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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.16
Data decisione, Autorità:
20.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00016
Lugano
20 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.475 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 27 giugno 1996 da
__________ rappr__________
contro
rappr.
con la
quale l'attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 45’000.--
oltre interessi di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione
14 giugno 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona, in merito
all’esecuzione no. 303136 dell'UE di Bellinzona, nonché la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 29’000.-- oltre interessi;
Domande
avversate dal convenuto e ammesse dal Pretore con sentenza 15 dicembre 1997
limitatamente a fr. 4’000.--;
Appellante
l'attore, che con atto di appello del 14 gennaio 1998 chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di disconoscere il debito di fr. 45’000.--;
Mentre il convenuto con osservazioni del 3 marzo 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il
convenuto ha escusso l’attore per fr. 45’000.-- oltre interessi in base al
contratto 26 luglio 1995 con il quale egli e __________ gli hanno venduto 65
azioni della __________ (doc. A inc. 457/96), ottenendo il 12 giugno 1996 il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE a suo tempo
notificatogli.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito asserendo
che:
-
il
credito di fr. 15’000.-- nei confronti di __________ di cui era prevista la
cessione all’attore nel contratto non figurerebbe nel bilancio della società,
così che l’importo sarebbe da dedurre dal prezzo complessivo delle azioni;
-
il
bilancio di __________ indicherebbe l’esistenza di liquidità per fr. 14’000.--
in realtà inesistenti, così che anche questo importo sarebbe da defalcare dal
prezzo di vendita;
-
l’attore
avrebbe versato fr. 35’000.-- mentre il saldo di fr. 45’000.-- non verrebbe
pagato a seguito dell’inadempienza di controparte, che rifiuterebbe la consegna
delle 45 azioni in suo possesso;
-
il
bilancio societario allestito per la ripresa delle azioni non corrisponderebbe
alla situazione reale, così che il valore dei titoli sarebbe inferiore al
prezzo pattuito;
-
l’attore
avrebbe effettuato prestazioni professionali per i signori __________ per fr.
20’000.-- e avrebbe anticipato per loro conto fr. 9’000.-- a degli artigiani;
così
che in definitiva nulla sarebbe dovuto al creditore, ed anzi egli sarebbe
debitore dell’attore per fr. 29’000.--, somma richiesta in causa unitamente al
disconoscimento del debito.
B. Il
convenuto, cessionario della parte di credito di __________, nell’allegato di
risposta ha integralmente contestato le eccezioni e le pretese del debitore, e
ha perciò chiesto l’integrale reiezione della petizione.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza di un contratto ai sensi
degli art. 184 e segg. CO, ha integralmente respinto le tesi ed eccezioni
dell’attore, eccezion fatta per la sua richiesta di rimborso di fr. 4’000.--,
somma da lui pagata ad un falegname per lavori attinenti alla parte __________
D. Con
l’appello l’attore postula la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere
l’azione di disconoscimento.
Quo
al credito di fr. 15’000.-- nei confronti di __________, il Pretore avrebbe
valutato erroneamente le risultanze istruttorie, concludendo a torto per la
rinuncia dell’attore a quella posizione.
Per
tale somma e per quella di fr. 13’595.35 di cui all’ammanco di cassa l’attore
si sarebbe trovato in situazione di errore essenziale al momento della stipula
del contratto, così che si giustificherebbe un suo parziale annullamento ai
sensi dell’art. 20 cpv. 2 CO, così da dedurre questi importi dal prezzo di
vendita delle azioni.
L’istruttoria,
contrariamente all’assunto pretorile, avrebbe inoltre dimostrato anche il
credito dell’attore per prestazioni professionali e per gli anticipi ad
artigiani, così che la sentenza impugnata sarebbe da riformare anche su questo
punto.
E. Delle
osservazioni all’appello del 3 marzo 1998, con cui il convenuto propone la
reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto
- Sul
credito di fr. 15’000.-- nei confronti di __________
L’attore
ripropone le proprie censure relative al credito di fr. 15’000.-- nei confronti
di __________ che egli avrebbe assunto (appello, punto 5, pag. 4) con
l’acquisto delle azioni, sostenendo di trovarsi in situazione di errore
essenziale per il motivo che tale credito non figurerebbe nel bilancio di
__________.
Il
primo rilievo che si impone è quello per cui non è corretto parlare di
un’assunzione del credito da parte dell’attore (o in altri termini di una
cessione del medesimo dai venditori all’attore).
Ritenuto
infatti che lo scopo economico dell’operazione era quello di assicurare
all’attore la proprietà dell’intero pacchetto azionario di __________, tale
assunzione di credito avrebbe di fatto condotto l’attore ad essere creditore
della società di sua proprietà.
E’
pacifico che nel contesto della trattativa in esame non vi era alcun interesse
dell’attore a farsi effettivamente pagare tale credito dalla sua società, e
difatti la pattuizione della cessione del credito appare in sostanza come una
questione attinente al prezzo delle azioni (doc. 1, pag. 1, punto 4; pag. 2,
punto 2), che veniva così ad essere maggiorato di fr. 15’000.--, ma comunque
anche in tale misura accettato dall’attore quale controprestazione per il
trasferimento della proprietà delle azioni, così da rendere di fatto non
realmente rilevante la questione dell’esistenza o meno di quel credito.
