AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.196
Data decisione, Autorità:
15.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00196
Lugano
15 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
a giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai
sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2
del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso CIA- sul ricorso
per nullità 24 settembre 1998 presentato da
rappr.
dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale
24 agosto 1998 dell'arbitro unico, avv. dott. __________ Lugano, pronunciato
nella vertenza che oppone il ricorrente agli attori
entrambi
rappr. dall’avv. __________
lette le
osservazioni al ricorso di data 5 novembre 1998, con cui gli attori ne chiedono
la reiezione;
esaminati gli atti
e i documenti dell'arbitrato,
considera
in fatto e in
diritto
- Con
il compromesso 9 maggio 1997 le parti dell'arbitrato si sono accordate -prima
di affrontare il merito della lite- di risolvere con un lodo parziale la
questione della completezza del litisconsorzio attore. A tal fine le parti
avrebbero presentato comparse scritte e proposto prove su questo specifico
tema, riservata loro la facoltà -per una miglior comprensione dei termini della
vertenza- di esporre le loro tesi di fondo almeno sommariamente.
Conformemente
a questa pattuizione, le parti hanno presentato allegati introduttivi -fino
alla duplica- e hanno partecipato all'assunzione dell'unica prova ammessa
dall'arbitro, ossia la deposizione testimoniale dell'avv. dott. __________
presentate le rispettive conclusioni scritte e tenutosi il dibattimento finale,
l'arbitro ha emesso la sua decisione, oggetto del presente ricorso.
-
Il
merito della vertenza concerne i rapporti di dare-avere tra i titolari dello
studio legale __________, da una parte, e l'avv. __________ che era stato loro
socio fino alla fine del 1989. A seguito della sua uscita dallo studio sono
sorte tra le parti divergenze riguardanti in particolare l'indennità dovuta
dall'avv. __________ alla società semplice formante lo studio legale di
__________ per la ripresa e la conduzione in proprio dell'ufficio di __________
che era stato nel frattempo aperto ed avviato dagli avvocati __________. Una
proposta di soluzione formulata da __________ non ha trovato il consenso del
convenuto: da qui l'avvio della procedura arbitrale in cui gli attori postulano
la condanna di controparte al pagamento di fr. 1'124'698.10, oltre interessi.
Lo stesso credito ha precedentemente costituito la base di un sequestro 22
dicembre 1994, ottenuto da __________ su una proprietà immobiliare del
convenuto, domiciliato all'estero, sita in territorio di __________; al
sequestro ha fatto seguito una procedura esecutiva concretizzatasi nella
notifica al convenuto del PE __________ di Lugano cui è stata interposta
opposizione.
-
L'eccezione
oggetto del lodo parziale è quella sollevata dalla parte convenuta secondo cui
la società semplice attrice -che costituisce litisconsorzio necessario- non è
completa: dalla stessa manca infatti la persona dell'avv. __________ che, dopo
aver collaborato per molti anni nello studio legale in posizione subordinata,
nel 1988 era divenuto socio dei titolari __________ L'assenza di un socio del
liteconsozio attore renderebbe nullo il sequestro e la successiva esecuzione;
ma anche la presente procedura arbitrale in quanto la sede dell'arbitrato è
fondata sull'ordine di sequestro del bene immobile di __________. Per contro è
pacifico che la vertenza venga risolta nella via arbitrale, così come prevede
lo statuto dello studio legale attore (doc. C, n. 16).
A
questa tesi si oppongono gli attori che sostengono come l'avv. __________ non
sia mai divenuto socio -ovvero comproprietario- dello studio alla stregua degli
altri titolari, specificando in particolare che gli accordi intercorsi con lui
nel 1988 comunque escludevano esplicitamente la sua partecipazione
all'eventuale liquidazione dello studio. Inoltre, mentre gli altri soci
partecipavano agli utili dell'azienda secondo una percentuale, l'avv.
