AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.212
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00212
Lugano
22 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.386 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 30 ottobre 1992 da
contro
rappr.dall'avv.
lite
in cui sono intervenute
rappr.
dall'avv. __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
3’314’923.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad
atto illecito, domanda ridotta a fr. 2’171’250.75 oltre interessi in corso di
causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 17 settembre 1998 ha accolto per fr. 191’852.50 oltre
interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 6 ottobre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 894’565.-- oltre
interessi;
Mentre
la convenuta e __________ con osservazioni e appello adesivo dell’11 novembre
1998 postulano la reiezione del gravame principale e l’accoglimento della loro
impugnativa, con la quale chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione;
Appellante
adesivamente anche __________, che con gravame 6 novembre 1998 postula a sua
volta la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della
petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- se deve essere accolto l’appello
adesivo di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo di __________
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
è proprietario del fondo n. __________ di __________, mentre la convenuta ha
edificato un palazzo sugli adiacenti fondi n. __________, __________ e
__________.
B. In
petizione l’attore sostiene che lo scavo effettuato dalla convenuta avrebbe
causato numerose ed importanti crepe al suo immobile, composto da due stabili
collegati fra loro.
Il
danno, di cui si chiede il risarcimento invocando gli art. 679 CC e 41 CO,
sarebbe composto da fr. 994’565.-- di mancato guadagno per canoni di locazione,
di fr. 1’270’358.40 di maggiori interessi pagati in conseguenza della perdita
di una favorevole opportunità di finanziamento, e di fr. 1’050’000.-- di minor
valore degli stabili, per complessivi fr. 3’314’923.-- oltre interessi, mentre
le spese di eliminazione delle crepe sarebbero state pagate, così che non vi
sarebbe alcuna pretesa a tal titolo.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione eccependo l’intervenuta prescrizione e
contestando che i danni arrecati all’immobile dell’attore, a cui andrebbe
comunque attribuita una concolpa, ne avrebbero pregiudicato l’uso. Le mancate
locazioni sarebbero perciò da attribuire all’atteggiamento dell’attore, che non
si sarebbe fatto parte diligente in tal senso e d avrebbe ritardato
l’esecuzione delle riparazioni, ma in ogni caso il danno effettivo non potrebbe
essere quello da lui richiesto.
Del
tutto estraneo alla fattispecie sarebbe l’asserito danno connesso alla
questione dei finanziamenti, mentre esclusa sarebbe la sussistenza di un minor
valore degli stabili.
D. La
convenuta il 4 novembre 1992 ha denunciato la lite alla __________ e alla
__________, che vi è intervenuta e che il 2 febbraio 1993 ha a sua volta
denunciato la lite alla __________, che pure vi è intervenuta.
E. In
sede di conclusioni l’attrice ha ridotto la propria pretesa a complessivi fr.
2’171’250.75 oltre interessi, ossia fr. 994’569.-- per mancate pigioni, fr.
976’681.75 per perdite sugli interessi e fr. 200’000.-- per riduzione di valore
degli edifici.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le proprie tesi e domande, contestando nel
contempo quelle avversarie.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, respinta dapprima l’eccezione di
prescrizione, ha accertato la responsabilità della convenuta, peraltro
incontestata, per l’insorgenza delle crepe.
A
titolo di risarcimento delle mancate locazioni egli ha attribuito all’attore
complessivi fr. 191’852.50, ed ha invece respinto integralmente le pretese
relative agli interessi passivi e al minor valore degli edifici.
G. Con
l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per complessivi fr. 894’565.-- oltre interessi,
sostenendo che il danno per le mancate locazioni ammonterebbe a complessivi fr.
694’565.-- e che per il minor valore degli stabili andrebbe riconosciuto un
indennizzo di fr. 200’000.--.
H. La
convenuta nel proprio appello adesivo chiede invece la riforma della petizione
nel senso della reiezione della petizione, stanti il fondamento della sua
eccezione di prescrizione, respinta a torto dal Pretore, e la mancata dimostrazione
dell’effettivo pregiudizio per locazioni mancate.
I. Degli
altri appelli adesivi, come pure delle osservazioni delle parti ai gravami
avversari si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Dottrina
e giurisprudenza sembrano nel complesso riconoscere all’interveniente in via
accessoria -tale è in questa causa la posizione delle litisdenunciate- la
facoltà di impugnare il giudizio del quale non sono parti e che di regola non
fa stato nei loro confronti (I CCA 22 maggio 1995 in re M./J. SA; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 307, n. 11; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, pag. 94, nota 52 e pag. 95) mentre il caso contrario, ossia il
giudizio che esplica effetto anche nei confronti degli intervenienti è
esplicitamente regolato dall’art. 52 cpv. 2 CPC.
