato finalizzato un accordo transattivo in base al quale queste
ultime gli riconoscevano il 60% di quanto depositato a suo tempo sul conto
“__________”, sicché la causa, a suo dire divenuta priva d’oggetto, poteva
essere stralciata dai ruoli;
che
in quel medesimo scritto l’attore indicava che le ripetibili tra le parti
oggetto dell’accordo transattivo erano da ritenersi compensate, per cui
rimaneva da decidere unicamente l’ammontare delle eventuali ripetibili dovute
alla parte __________;
che
con il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto della comunicazione
dell’attore, ha stralciato la petizione dai ruoli e, rilevando che nei
confronti di __________ l’attore doveva essere ritenuto interamente
soccombente, lo ha condannato a rifondere a quest’ultima un’indennità per
ripetibili, calcolata in base all’art. 11 cpv. 2 TOA, di fr. 9’000.-;
che
con i loro rispettivi appelli l’attore e la convenuta __________ insorgono
contro il pronunciato pretorile relativo alle ripetibili: mentre il primo
chiede che le ripetibili siano compensate, la seconda ne auspica l’aumento a
fr. 17’100.-;
che
le parti, con le loro rispettive osservazioni, hanno postulato la reiezione del
gravame di parte avversa, mentre le convenute __________ e __________ si sono
schierate a favore della tesi dell’attore;
considerato
in diritto
che
innanzitutto è pacifico che la transazione extragiudiziaria venuta in essere
tra l’attore e le convenute __________ e __________ ha reso priva d’oggetto la
petizione tra quelle parti, non però quella tra l’attore e la convenuta
__________, la quale non ha aderito a quell’accordo;
che
è nondimeno pacifico che l’attore ha chiesto lo stralcio dell’intera petizione,
sia delle richieste inoltrate nei confronti delle parti __________ e __________
sia di quelle rivolte verso __________;
che
non vi è dubbio che il ritiro della petizione nei confronti della convenuta
__________avvenuto senza il suo consenso, costituisce desistenza, per cui
l’attore è tenuto a corrispondere alla controparte adeguate ripetibili (art. 77
cpv. 2 e 3 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 e 10 ad art. 148; Rep.
1978 p. 376; CCC 20 giugno 1990 in re N./D.; IICCA 6 luglio 1993
in re M./P. SA, 10 gennaio 1994 in re F./U., 16 gennaio 1995 in re F. SA/C.,
11 giugno 1996 in re P./B., 24 ottobre 1996 in re B./O. e llcc., 10 novembre
1997 in re A. SA./S. SA, 20 maggio 1998 in re S. e llcc./W., 9 luglio 1998 in
re G./N. SA, 27 agosto 1998 in re S. SA/D., 4 settembre 1998 in re F. SA/F.D.
SA, 28 dicembre 1998 in re E.F. SA/A. SA, 13 gennaio 1999 in re M. SA/P. SA);
che
l’attore non contesta tale principio, ma ritiene che nel caso di specie le
ripetibili dovrebbero essere compensate, atteso come la convenuta sia risultata
soccombente nella procedura cautelare, mentre nel merito, visto l’accordo delle
parti __________ e __________ a restituire il 60% di quanto a suo tempo
depositato sul conto “__________”, essa lo era almeno in quella misura;
che
le censure dell’attore sono manifestamente infondate;
che
innanzitutto non vi è motivo per ammettere che la convenuta __________ sia
soccombente nella procedura cautelare, il fatto che in quella sede il Pretore
abbia provvisoriamente ordinato il blocco dei titoli depositati sul conto
“__________”, aperto presso di lei a nome della convenuta __________,
costituendo semmai soccombenza di quest’ultima;
che
il fatto che le convenute __________ e __________ abbiano concordato con
l’attore la restituzione del 60% di quanto depositato a suo tempo sul conto
“__________” non significa in alcun modo che anche la pretesa nei confronti
della banca fosse fondata in tale misura, ovvero che quest’ultima si fosse
effettivamente resa responsabile nei confronti dell’attore di cattivo
inadempimento del contratto, segnatamente per aver eseguito le istruzioni della
procuratrice pur dovendo nutrire dubbi sulla facoltà di quest’ultima di
disporre dei ben presenti sul conto: a seguito dello stralcio della causa, tale
questione è rimasta irrisolta e non può qui essere ridiscussa;
che
in definitiva l’appello dell’attore deve pertanto essere respinto, siccome del
tutto infondato;
che
con il suo gravame la convenuta __________ censura per contro l’ammontare delle
ripetibili che il primo giudice ha posto a suo favore;
che
a ragione il Pretore -e le parti qui concordano- stante la prematura cessazione
della lite a seguito della desistenza dell’attore, ha provveduto alla
quantificazione delle ripetibili dovute alla controparte in applicazione
dell’art. 11 TOA, facendo cioè capo alla nota formula con cui l’onorario ad
valorem viene mediato con quello ad horam (Boll. OAV 1991 N.