__________ godeva di una partecipazione fissa.
-
Con
il lodo parziale impugnato l'arbitro unico ha ritenuto che la questione della
legittimazione attiva può trovare soluzione al di fuori della risposta al
quesito sulla qualità di socio dell'avv. __________ nella società semplice
titolare dello studio legale; basta al proposito stabilire se egli avesse
diritto di percepire un'indennità a seguito della cessione dello studio di
__________ al convenuto. Egli l'ha escluso in base alla lettera 14 luglio 1988
con la quale l'avv. __________ comunicava all'avv. __________ le condizioni
della sua attività nello studio in qualità di indipendente (doc. O), sia in
base al contenuto del verbale 12 marzo 1988 dell'assemblea dei soci dello
studio legale in cui era prevista l'esclusione dell'avv. __________ dai diritti
patrimoniali in caso di liquidazione dello studio (doc. 9); elementi
dell'istruttoria confortati peraltro dalla deposizione testimoniale dello
stesso avv. __________ In diritto, con riferimento all'art. 544 CO, il lodo
considera che la pattuizione particolare di cui s'è detto esclude il diritto in
comunione di tutti i soci sui beni della società semplice e quindi il
litisconsorzio necessario nella presente causa. Ha così respinto l'eccezione di
carenza di legittimazione attiva degli attori.
-
Il
ricorso in esame ripropone tutti gli elementi di prova e tutti gli indizi
ritenuti atti a verificare la qualità di socio "titolare" dell'avv.
__________ a partire dal 1. gennaio 1988: in particolare si tratta dei verbali
di assemblea dei soci del 28 marzo 1987 (doc. 7) -durante la quale è
stata esaminata la candidatura dell'avv. __________ - e del 12 marzo 1988 (doc.
9), nonché di un appunto interno dell'avv. __________ che fa riferimento
all'art. 13 dello Statuto dello studio, ossia alla norma concernente la qualità
di socio titolare. Ma il ricorrente fa riferimento anche alla carta da lettera
e meglio alle modifiche intervenute con la nuova situazione dell'avv.
__________ all'interno dell'azienda, alla contabilità dello studio legale e in
particolare alla ripartizione degli utili dove lo stesso avvocato, dopo il 1.
gennaio 1988, non figurava più tra i dipendenti ma nel gruppo dei titolari e,
infine, al fatto che quegli -in diverse occasioni- aveva partecipato come
litisconsorte con gli altri soci a procedure giudiziarie in cui era coinvolto
lo stesso studio legale in qualità di parte. Inoltre accenna alla deposizione
testimoniale dello stesso avvocato __________ che ha confermato la modifica
della sua collocazione nell'ambito dell'ufficio a partire dal 1988, passando
alla categoria degli indipendenti anche nei confronti della Cassa AVS e
dell'autorità fiscale. Comunque egli, avuta notizia della sua nuova
collocazione, l'ha accettata in modi e in forme diverse; per contro, egli non é
mai stato liberato dalla sua responsabilità come socio, anche perché ciò
avrebbe potuto avvenire esclusivamente con il consenso anche dell'avv.
Il
ricorrente contesta poi la soluzione adottata dall'arbitro. Potesse essere
ammesso il sillogismo su cui si fonda il lodo impugnato, in concreto nega una
limitazione della responsabilità finanziaria dell'avv. __________ a tale scopo
ricorda come questi abbia profittato per la sua attività professionale del
goodwill e delle infrastrutture allestite dal convenuto a __________: ne
consegue che la parte della vertenza di merito che concernerà l'indennizzo di
queste prestazioni nell'ambito dello scioglimento dello studio, in particolare
relativamente alla sede di __________, dovrà vedere coinvolto anche il socio
__________ D'altra parte, poiché la vertenza dovrà tenere in considerazione
anche eventuali debiti della società semplice nei confronti del convenuto,
rileva come l'avv. __________ non sia mai stato liberato da una responsabilità
in tal senso. Infine, poiché gli era stata riconosciuta una partecipazione del
25% agli utili del centro profitti dell'avv. __________, ne consegue che
partecipasse al risultato economico dello studio legale.