Alla
luce delle finalità dell’istituto, questa soluzione può suscitare delle
perplessità, potendosi ragionevolmente sostenere anche l’impossibilità per
l’interveniente di aggravarsi contro il giudizio che non lo concerne
direttamente, ma stante in concreto l’appello adesivo della stessa parte
convenuta, che nelle argomentazioni e nella richiesta di giudizio è identico a
quello di __________ e sostanzialmente analogo a quello di __________, non vi è
nella fattispecie un interesse pratico ad un approfondimento di questa
tematica.
- Prima
di procedere alla disamina delle censure dell’appellante principale, si impone,
per economia di giudizio, di esaminare l’eccezione di prescrizione riproposta negli
appelli adesivi, il cui eventuale accoglimento renderebbe prive di oggetto le
doglianze dell’attore.
2.1 Secondo
gli accertamenti pretorili, il 25 maggio 1991, momento della consegna del
complemento alla perizia privata richiesta dalle parti, l’attore avrebbe
conosciuto la persona responsabile del danno, mentre per la conoscenza del
danno sarebbe determinante il momento della manifestazione dell’ultimo di tutti
i suoi elementi -in concreto, oltre che delle mancate locazioni, delle due voci
di cui al consid. 5- il che sarebbe avvenuto il 22 gennaio 1992, data in cui
sarebbe stata concordemente accertata l’abitabilità dei locali (doc. 22),
sicché il termine annuale non si sarebbe compiuto, essendo la petizione stata
inoltrata il 30 ottobre 1992. Sarebbe inoltre comunque abusiva, nelle
particolari circostanze, l’adduzione dell’eccezione di prescrizione da parte
della resistente.
La
convenuta e __________ nel proprio gravame adesivo sostengono invece che al più
tardi già il 21 maggio 1991, con la consegna del complemento al referto
peritale, l’attore avrebbe conosciuto l’esistenza, la natura e gli elementi del
danno, e che nessun abuso potrebbe essere loro addebitato nell’invocazione
dell’eccezione. Analoghe argomentazioni sono fatte valere nell’appello adesivo
di __________.
2.2 Non
vi è disputa sul termine di prescrizione, che è quello di cui all’art. 60 CO,
sia nel caso in cui si reputi l’azione fondata sull’art. 679 CC (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 145 ad art. 679 CC), come pure -per diretta applicazione
dell’art. 60 CO- nell’ipotesi in cui la si fondi sugli art. 41 e segg. CO,
mentre litigioso è il momento di decorrenza del termine relativo di un anno.
Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno.
Il
termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c
con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per
promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale
conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111
II 58).
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, consid 3), per cui, in casi come quello di specie, il termine di
prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno,
bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento
del danno (II CCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm,
Berner Kommentar, n. 29-31 ad art. 60 CO).
2.3 In
ossequio a questi principi, non vi è dubbio che il danno costituito dalle
perdite sulle pigioni si è realizzato nella sua completezza solo con la
cessazione della situazione di mancata locazione conseguente alle lesioni
dell’edificio dell’attore.
Atteso
che l’attore ha postulato il risarcimento di pigioni fino a tutto il gennaio
del 1992, mese per cui il Pretore ha oltretutto almeno parzialmente protetto la
pretesa, la prescrizione non può avere avuto inizio prima di quel momento, non
potendosi seguire la contraria opinione dei ricorrenti, secondo la quale la
prescrizione, all’atto pratico, avrebbe iniziato a decorrere ancor prima del
verificarsi del danno.
Deve
di conseguenza essere confermato il giudizio pretorile di reiezione
dell’eccezione.
- L’attore
in petizione (pag. 8) per il mancato reddito locativo aveva richiesto:
-
per
il 1989 (recte: 3 mesi 1989/2 mesi 1990) fr. 88’400.--
-
per
il 1990 (recte: 10 mesi) fr. 252’566.--
-
per
il 1991 fr.
303’085.--
-
per
il 1992 (2 mesi) fr. 50’514.--
-
per
il periodo seguente fr. 300’000.--
Totale fr.
994’565.--
pretesa
riproposta in questa sede, ad eccezione dell’ultima posizione di fr.
300’000.--.