Come
che sia, il fondamento delle obiezioni dell’attore non dipende comunque, come
egli pretende a torto, dal solo elemento formale costituito dalla presenza o
meno di quella posizione nei bilanci della società.
Da
un lato, infatti, l’assenza della posizione debitoria (dal punto di vista della
società) nel bilancio di __________ non poteva indurre l’attore in errore dal
momento che l’esistenza di detto credito gli era nota per essergli stata
comunicata dai cedenti.
D’altro
canto l’assenza del credito dai bilanci non consente ancora di trarre la
conclusione che esso sarebbe inesistente, costituendo il bilancio unicamente
una dichiarazione unilaterale di __________ sulla propria situazione economica,
mentre l’asserita inesistenza dello stesso andava semmai comprovata con
elementi relativi al suo fondamento materiale che sono invece rimasti del tutto
estranei alla presente causa, non essendo state approfondite le argomentazioni
del convenuto circa l’origine del credito in questione (risposta, pag. 3).
Non
potendosi di conseguenza concludere con la necessaria certezza per
l’inesistenza di detto credito, ne deve conseguire la reiezione delle censure
dell’attore su questo tema.
- Sull’ammanco
di cassa di fr. 13’595.35
Il
Pretore ha respinto le argomentazioni dell’attore su questa posizione rilevando
(consid. 7, pag. 4) che la vendita delle azioni sarebbe avvenuta senza
riferimento ai valori del bilancio al 31 dicembre 1994 e che le parti avrebbero
saputo che vi era una differenza di cassa, così che non vi sarebbe stato errore
e lo stesso non sarebbe comunque stato essenziale ai fini della vendita.
L’attore
insorge contro queste conclusioni, ma adduce quella medesima deposizione della
teste __________ sulla quale il Pretore ha in parte fondato il proprio
giudizio, e dalla quale risulta che (verbali, pag. 13) “avevo chiesto ad
entrambe le parti se ritenevano attendibile il saldo del conto cassa ricevendo
risposte negative”. E’ inoltre vero che il contratto doc. 1 verte solo sulla
vendita di un certo numero di azioni ad un determinato prezzo, senza alcun
vincolante riferimento fra detto prezzo e le cifre del bilancio della società,
prova ne è che lo stesso non viene ritenuto vincolante ai fini della vendita e
che l’unico riferimento al bilancio contenuto nel contratto (punto 3, pag. 2) è
in sostanza un’unilaterale e globale dichiarazione dell’attore medesimo di
ritirare gli attivi e i passivi risultanti da tale bilancio.
Deve
pertanto essere pienamente confermato il giudizio del Pretore su questo punto.
- Sulla
pretesa di fr. 18’000.-- per prestazioni professionali
La
pretesa è stata respinta dal Pretore per il motivo che non vi sarebbero in atti
elementi sufficienti alla determinazione dell’onorario.
Il
giudizio deve essere anche in questo caso condiviso.
A
dispetto della puntigliosa elencazione dell’attore dei riscontri probatori che
dimostrerebbero il fondamento della pretesa (appello, punto 6, pag. 6), è
infatti addirittura manifesto che gli atti non consentono di acquisire che una
vaga idea della natura e dell’ammontare delle prestazioni eseguite dall’attore,
così che risulta impossibile qualsivoglia quantificazione ragionevole del loro
valore.
Così
come è usuale nelle cause tra architetto e committente, l’attore per fare
fronte al proprio onere probatorio avrebbe piuttosto dovuto versare in atti
tutta la documentazione attestante le prestazioni eseguite (progetti, schizzi,
conteggi, verbali di discussione, corrispondenza, ecc.) ed in seguito fare
verificare da una perizia giudiziaria la congruità della propria fatturazione
alla luce delle norme SIA e delle prestazioni eseguite oppure, in caso di
inapplicabilità delle norme SIA, avrebbe dovuto fornire al giudice tutti gli
elementi necessari alla determinazione degli onorari ai sensi dell’art. 394
cpv. 3 CO o dell’art. 374 CO (II CCA 21 dicembre 1993 in re arch.
R./B.), il che non è in concreto avvenuto.
- Sulla
pretesa di fr. 5’000.-- per la sostituzione di una vetrina
La
pretesa, di cui alla fattura doc. D, posizione 2, è stata respinta dal Pretore
siccome non dimostrata.
A
fronte di questa semplice motivazione, l’attore nel gravame (pag. 7) solleva
delle contestazioni che, per quanto comprensibili, non concorrono a fornire il
convincimento del fondamento della richiesta: “...l’appellante
nell’interrogatorio formale ha asserito che ciascuna fattura era stata
allestita alla data che vi è posta. I signori __________ erano già stati informati
di alcune posizioni in particolare di quelle concernenti gli anticipi agli
artigiani (interrogatorio formale del 9 aprile 1997 Ad 5)". Ne discende
che anche l’anticipo di fr. 5’000.-- per la fornitura e la posa vetrina della
porta d’entrata nel negozio non deve essere corrisposto all’appellante.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC
e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
14 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr.
1’000.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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