AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.245
Data decisione, Autorità:
04.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00245
Lugano
4 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari CL.98.00027
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28
luglio 1998 da
rappr.
dal __________
Contro
ora
massa fallimentare __________
rappr.
dall’__________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’546.73
oltre interessi, somma ridotta all’udienza di discussione a fr. 8’419.07;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore, con sentenza 29 ottobre 1998, ha integralmente respinto;
appellante
l’istante con atto di appello 4 novembre 1998, con cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 8’419.07 oltre
interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 17 novembre 1998 la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 8 maggio
1998 (doc. A) __________, impresa edile che occupava abitualmente oltre 20
operai, ha comunicato alle maestranze, tra cui __________, che la ditta si
trovava in serie difficoltà finanziarie ed era costretta ad interrompere
l’attività: essa ha di conseguenza invitato tutti i dipendenti ad astenersi dal
lavoro a partire dall’11 maggio e di annunciarsi all’ufficio regionale del
lavoro, atteso che da parte sua avrebbe provveduto ad inoltrare una richiesta
di moratoria concordataria, domanda quest’ultima che il Pretore ha accolto il
successivo 12 maggio (doc. 1).
Il 25 maggio il
commissario del concordato ha notificato ad ogni dipendente la disdetta
ordinaria del contratto di lavoro (doc. 8).
B. Con l’istanza in
rassegna __________ ha rimproverato alla datrice di lavoro di non aver
ossequiato in occasione dell’intimazione della disdetta del 25 maggio le
disposizioni concernenti i licenziamenti collettivi, per cui ha preteso il
versamento di un’indennità per licenziamento abusivo pari a due mensilità (fr.
8’419.07) e alcuni arretrati (fr. 2’127.66).
All’udienza di discussione
egli ha rettificato le sue tesi e ridotto le sue richieste, limitandosi a
postulare l’indennità per licenziamento abusivo, precisando in particolare che
già il licenziamento dell’8 maggio non rispettava le norme di legge.
C. La convenuta si è
opposta all’istanza, osservando innanzitutto come in realtà il 25 maggio non vi
sia stato alcun licenziamento, le parti avendo concordato di comune accordo lo
scioglimento del rapporto contrattuale. Se, per ipotesi, si volesse ammettere
l’esistenza di un licenziamento, lo stesso non sarebbe in ogni caso abusivo, in
quanto il provvedimento era stato notificato da un’autorità giudiziaria (art.
335e cpv. 2 CO) e meglio dal commissario del concordato, ritenuto inoltre che i
dipendenti erano stati puntualmente informati della situazione l’8 maggio; ad
ogni modo l’indennità per licenziamento abusivo non era dovuta, sia in quanto
il dipendente, che aveva ben presto trovato una nuova occupazione, non aveva
concretamente subito alcun danno, sia per il fatto che non era stato provato
l’ammontare del suo salario mensile, base per potersi determinare l’eventuale
indennità.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha respinto l’istanza.
Il giudice di prime cure,
dopo aver escluso l’esistenza di uno scioglimento consensuale del contratto tra
le parti, è giunto alla conclusione che i dipendenti, tra cui l’istante, erano
già stati licenziati l’8 maggio e che tali licenziamenti erano stati
pronunciati in violazione delle norme in materia di licenziamenti collettivi;
egli non ha tuttavia riconosciuto al dipendente la richiesta indennità, in
quanto quest’ultimo grazie alla collaborazione della datrice di lavoro aveva
ben presto trovato una nuova occupazione, tanto più che tale indennità, stante
l’eventualità di un fallimento della convenuta, sarebbe andata a scapito dei
terzi creditori, più che della datrice di lavoro stessa.
E. Con l’appello
l’istante chiede nuovamente l’attribuzione dell’indennità per licenziamento
abusivo.
A suo giudizio, il fatto
che egli abbia trovato in breve tempo una nuova occupazione non giustifica in
alcun modo il mancato riconoscimento dell’indennità. Non corrisponde in ogni
caso al vero, né tanto meno è stato provato, che la convenuta si sia a suo
tempo adoperata per aiutare i dipendenti in tali ricerche.