Nell’esame
di questa pretesa il Pretore ha effettuato una distinzione tra lo stabile
riattato (blocco E), nel quale gli scavi effettuati dalla convenuta avrebbero
effettivamente reso impossibile la locazione di parte degli appartamenti, e lo
stabile nuovo (blocco F), che non avrebbe subito particolari danni e che
sarebbe pertanto stato inaffittabile solo sino al momento della consegna del
referto peritale, ossia fino al maggio del 1991.
Premesso
che il piano terreno dei due stabili non era ancora completato al momento del
verificarsi dei danni strutturali, il Pretore per il blocco E ha distinto in:
a) piano
terreno, per cui il danno risarcibile riguarderebbe il periodo gennaio 1990/
gennaio 1992;
b) locali
che hanno subito effettivamente danni, per cui la mancata locazione
riguarderebbe il periodo novembre 1989 / gennaio 1992;
c) locali
che non hanno subito danni, per cui la mancata locazione riguarderebbe il
periodo novembre 1989 / maggio 1991;
e
sempre per il blocco E ha ritenuto quale danno:
a) nulla
per il piano terreno, poiché i locali in questione sarebbero rimasti sfitti
sino al 1994, e perciò lo sarebbero ragionevolmente stati anche qualora fossero
stati disponibili nel periodo gennaio 1990 / gennaio 1992;
b/c) complessivi
fr. 101’282.65 per gli altri locali dell’edificio, computati in base agli
introiti per quei locali durante il 1992;
riducendo
tuttavia il risarcimento di fr. 11’627.-- per il motivo che l’attore si sarebbe
reso responsabile del ritardo di 2 mesi e mezzo nell’allestimento della
perizia.
Per
il blocco F il Pretore ha nuovamente effettuato una distinzione tra:
a) piano
terreno, per cui il danno risarcibile riguarderebbe il periodo gennaio 1990/
maggio 1991;
b) gli
altri locali, per cui il danno risarcibile riguarderebbe il periodo novembre
1989/maggio 1991;
ed
ha anche in questo caso respinto la pretesa per il piano terreno e quantificato
in complessivi fr. 117’681.25 quella per gli altri locali, riducendola anche in
questo caso dell’equivalente di 2 mesi e mezzo, ossia di fr. 15’484.40.
- Le
generiche critiche dell’attore alla minuziosa ricostruzione del danno
effettuata dal Pretore non riescono a scalfire la sostanza del giudizio
impugnato (cfr. appello, punto 2, pag. 3-5), ed in particolare nessuna delle
sue deduzioni, in cui egli si limita in genere a contrapporre la propria
diversa opinione a quella del Pretore, appare sorretta da concreti riferimenti
a particolari risultanze degli atti.
Non
va inoltre dimenticato che sulla questione delle mancate locazioni il giudizio
impugnato è stato reso in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, norma che -prima
ancora dell’art. 90 CPC- accorda in questo caso al giudice un vasto margine di
apprezzamento nella valutazione degli elementi probatori (Brehm, opera
citata, n. 53 e segg. ad art. 42 CO), la cui salvaguardia impone anche
all’autorità di appello un certo riserbo nell’intervento, così che si procederà
alla riforma di siffatto giudizio -fatto ovviamente salvo il caso in cui non
ricorressero le premesse per applicare la norma di apprezzamento- solamente nel
caso in cui il primo giudice abbia manifestamente ecceduto od abusato
nell’esercizio di tale sua facoltà.
Ciò
premesso, la disamina delle poche concrete censure eruibili dal gravame
dell’attore non conduce alla riforma in suo favore del giudizio impugnato.
4.1 L’attore
si duole delle riduzioni operate dal Pretore al risarcimento per le perdite di
tempo attribuite all’attore medesimo nella fase di allestimento della perizia.
A
torto, visto che l’argomento da lui sollevato -egli non sarebbe personalmente
stato sollecitato dai periti alla consegna della documentazione mancante- è del
tutto risibile, figurando in atti ripetuti solleciti dei periti all’ing.
__________, ossia ad un mandatario dell’attore, sicché l’appellante su questo
punto disattende manifestamente il suo obbligo di lasciarsi imputare le
negligenze dei professionisti ai quali aveva delegato la questione.
4.2 Sul
tema egli afferma inoltre che il ritardo non sarebbe stato causato dalla
mancata produzione dei documenti, ma da disaccordi sulle modalità delle
riparazioni ma l’argomento è smentito già solo dal fatto che la perizia, come
risulta dalla sua intestazione (doc. B, pag. 1), era soprattutto destinata
all’accertamento delle cause dei danni, dal che la constatazione che i ritardi
nell’allestimento della perizia nulla hanno a che vedere con le eventuali
dispute delle parti sul metodi di riparazione.
