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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.19
Data decisione, Autorità:
20.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00019
Lugano
20 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.560 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 11 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’004.25
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 22 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con appello del 15 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 2 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
è stato assunto dalla convenuta nel 1989 quale consulente di arredamenti, e vi
ha in seguito lavorato in qualità di consulente di vendita e responsabile del
reparto arredamento uffici.
Il
5 ottobre 1995 egli è stato licenziato in tronco nel corso di un colloquio con
il titolare della ditta convenuta, provvedimento confermato con lo scritto
dell’11 ottobre 1995 (doc. D).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l'atore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 33’004.25 oltre interessi a valere quale salario
per il periodo di disdetta (fr. 21’004.25) e indennità ex art. 337c cpv. 3 CO
(fr. 12’000.--).
C. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe proceduto
a titolo personale alla vendita di mobili ad una cliente, il che avrebbe
deteriorato ad un punto tale il rapporto di fiducia alla base del contratto di
lavoro da rendere necessario il licenziamento con effetto immediato.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti relativi all’episodio
contestato, ha negato che l’attore abbia inteso svolgere un’attività
concorrenziale con quella della datrice di lavoro, e ha di conseguenza sancito
l’illegittimità del licenziamento in tronco e accolto le pretese del
dipendente.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio del Pretore
nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede
invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta sostiene anche in questa sede il fondamento del licenziamento per
gravi motivi da lei pronunciato nei confronti dell’attore.
A
torto.
1.1 L’episodio
della pretesa attività concorrenziale riguardante la fornitura di un mobile
alla signora __________ è stato correttamente ricostruito nel giudizio
impugnato (consid. 7.1 - 7.5) e difatti la convenuta non contesta nel complesso
l’accertamento di questi fatti operato dal Pretore, ma nega che le sia stato
chiesto di pronunciarsi circa la possibilità di praticare un prezzo analogo a
quello dell’offerta del negozio di __________ in possesso della __________ La
questione è tuttavia di secondaria importanza, dovendosi ammettere che l’attore
in base alla sua funzione all’interno della ditta convenuta -la cui importanza
è stata evidenziata dalla stessa convenuta (appello, pag. 6: “ampie
responsabilità”)- potesse autonomamente verificare la possibilità di praticare
o meno un determinato prezzo per un mobile del valore di circa fr. 3’000.--,
senza necessità di interpellare per questo direttamente il titolare.
Rimane
inoltre il fatto che la convenuta, a prescindere da apodittiche affermazioni in
tal senso (appello, pag. 6), non ha concretamente dimostrato la possibilità per
lei di praticare per il mobile in questione delle condizioni equivalenti a
quelle offerte in Italia o anche solo migliori di quelle offerte dall’attore,
il cui comportamento non è perciò per questo motivo censurabile al punto da
giustificare un licenziamento in tronco.
1.2 La
convenuta tenta per il resto di appigliarsi a precedenti episodi in cui
l’attore avrebbe praticato nei suoi confronti analoga attività concorrenziale,
senza avvedersi che l’argomentazione non serve alla sua causa, ma è al
contrario controproducente.
Infatti,
nella misura in cui detti episodi vengono invocati a diretto sostegno del
licenziamento in tronco del 6 ottobre 1995 l’invocazione è vana già solo per il
motivo che non si è proceduto immediatamente al licenziamento, e proprio per il
fatto che in passato non si è proceduto al licenziamento immediato si deve
dedurre che la mancanza a mente della convenuta non era di gravità tale da
giustificare il provvedimento.
Alla
luce degli asseriti precedenti, il licenziamento per causa grave avrebbe (se
del caso) potuto essere giustificato unicamente se nei confronti del dipendente
fosse stato pronunciato un formale avvertimento contenente l’espressa
comminatoria della sanzione (ICCTF 20 febbraio 1996 in re O./O. SA) il
che non risulta tuttavia essere avvenuto nella specie, né la convenuta lo
pretende.
- Per
il caso, verificatosi, di conferma del giudizio sulla mancanza di
giustificazione del licenziamento in tronco, la convenuta contesta l’ammontare
del salario del dipendente, sostenendo che esso non ammonterebbe a fr. 4’526.--
mensili, come ritenuto dal Pretore, ma si costituirebbe di un salario fisso
mensile di fr. 2’000.-- e di una provvigioni pari al 3% della cifra d’affari
netta.
La
tesi è ai limiti del temerario.
Indipendentemente
dalle indicazioni figuranti sul contratto, che effettivamente lasciano spazio
ad entrambe le possibilità sopra descritte, l’istruttoria ha chiaramente
stabilito -e non vi è contestazione in proposito nell’appello- che l’attore,
come tutti gli altri venditori della ditta, è sempre stato retribuito
unicamente con un salario fisso, senza computo di provvigioni a fine anno.
In
queste condizioni è addirittura abusivo invocare una pattuizione contrattuale
che, quand’anche effettivamente voluta dalle parti -il che non è per nulla sicuro-
è sicuramente stata abbandonata per atti concludenti fin dall’inizio del
rapporto di lavoro.
- L’appellante
contesta infine l’attribuzione in favore dell’attore di un’indennità di fr.
12’000.-- ex art. 337c cpv. 3 CO, sostenendo che “l’istruttoria ha dimostrato
che genere di dipendente fosse l’appellato” e che “al datore di lavoro non può
quindi essere rimproverata alcuna colpa” (punto 6, pag. 6), e ancora che
“l’assunto del Pretore costituirebbe una forma di premio per colui che ha
senz’altro agito in malafede” (pag. 7).
Dalla
semplice lettura di queste argomentazioni -ma l’intero gravame è improntato ad
una sistematica quanto immotivata acredine nei confronti del dipendente- è
evidente che la convenuta ritiene ingiustificata la concessione dell’indennità
sulla base della propria personale opinione sui fatti rilevanti, secondo la
quale sarebbe giustificato il licenziamento in tronco e la datrice sarebbe
esente da colpe, caso in cui è ovvio che nessuna indennità sarebbe stata
accordata.
Manca
invece una ponderata critica delle conclusioni del Pretore basata su una serena
disamina della fattispecie, di modo che le confuse obiezioni della resistente
possono tranquillamente essere reiette con il semplice rinvio alla
giurisprudenza che stabilisce che il Pretore nella determinazione
dell’indennità -per la quale sono date nella specie tutte le premesse- gode di
un vasto margine di apprezzamento, così che vi è intervento dell’autorità di
ricorso solo in caso di manifesta ingiustizia (II CCA 8 marzo 1996 in re
C./T. SA, 6 aprile 1994 in re J./B. SA), il che non è però nella specie
assolutamente il caso.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 1’700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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