F. Delle osservazioni
della convenuta, nei confronti della quale il 3 novembre è stato decretato il
fallimento, con cui essa ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- I rapporti
contrattuali tra le parti sono pacificamente regolati dal contratto nazionale
mantello per l’edilizia principale in Svizzera 1995-1997 (CNM), contratto
collettivo che al suo art. 22, per quanto riguarda la tematica specifica dei
licenziamenti collettivi, rimanda alla convenzione “Partecipazione nel settore
principale dell’edilizia” di cui all’appendice 5 del CNM, la quale fa tra
l’altro riferimento alle disposizioni in materia del CO.
Giusta l’art. 335f CO il
datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi -come è il
caso nella fattispecie, ove contemporaneamente sono stati disdetti, per motivi
economici, i contratti di lavoro di almeno 11 dipendenti in un’impresa con
impiegate oltre 20 persone (art. 335d cifra 1 CO)- è in particolar modo tenuto
a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori
medesimi (cpv. 1); deve inoltre dare loro la possibilità di formulare proposte
sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le
conseguenze (cpv. 2); è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o,
in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e comunicar
loro in ogni caso, per scritto, i motivi del licenziamento collettivo, il
numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori
abitualmente occupati e il periodo nel corso del quale si effettueranno i
licenziamenti (cpv. 3).
I licenziamenti collettivi
notificati dal datore di lavoro in violazione di queste disposizioni sono per
legge abusivi (art. 336 cpv. 2 lett. c CO) e il dipendente così licenziato può
pretendere un’indennità che non può superare l’equivalente di due salari
mensili (art. 336a cpv. 3 CO).
- A questo stadio
della lite non è contestato che l’8 maggio l’istante, insieme ad altri
colleghi, sia stato licenziato in tronco: prova ne è lo scritto di cui al doc.
A -che, per i pertinenti motivi esposti dal Pretore (sentenza p. 5), va
senz’altro ritenuto fedefacente, ancorché in fotocopia- il quale esplicitamente
parla di “disdetta rapporto lavorativo” rispettivamente specifica che i
dipendenti erano stati invitati ad astenersi dal lavoro dall’11 maggio e ad annunciarsi
all’ufficio del lavoro.
Il fatto che il 25 maggio
il commissario del concordato abbia nuovamente disdetto i contratti di lavoro è
pertanto del tutto irrilevante, tanto più che ancor prima di ricevere tale
missiva buona parte dei lavoratori, a conferma del fatto che lo scritto di cui
al doc. A andava per l’appunto inteso quale lettera di licenziamento in tronco,
avevano già trovato una nuova occupazione altrove (come confermato dalla stessa
convenuta a p. 3 del verbale).
- Nella fattispecie -anche
in questo caso la circostanza, giustamente evidenziata dal primo giudice, non è
stata qui contestata- è chiaro che i licenziamenti collettivi significati l’8
maggio non rispettavano le disposizioni di cui agli art. 335d e segg. CO: non
risulta infatti, né la convenuta lo ha del resto mai preteso, che la datrice di
lavoro abbia tempestivamente consultato le maestranze al momento in cui ha
previsto di effettuare i licenziamenti -la dottrina e la giurisprudenza
prevedono in proposito che la consultazione debba avvenire prima della notifica
vera e propria dei licenziamenti (DTF 123 III 176 cons. 4a; Müller,
Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen (OR 335d ff.), in ArbR
1995 p. 126; Aubert, Die neue Regelung über Massenentlassungen und den
Übergang von Betrieben, in AJP 1994 p. 702, n. C4; Geiser,
Entwicklungen im Arbeitsrecht, in SJZ 94 (1998) p. 318; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 1
ad art. 335f CO; Staehelin, Commentario zurighese, N. 1 ad art. 335f CO;
cfr. pure gli ulteriori riferimenti dottrinali in JdT 1998 p. 19 nota
4)-, non ha in definitiva dato loro la possibilità pratica di formulare
proposte atte ad evitare o ridurre i licenziamenti o ad attenuarne le
conseguenze, tanto più che in ogni caso nemmeno ha fornito per iscritto le
informazioni di cui all’art. 335f cpv. 3 CO.