E
infatti, i ritardi che egli adduce (appello, pag. 5) sono successivi alla
consegna della perizia e riguardano invece la fase di riparazione. Essi sono
pertanto ininfluenti ai fini della deduzione operata dal giudice, essendo gli
stessi semmai stati imputati alla convenuta, visto che all’atto pratico hanno
protratto nel tempo, sino al gennaio del 1992, il periodo per il quale è stato
accordato il risarcimento.
4.3 L’attore
censura altresì la decisione del Pretore di non avere accordato risarcimenti
per i vani al piano terreno e di averli accordati “in misura molto ridotta” per
gli altri enti, ma -come si è detto- non si tratta in questo caso di critiche
circostanziate alla luce dell’una o dell’altra risultanza istruttoria, ma
solamente di una generica critica globale circa la pretesa iniquità del
giudizio pretorile, doglianza che deve essere respinta proprio per la necessità
di aderire all’apprezzamento globale effettuato dal Pretore -ma comunque in
base ad un’analisi dettagliata e con ricca motivazione- che l’ha condotto a
stimare in fr. 191’852.50 la perdita per canoni di locazione 5.
- L’attore,
con poche righe di motivazione, insorge anche contro il mancato riconoscimento
delle pretese relative alla perdita di un finanziamento più favorevole chiesto
alla __________ e alla diminuzione di valore degli edifici, con censure che per
motivi di economia di giudizio risulta opportuno esaminare per prime, e in
virtù delle quali l’attore vorrebbe vedere accolte le proprie pretese per
complessivi fr. 200’000.--.
Se
non che, egli ammette esplicitamente di avere fallito in proposito l’onere
della prova a suo carico (appello, punto 3, pag. 5), e la richiesta forfetaria
di attribuzione del predetto importo è in definitiva unicamente sorretta
dall’invocazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, che si rivela in questo caso del tutto
infondata.
5.1 Per
il danno relativo agli interessi, il Pretore ha chiaramente indicato che
l’attore avrebbe omesso di intavolare serie trattative, ed in particolare non
avrebbe formalizzato la richiesta di finanziamento.
Il
ragionamento appare corretto: se l’evento dannoso doveva dipendere -nelle tesi
dell’attore- dal rifiuto della __________ di concedere un finanziamento
agevolato, è indubitabile che l’attore per potere in seguito rivendicare il
risarcimento doveva provocare l’atto formale necessario al verificarsi del
danno, ossia doveva farsi negare il finanziamento, non potendo tale premessa
essere superata con l’unilaterale considerazione secondo cui la continuazione
delle trattative non sarebbe stata possibile, stanti i danni agli edifici.
La
questione, in definitiva, attiene al nesso di causalità adeguata tra l’atto del
danneggiante e il verificarsi del danno, che risulta di fatto interrotto a
seguito del comportamento del leso, che omette di intraprendere quanto in suo
potere per evitare il verificarsi dell’evento dannoso (medesima soluzione in: II
CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.).
5.2 Pure
infondata è la censura relativa alla mancata determinazione del minor valore
degli edifici.
Stante
infatti l’incontestata possibilità di determinare il pregiudizio in via
peritale, inizialmente quantificato in fr. 1’050’000.--, il mancato anticipo
delle spese di perizia non appare motivo adeguato per giustificare
l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
L’attore
non afferma infatti che l’importo di fr. 60’000.-- richiestogli a tal titolo
sarebbe in sé esorbitante -non è il caso, trattandosi di circa il 6%
dell’asserito minor valore, la cui determinazione era inoltre gravata da
oggettive difficoltà-, tale da non potere essere ragionevolmente esatto dalla
parte gravata dall’onere della prova, ma sostiene unicamente di non essere
stato in grado di anticiparlo, circostanza che era semmai da affrontare nel
contesto di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 159 cpv. 1 lit. c CPC)
e che non attiene perciò in alcun modo all’applicazione dell’invocato art. 42
cpv. 2 CO.
- Il
ricorrente critica infine la decisone in materia di ripetibili, ma anche questa
censura risulta manifestamente infondata.