1 p. 15; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 77; IICCA 3
febbraio 1993 in re T.V./S., 10 gennaio 1994 in re F./U., 16 gennaio 1995 in
re F. SA/C., 10 novembre 1997 in re A. SA./S. SA, 20 maggio 1998 in re S. e
llcc./W., 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 4 settembre 1998 in re F. SA/F.D. SA,
28 dicembre 1998 in re E.F. SA/A. SA, 13 gennaio 1999 in re M. SA/P.);
che,
pacifico a questo stadio della lite un valore di causa di fr. 425’000.-, le
ripetibili che avrebbero potuto essere accordate alla convenuta __________ se
la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza di merito
sarebbero state comprese tra fr. 21’250.- e fr. 34’000.- (5 - 8%, art. 9 TOA);
che,
nell’ambito dell’onorario ad valorem, la convenuta __________ ha
auspicato il riconoscimento di una percentuale del 7% sul valore di causa,
ossia fr. 29’750.-, importo che l’attore non ha contestato nelle sue
osservazioni, limitandosi a pretendere che lo stesso fosse ridotto di 2/3 in
considerazione del fatto che la causa si era conclusa già dopo lo scambio degli
allegati preliminari (ad 3 e 4);
che
l’argomentazione difensiva dell’attore è chiaramente infondata, il calcolo
dovendo essere effettuato sulla base dell’intera retribuzione ipotetica (IICCA
28 dicembre 1998 in re F.F. SA/A. SA), atteso che del fatto che la causa si sia
conclusa prematuramente si tiene già conto nell’ambito della determinazione
dell’onorario ad horam;
che
l’onorario calcolato sulla base del valore litigioso sarebbe pertanto di fr.
29’750.-;
che
il calcolo dell’onorario ad horam della convenuta, con un dispendio di
tempo di 40 ore retribuite in ragione di fr. 300.- l’una, è stato espressamente
ammesso dall’attore nelle sue osservazioni (ad 5);
che
l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di
fr. 12’000.-;
che,
ciò premesso, l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce ad un importo per
ripetibili di fr. 17’100.- arrotondati;
che
l’appello della convenuta __________ deve conseguentemente essere accolto;
che
le spese e le ripetibili di questa sede devono essere poste a carico
dell’attore, integralmente soccombente (art. 148 CPC), mentre le convenute
__________ e __________ non possono in concreto essere considerate soccombenti,
il giudizio sulle ripetibili dovute nell’ambito della vertenza che opponeva
l’attore alla convenuta __________ non concernendole direttamente;
Per i quali motivi
visti gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in complessivi fr. 200.- (tassa di
giustizia fr. 180.- e spese fr. 20.-), già anticipate dall’appellante
__________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata
__________. 500.- per ripetibili di questa sede.
III. L’appello
20 novembre 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo
2 del decreto 30 ottobre 1998 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud viene così riformato:
- La tassa di giustizia e le spese, in
complessivi fr. 3’350.-, di cui fr. 2’850.- già precetti e fr. 500.- da
anticipare come di rito, restano a carico di chi le ha anticipate o deve
anticiparle; parte attrice verserà a __________, ora __________, fr. 17’100.-
a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in complessivi fr. 200.- (tassa di
giustizia fr. 180.- e spese fr. 20.-), già anticipati dall’appellante
__________ sono a carico dell’appellato __________ il quale rifonderà
all’appellante fr. 500.- per ripetibili di questa sede.
V. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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