In via abbondanziale, si
osserva che nemmeno il licenziamento notificato il 25 maggio dal commissario
del concordato -per il quale non è applicabile l’eccezione di cui all’art. 335e
cpv. 2 CO (Müller, op. cit., p. 111; Aubert, op. cit., p. 702; Staehelin,
op. cit., N. 3 ad art. 335e CO; l’autore Geiser, che nello studio
Betriebsübernahmen und Massenentlassungen im Zusammenhang mit
Zwangsvollstreckungsverfahren, in Hasenböhler/Schnyder,
Zivilprozessrecht - Arbeitsrecht, Zurigo 1997, p. 117 e segg., aveva invero
proposto una soluzione differenziata, ritiene ora (nel contributo pubblicato in
SJZ 1998, op. cit., ibidem) che pure il Tribunale federale, nella
sentenza menzionata sopra (cons. 3a), si sarebbe mosso nella direzione
auspicata dalla dottrina maggioritaria)- ha ossequiato le norme in questione.
- È per contro
manifestamente a torto che il Pretore ha negato all’istante l’indennità per
licenziamento abusivo ex art. 336a cpv. 3 CO asserendo che la datrice di lavoro
avrebbe prestato aiuto ai dipendenti licenziati nella ricerca di un nuovo posto
di lavoro, tesi quest’ultima che la convenuta per altro nemmeno aveva
evidenziato all’udienza di discussione: l’istruttoria non ha in effetti provato
in alcun modo l’esistenza di sforzi in tal senso da parte sua.
Il fatto che il versamento
di un’indennità per licenziamento abusivo potrebbe danneggiare, stante
l’avvenuto fallimento della convenuta, i terzi creditori, non può assolutamente
giustificare la sua mancata attribuzione: non si vede infatti per quale motivo
in un caso del genere -e del resto nessuna norma prevede tale eccezione- i
dipendenti oggetto di un provvedimento abusivo debbano venir svantaggiati
rispetto ad altri dipendenti licenziati collettivamente in altre occasioni,
tanto più che la mancata assegnazione in simili casi dell’indennità prevista
dalla legge aprirebbe la porta a possibili abusi, si pensi ad es. al caso di un
datore di lavoro in difficoltà che in tali circostanze, proprio su pressione
dei terzi creditori, potrebbe così essere indotto a significare dei
licenziamenti collettivi abusivi.
- Quanto alle somme
dovute a favore dell’istante, la convenuta all’udienza di discussione non ha
contestato di dover versare alla controparte un’indennità pari a due mensilità,
limitandosi invece ad eccepire che l’istante non avesse provato quale fosse il
suo salario mensile.
L’osservazione, invero
nemmeno riproposta in questa sede -con la conseguenza che la stessa neppure
necessiterebbe di essere esaminata- è ampiamente inconsistente: il doc. M, da
cui si evince il dettaglio del salario mensile di ogni dipendente -per altro
superiore a quello indicato dall’istante nel doc. I e da lui qui preteso-
risulta in effetti controfirmato dalla fiduciaria presso la quale era impiegato
il commissario del concordato ed in particolare proprio da quest’ultimo, per
cui non è arbitrario ritenere che l’ammontare del salario mensile sia proprio
quello indicato a quel momento.
- L’appello è pertanto
accolto ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre
le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4
novembre 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza, la
sentenza 29 ottobre 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
è così riformata:
- L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannata a pagare a __________, la somma di fr.
8’419.07 oltre interessi al 5% a decorrere dal 28 luglio 1998.
- Non
si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 250.- per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né
tassa di giustizia, né spese.
L’appellata verserà
all’appellante fr. 200.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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