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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.188
Data decisione, Autorità:
19.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00188
Lugano
19 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.793 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 15 novembre 1996 da
rappr.
Contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
11’800.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a
incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 agosto 1998 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Appello sul quale
i convenuti non si sono espressi;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
25 novembre 1994 alle ore 13.00 circa l’attrice in territorio di __________
procedeva sulla corsia di sorpasso dell’autostrada in direzione sud, allorché
essa dopo una violenta frenata, è andata a collidere con la barriera di
protezione metallica alla sua sinistra distruggendo completamente la vettura VW
Golf GT da lei condotta, del valore di fr. 11’300.--, il cui relitto è in
seguito stato rimosso contro una spesa di fr. 505.--.
B. Con
la petizione l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo
che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del __________, che
precedeva l’attrice circolando sulla corsia di destra, il quale avrebbe
sconsideratamente effettuato una brusca sterzata a sinistra, invadendo la
corsia di sorpasso, per evitare un pedone che si trovava in mezzo alla corsia
da lui percorsa per segnalare un incidente accaduto poco più avanti, facendo
cenno ai veicoli in transito di rallentare e spostarsi sulla corsia di
sorpasso.
C. Nella
risposta del 30 gennaio 1997 i convenuti si sono opposti alla petizione negando
che vi sarebbe stata da parte del conducente __________ l’improvvisa invasione
della corsia di sorpasso.
Egli
si sarebbe comportato in maniera del tutto corretta, rallentando alla vista del
pedone e segnalando con l’indicatore di direzione la manovra di cambio di
corsia, mentre l’attrice, che sopraggiungeva a velocità eccessiva, non sarebbe
stata in grado di mantenere la padronanza del veicolo.
Non
essendoci colpa del conducente __________ nulla sarebbe dovuto all’attrice.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, dopo avere rilevato il contraddittorio
comportamento delle parti, che avrebbero entrambe fornito due differenti
versioni dell’accaduto, ha ritenuto che le prove agli atti non consentirebbero
di ritenere dimostrata la colpa del conducente convenuto, mentre risulterebbe
semmai l’imprudenza dell’attrice, che non avrebbe saputo adeguarsi alla
situazione di pericolo, ed ha perciò respinto la petizione.
E. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere
la petizione.
Riassunta
la propria versione dei fatti, essa -in sintesi- ha invocato gli art. 34 cpv.
3, 35 cpv. 2 e 44 cpv. 1 LCS per sostenere che quale conducente di un veicolo
in procinto di effettuare un sorpasso essa poteva confidare nel fatto che la
vettura sorpassata non si sarebbe improvvisamente immessa nella corsia di
sorpasso. Sarebbe pertanto errato il giudizio impugnato, nella misura in cui a
torto stravolge questa situazione di diritto per addebitarle una perdita di
controllo della propria vettura innescata dal comportamento del conducente
__________ e per la quale essa era oltretutto stata assolta nella procedura
amministrativa.
F. I
convenuti non hanno presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto
- Il
Pretore ha rilevato a giusta ragione la contraddittorietà del comportamento
delle parti, che nella presente causa hanno modificato in maniera significativa
le tesi fattuali sulle circostanze del sinistro rispetto alle dichiarazioni
rese in sede di interrogatorio da parte della polizia.
La
questione può comunque essere tranquillamente superata nel senso che l’attrice
è proceduralmente tenuta alla dimostrazione della verità dell’esposizione
fattuale resa nel corso di questa causa, e per la quale, in sostanza, essa
sarebbe stata ostacolata dall’__________ nell’esecuzione del sorpasso per il
fatto che questi avrebbe repentinamente cambiato corsia di marcia in
conseguenza dell’inopinata presenza di __________ sulla corsia di destra
dell’autostrada.
- Se
non che, le invocazioni in proprio favore da parte dell’attrice degli art. 34,
35 e 44 LCS e del principio dell’affidamento, nel senso che essa non avrebbe
dovuto attendersi il cambio di corsia del veicolo che era in procinto di
superare, risultano controproducenti: l’attrice, che ammette pacificamente di
avere anch’essa visto il __________ prima dell’effettuazione del sorpasso (cfr.
verbale di interrogatorio 25 novembre 1994; appello, punto 1, pag. 3) sembra
infatti dare per scontato che in quelle circostanze -presenza di un pedone
sulla corsia destra di marcia dell’autostrada- essa avrebbe nondimeno
lecitamente potuto procedere alla manovra di sorpasso, il che è in realtà del
tutto errato.
Vero
è invece che avendo scorto il pedone, l’attrice doveva immediatamente desistere
da qualsiasi proposito in tal senso, anche frenando bruscamente se necessario,
dovendo presumere, prima ancora che ciò avvenisse, che il veicolo che essa si
apprestava a superare si sarebbe con ogni probabilità spostato sulla sinistra
per schivare il pedone (art. 35 cpv. 3 e 5 LCS; Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 2.16 ad art. 35 LCS).
L’art.
10 cpv. 1 ONC è del resto esplicito nel vietare il sorpasso se davanti al
veicolo che precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione
o pedoni che attraversano la strada (Bussy/Rusconi, ibidem).
Quo
alle modalità di esecuzione di questa manovra, il teste __________ -la cui
indipendenza rende la di lui versione preferibile a quelle contraddittorie
delle parti- afferma che l’__________ avrebbe addirittura avuto il tempo di
segnalare il cambio di corsia con l’indicatore di direzione, dal che si deduce
che l’attrice, che a suo dire aveva già scorto il pedone e che secondo il teste
è sopraggiunta “dopo alcuni istanti”, a maggior ragione disponeva del tempo per
effettuare una frenata in luogo del sorpasso, divenuto illecito e
pericolosissimo per la presenza del __________.
- Di
nessuna rilevanza è infine il fatto che l’autorità amministrativa abbia
ritenuto di non procedere nei confronti dell’attrice, non essendo
-contrariamente all’opinione dell’appellante- siffatta decisione vincolante ai
fini della presente procedura civile di risarcimento, e questo sia dal profilo
degli accertamenti di fatto che da quello delle considerazioni di diritto
risultanti da tali accertamenti (Rep. 1985, pag. 137; II CCA 21
marzo 1996 in re C./P.).
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Le
spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Ai
convenuti, che non hanno presentato osservazioni all’appello, non vengono
attribuite ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e
fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III.
Intimazione: - ______________________________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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