L’importo
posto a suo carico costituisce infatti l’espressione della corretta
applicazione della TOA -lo stesso attore non afferma il contrario- a fronte di
un grado di soccombenza di 4/5. Anzi, se errore vi è stato, è stato quello di
ritenere l’attore vittorioso per 1/5 a fronte di una sua richiesta di causa di
fr. 3’300’000.-- e rotti, dal che l’immediata considerazione per cui sia il
mancato componimento bonale di questa vertenza -senz’altro possibile a fronte
della presenza di importanti enti assicuratori-, che l’accollo delle ripetibili
di cui l’attore ora si duole, sono in definitiva stati causati dal suo stesso
atteggiamento, votato alla manifesta esasperazione delle asserite voci di
danno, che lo ha condotto a proporre una posizione processuale rivelatasi
insostenibile.
- Rimangono
da esaminare le censure degli appelli adesivi esulanti da quella, già risolta
(consid. 2), relativa alla prescrizione della pretesa attorea.
7.1 La
convenuta e l’intervenuta in lite __________ sostengono che l’attore non
avrebbe dimostrato che i locali non potevano essere locati, visto che
“dall’istruttoria non risulta per nulla provata l’inagibilità degli immobili;
anzi dalla perizia __________ __________ risulta chiaramente che non vi
sarebbero stati pericoli di sorta” (pag. 9, a cui rinvia la pag. 12).
L’obiezione
può essere respinta con il semplice rilievo del fatto che le ricorrenti
confondono manifestamente le nozioni di “inabitabilità” e, implicitamente,
“pericolosità” con l’attitudine alla locazione. In altri termini, non occorre
che uno stabile sia inagibile o pericolante affinché lo stesso non possa essere
locato con successo.
La
distinzione, al contrario delle semplicistiche affermazioni dei ricorrenti, è
stata correttamente operata dal Pretore, che ha escluso la possibilità di
locare tutti i locali fino al momento in cui la perizia ha accertato che non vi
erano pericoli, e che da quel momento in avanti ha effettuato le dovute
distinzioni tra locali danneggiati e locali non danneggiati, senza che dalle
generiche affermazioni delle ricorrenti si possa dedurre alcuna ragionevole e
circostanziata critica di tale giudizio.
7.2 Le
ricorrenti rimproverano inoltre all’attore un aggravamento del danno per i
ritardi da lui causati nella fase di riparazione degli stabili (punto 3.2, pag.
12), ma la doglianza si esaurisce in un’apodittica affermazione di questa
verità, senza che vi sia una concreta presa di posizione sui contenuti del
giudizio impugnato a questo proposito, senza che vi sia l’indicazione dei
riscontri istruttori dai quali risulterebbe il fondamento di siffatta tesi -e
non è certo compito di questa Camera quello di chinarsi nella copiosa
documentazione per supplire alle carenze dell’allegato ricorsuale-, e senza
infine che risulti, anche solo in via approssimativa, l’incidenza che dovrebbe
avere questo elemento di giudizio sul risarcimento da attribuire all’attore,
non potendosi evidentemente ammettere l’implicita tesi -deducibile unicamente
dalla domanda di giudizio- secondo cui ciò comporterebbe la reiezione di ogni
sua pretesa.
7.3 Anche
l’appello adesivo di __________ tolta la censura relativa all’eccezione di
prescrizione, ha poco da offrire.
L’interveniente
si duole in sostanza dell’errata applicazione da parte del Pretore dell’art. 42
cpv. 2 CO, omettendo di considerare che l’attore, oltre ai mezzi di prova da
lei rammentati, ha versato in atti anche i contratti di locazione conclusi
(plico doc. AD), fornendo così una più che concreta base di calcolo per il
computo del danno secondo i criteri previsti dalla cennata norma, mentre
risulta addirittura incomprensibile la censura attinente ai locali siti al
piano terreno (pag. 7, ultimo capoverso e pag. 8, primo capoverso), visto che
il Pretore nulla ha attribuito a tal titolo.
Nel
complesso, comunque, il gravame, viziato dalla predetta errata premessa, si
riduce ad una sterile elencazione delle premesse stabilite dalla dottrina e
dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, senza che
risulti con la necessaria chiarezza la confutazione delle argomentazioni
pretorili che hanno condotto a statuire in base a tale norma con decisione che
viene qui condivisa appieno.
Ne
consegue la reiezione di tutti i gravami.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), fatta
eccezione per gli intervenuti in lite, che non pagano e non ricevono
l’indennità ripetibile (da ultimo: II CCA 21 settembre 1998 in re
G./B.).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 6’950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
7’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
__________ fr. 12’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 11 novembre 1998 di __________ e __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
3’000.--
già
anticipati dalle appellanti, restano a suo carico. __________ rifonderà
all’attore fr. 3’000.-- per indennità.
V. L’appello
adesivo 6 novembre 1998 di __________ è respinto.
VI. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr.
3’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
VII. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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