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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.23
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00023
Lugano
29 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.223 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 20 aprile 1995 da
____________________. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’509.50
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 19 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 22 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
afferma che il convenuto nel 1990 gli avrebbe appaltato la riparazione del suo
veicolo Toyota Land-Cruiser con riferimento ad una perdita d’olio dal motore.
La
riparazione sarebbe stata eseguita a regola d’arte, così come attestato dal
perito a futura memoria, così che del tutto ingiustificata sarebbe la
resistenza del convenuto al pagamento della mercede di fr. 9’509.50 oltre
interessi, somma oggetto della presente causa.
Il
convenuto si oppone alla petizione sostenendo di non avere inteso appaltare
prestazioni dell’estensione di quelle effettuate dall’attore, che comunque non
avrebbe saputo eliminare la perdita d’olio, e il cui intervento avrebbe inoltre
causato al veicolo problemi di avviamento in precedenza non presenti, difetti
che sarebbero poi stati eliminati dal garage __________ al quale il convenuto
ha consegnato il veicolo in parziale pagamento di una nuova vettura da lui ivi
acquistata.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha concluso per la correttezza dell’adempimento
dell’attore, conforme alla volontà contrattuale del convenuto, ed ha di
conseguenza accolto la petizione.
C. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede
invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Il
convenuto ammette di essersi rivolto all’attore nell’ottobre 1991 per la
riparazione della propria vettura (almeno) per il motivo che questa perdeva
olio dal motore (istanza di prova a futura memoria, pag. 1; interrogatorio
formale, risposte 1-5, 7).
Dalle
deposizioni in atti si evince che nel caso di specie il sintomo costituito
dalla perdita d’olio era conseguente ad una grave anomalia interna del motore,
che denotava un insufficiente grado di compressione (testi __________ e
__________, interrogatorio formale dell’attore, risposta 5), circostanza che
rendeva necessaria la sua revisione (teste __________).
- La
revisione del motore è stata eseguita nei termini risultanti dalla fattura doc.
D (teste __________ __________ a futura memoria), e con ciò è stato eliminato
il grave problema costituito dall’insufficiente compressione, che non è infatti
più stato lamentato.
Il
convenuto poco dopo la consegna della vettura ha tuttavia riscontrato una nuova
perdita d’olio, da lui prontamente denunciata all’attore (deposizione
__________).
Questa
non era però più in relazione al precedente grave difetto del motore, ma era
invece causata dal semplice cedimento di un anello di ritenzione del tubo di
ritorno dell’olio del turbocompressore (____________________, __________
L’anomalia
era in questo caso di limitata gravità (testi __________), ed ha avuto come
conseguenza una minore valutazione del veicolo del convenuto da parte del
garage __________ dell’ordine di fr. 700.--/800.-- (teste __________) per
effetto della menzione “motore difettato” figurante sul contratto doc. 2 (teste
__________).
- E’
da una parte verosimile che l’anello in questione non fosse difettato, e perciò
causa di perdite d’olio, al momento in cui la vettura fu consegnata all’attore
per la riparazione poiché in tal caso, come rettamente deduce il perito
__________ nella sua deposizione, questi l’avrebbe senz’altro sostituito.
D’altro
canto è altrettanto verosimile, secondo l’ordinario andamento delle cose, che
le operazioni di smontaggio e rimontaggio del motore eseguite dall’attore
possano avere lesionato la guarnizione, e si potrebbe altresì ritenere che
questa vada comunque cambiata già solo a titolo cautelativo nel caso di
revisione del motore (deposizione __________).
Si
giustifica perciò a mente di questa Camera di ritenere responsabile l’attore,
che ha oltretutto omesso la riparazione gratuita del difetto fattibile in pochi
minuti, per le conseguenze subite dal convenuto, quantificabili nel predetto
minor valore del veicolo all’atto della rivendita, che qui si valuta in fr. 800.--.
- Risolta
la questione dell’asserita inadempienza dell’attore relativa alla perdita
d’olio dal motore, risultano infondate tutte le altre obiezioni del resistente
al giudizio impugnato.
Le
pretese difficoltà di avviamento del motore susseguenti all’intervento
dell’attore -verosimilmente dovute all’inversione di due cavi elettrici
(deposizione __________)- così come lamentate in risposta (pag. 2) non hanno
trovato riscontro in istruttoria, laddove sembrerebbe emergere la diversa
questione per cui “si sentiva a orecchio che il motore non girava correttamente
“ (deposizione __________), questione tuttavia in ogni caso superata dalle
constatazioni del perito secondo cui il veicolo funzionava correttamente e
secondo cui il garage __________ nulla avrebbe intrapreso per l’eliminazione di
tale asserito difetto (complemento di perizia, pag. 4), e rimasta comunque
senza conseguenze economiche per il convenuto.
Anche
l’asserita mancanza di consenso del convenuto all’effettuazione di tutti gli
interventi fatturati appare infondata dovendosi ammettere dalle deposizioni in
atti, contrariamente alla sua opinione, che egli sia stato sufficientemente
informato circa la natura e l’entità dei lavori da svolgere e che egli vi abbia
nondimeno consentito (deposizione __________ preferibile per indipendenza alle
contrarie risultanze dell’interrogatorio formale del convenuto), mentre
ininfluenti sono le obiezioni circa l’eventuale mancata presentazione di un
preventivo -tesi peraltro non tempestivamente addotta con la risposta e
pertanto irricevibile- non essendoci contestazione alcuna sulla congruità
dell’ammontare della mercede dell’attore.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 dicembre 1997 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 8’709.50 oltre interessi al 5% dal 31
agosto 1994 e fr. 115.50 per spese esecutive.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 274505
dell’Ufficio esecuzione di Bellinzona.
-
La tassa di giustizia di fr. 600.-- e
le spese di fr. 200.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per
1/10 e per 9/10 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr.
800.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a
carico dell’attore, al quale il convenuto rifonderà all’attore fr. 400.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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