Delle
osservazioni presentate dagli attori si dirà, se necessario, nel seguito.
- Pacifica
la possibilità d'impugnare per nullità un lodo parziale (Rüede / Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 340), il ricorso previsto
all'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come il
ricorso per cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la
ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener
M., Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed. 3, Zurigo 1979, p. 614;
SJZ 1976, 248; per tante, II CCA 28.4.1993 in re P./C.).
Il
ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA, considerando che il lodo
impugnato è arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto
o dei termini di equità. A questa Camera compete pertanto esclusivamente di
vagliare se il lodo è inficiato d'arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente,
tenuto conto in particolare che il solo fatto che esista una soluzione
alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura d'arbitrio. In
altre parole, l'autorità di ricorso può distanziarsi dalla soluzione
dell'arbitro solo se la stessa appare insostenibile, in evidente contraddizione
con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (cfr. in
particolare l'art. 3 cpv. 3 del Decreto legislativo di applicazione del CIA del
17 febbraio 1971 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per
cassazione civile).
- Nella
decisione impugnata è determinante l'indicazione sulla natura della vertenza di
merito. Infatti, l'arbitro considera anzitutto il presupposto fattuale della
privazione di diritti dell'avv. __________ in caso di liquidazione parziale o
totale dello studio, collocando in quest'ambito la vertenza relativa al credito
vantato dagli attori nei confronti dell'ex socio avv. __________. Questa base
della soluzione adottata non può essere censurata per diversi motivi.
7.1. L'impostazione
della lite va ricercata nella definizione offerta dalle parti e, anzitutto,
dagli attori. Con la petizione, onde permettere all'arbitro un miglior giudizio
sull'eccezione controversa, si espone che alla fine del 1989 l'avv. __________
aveva ripreso in proprio, a far tempo dal 1. 1. 1990 e uscendo contestualmente
dalla società semplice, l'attività dello studio di __________ studio che era
stato aperto e avviato dalla stessa società: ne era sorta una controversia in
merito alla chiave di valutazione degli attivi e ad altre risultanze contabili
di quella parte dell'attività professionale. L'attività della società risultava
così contemporaneamente modificata per due motivi: la cessione dell'ufficio di
__________ e l'uscita di un socio. Il convenuto conviene almeno sul genere
della contestazione, laddove indica come ulteriori elementi della vertenza in
particolare la suddivisione degli utili societari e la valutazione del proprio
goodwill, sia nell'ambito della società, sia con riferimento all'attività
svolta a __________ in merito egli preannuncia la presentazione di una domanda
riconvenzionale (Risposta, p. 5). Ciò non fa che confermare che scopo della
lite debba essere considerato quello di stabilire i rapporti patrimoniali tra i
soci della precedente società in seguito al complesso fattuale descritto. E le
parti lo confermano anche in questa sede: cfr. Ricorso, pto. 2.1. e
Osservazioni, ibidem ("Si prende atto del fatto che anche controparte
localizza la controversia nelle reciproche pretese relative alla scissione e
alla ripresa della filiale zurighese ..."). Giacché all'incarto non sono
ancora state versate allegazioni complete sul merito della lite, le indicazioni
surriferite devono bastare per una qualifica della vertenza; comunque, dovendo
le parti essere perfettamente in chiaro sull'eventuale necessità di fornire
all'arbitro elementi in tal senso, v'è da presumere che -in caso di disaccordo
sulla litis contestatio così come descritta- ne avrebbero puntualmente
formulato adeguata censura.
7.2. Anche
se la legge non regola esplicitamente il caso dell'uscita di un socio dalla
società semplice senza che l'esistenza della società stessa venga messa in
gioco, la dottrina ne ammette la possibilità (Tercier P., La partie
spéciale du Code des obligations, Zurigo, 1988, N. 4201) e ne affronta
dettagliatamente le conseguenze (Staehelin D., in Comm. di Basilea,
Obligationenrecht II, 1994, Art. 545/546, N. 5 - 7 e soprattutto Siegwart
A., in Comm. di Zurigo al CO, 1938, Art. 547, N. 38 segg.). In merito
appare acquisito che la fattispecie comporta un parziale scioglimento della
società e che le conseguenze pecuniarie, in particolare per quanto riguarda il
socio uscente vengono regolate convenzionalmente, rispettivamente secondo
criteri stabiliti contrattualmente; in mancanza di simili disposizioni, il
credito del socio uscente viene stabilito, per quanto attiene al suo ammontare,
secondo i criteri indicati per la liquidazione (Siegwart, op. cit., ibidem,
N. 47).
Nel
caso concreto deve pertanto essere condivisa la relazione, espressa
dall'arbitro, fra la natura della contestazione e le regole previste per una
liquidazione parziale o totale della società semplice.
- Nel
caso in cui si volesse considerare il regolamento dei rapporti fra soci, in
caso di disaccordo, come una vertenza esterna, ossia tra la società e un socio
considerato alla stregua di un terzo, varrebbe la limitazione di cui all'art.
544 CO, così come espressa dall'arbitro. E' però altrettanto sostenibile, se
non preferibile, che la fattispecie configuri, in conformità con la natura dei
rapporti fra i soci, una vertenza interna dove appare irrilevante il
riferimento all'esigenza che la società agisca in giudizio per mezzo di tutti i
suoi soci, processualmente in un rapporto di litisconsorzio necessario. La non
sempre facile distinzione tra rapporti societari e rapporti esterni può infatti
essere operata in base alla regola secondo la quale, se la relazione è tale per
cui non ci si possa facilmente immaginare come controparte un "non
socio", allora essa è di natura interna (Siegwart, op. cit.,
Vorbem. zu Art. 530-551, N. 91). Ne consegue che una eventuale vertenza può
essere promossa semplicemente dai soci che vantano un diritto contro uno o più
consoci (Siegwart, op. cit., ibidem, N. 98), laddove abbondanzialmente
può essere osservato che per diritti che scaturiscono dal rapporto societario
non esiste nemmeno la responsabilità solidale dei consoci (Siegwart, op.
cit., ibidem, N. 99).
Questa
situazione, per rapporto alla natura e alle caratteristiche della vertenza, è
confermata anche riguardo all'intervento del giudice nell'ambito della
liquidazione, tant'è che un'eventuale azione è proposta solo contro quei soci
che si oppongono a un progetto di liquidazione (Siegwart, op. cit., ad
Art. 548, 549 e 550, N. 25; Staehelin, op. cit., art. 551, N. 10);
determinante per l'intervento in causa di un socio piuttosto di altri è
pertanto il concreto rapporto vigente fra i soci, piuttosto che la loro
collocazione all'interno della società.
La
conclusione dell'arbitro che ritiene non determinante la partecipazione
dell'avv. __________ nella vertenza arbitrale in qualità di attore poiché gli
era stata preclusa contrattualmente la possibilità di avanzare diritti
nell'ambito di una liquidazione (doc. O; doc. 9) e perché egli stesso ha
ammesso di non aver avuto "alcun diritto patrimoniale in caso di
liquidazione dello studio" e di non aver avuto "obblighi verso lo
studio in caso di perdite", non è arbitraria: in particolare non è
insostenibile, né contraria alle risultanze processuali, né in evidente
violazione del diritto o dell'equità.
- Dal
momento che il ricorso dev'essere respinto, decadono le richieste formulate dal
ricorrente sub 2, direttamente dipendenti dal postulato accoglimento del
gravame.
Il
giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza,
tenuto conto del valore litigioso, ma anche del fatto che si tratta di un
giudizio parziale.
Per i quali
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 e la LTG
pronuncia
-
Il
ricorso per nullità 24 settembre 1998 del dott. __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.- , già anticipati dal
ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre agli attori la somma di
fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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