AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.141
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00141
Lugano
14 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.94.00832 (già 1’482) della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 25 giugno 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
116’190.- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, domanda
avversata da quest’ultima e respinta dal Pretore con sentenza 5 febbraio 1998;
ed
ora sull’istanza 16 aprile 1998 con cui l’attrice chiede che sia ammessa la
restituzione in intero del termine assegnato con ordinanza 3/4 marzo 1998 dal
presidente di questa Camera per il versamento dell’anticipo per le spese della
procedura di appello (inc. no. 12.98. 00052) e che di conseguenza il versamento
dell’anticipo stesso venga dichiarato tempestivo e l’appello 26 febbraio 1998
da lei inoltrato contro la sentenza pretorile ricevibile; il tutto, con
protesta di ripetibili;
viste
le osservazioni 3 luglio 1998 con cui la convenuta postula la reiezione
dell’istanza di restituzione in intero, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con ordinanza 3/4
marzo 1998 il presidente di questa Camera, nell’ambito della procedura ricorsuale
dipendente dall’appello 26 febbraio 1998 della __________ (inc. no. 12.98.
00052), ha assegnato all’appellante un termine scadente il 23 marzo 1998 per
versare alla cassa del Tribunale un anticipo spese di fr. 1’700.- con la
comminatoria di stralcio del gravame in caso di mancata osservanza dello stesso
(art. 312 CPC);
che con sentenza 6 aprile
1998 questa Camera, preso atto che dall’inchiesta svolta presso il Servizio
clientela / ricerche della Direzione generale delle __________ era risultato
che la data di scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico) allestito
dalla banca cui si era avvalsa l’appellante e su cui si trovava l’ordine di
pagamento di fr. 1’700.- era quella del 24 marzo 1998, ha concluso per la tardività
del versamento dell’anticipo ed ha pertanto stralciato l’appello dai ruoli;
che con l’istanza 16
aprile 1998 che qui ci occupa l’appellante chiede che sia ammessa la
restituzione in intero del termine assegnato con ordinanza 3/4 marzo 1998 e che
di conseguenza il versamento dell’anticipo venga dichiarato tempestivo e
l’appello ricevibile;
che a sostegno
dell’istanza essa afferma che, diversamente da quanto indicato dalle __________
l’operazione sarebbe stata elaborata nel SOC già il 23 marzo e non risulterebbe
esser mai stata indicata la scadenza del 24 marzo; a suo dire, il ritardo
nell’accredito sarebbe perciò dovuto a un impedimento (tecnico o connesso con
il processo stesso del Servizio SOC), indipendente dalla sua volontà e comunque
sfuggente al suo controllo, senza che nell’occasione le possa essere
rimproverata alcuna negligenza;
che, frattanto, con
sentenza 12 giugno 1998, il Tribunale federale, statuendo su un tempestivo
ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla qui istante, ha confermato che il
pagamento dell’anticipo era senz’altro avvenuto tardivamente: l’operazione
essendo stata in effetti elaborata nel SOC il 23 marzo, la data di scadenza non
poteva essere anteriore al 24 marzo;
che delle osservazioni 3
luglio 1998 con cui la convenuta postula la reiezione dell’istanza di
restituzione in intero si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando
in diritto
che giusta l’art. 137 CPC
la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se
l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di
comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua colpa, ignorava la
scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da
renderne impossibile l’osservanza (lett. a), oppure ancora perché l’impedimento
di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che
non poteva essere evitato (lett. b);
che nel caso di specie
l’istante spende buona parte del suo esposto ricorsuale per tentare di
dimostrare la tempestività del versamento dell’anticipo: sennonché, tale
questione è già stata nel frattempo risolta per la negativa dal Tribunale
federale e non può pertanto essere ridiscussa in questa sede, tanto più che
tale argomento, non rientrando tra quelli previsti all’art. 137 CPC, non
potrebbe comunque comportare l’accoglimento di una domanda di restituzione in
intero;
che, a ben vedere, l’unico
argomento che in casu potrebbe giustificare il benfondato della domanda di
restituzione in intero è quello secondo cui il ritardo nel pagamento sarebbe
dovuto a un impedimento (tecnico o connesso con il processo stesso del Servizio
SOC), indipendente dalla volontà della parte istante e comunque sfuggente al
suo controllo, senza che le possa essere rimproverata alcuna negligenza;
che tuttavia nel caso di
specie, a prescindere dal fatto che non è stata resa verosimile -né tanto meno
provata- alcuna disfunzione tecnica o connessa con la procedura SOC, è per
contro chiaro che il ritardo nell’effettuazione del pagamento alla cassa del
Tribunale era imputabile a negligenza della stessa parte istante, per non aver
reso attenta la banca della necessità di eseguire tempestivamente l’ordine di
pagamento (doc. G), rispettivamente, se anche avesse resa attenta quest’ultima,
per l’eventuale negligenza imputabile in tal caso alla banca, la quale
nell’occasione agiva quale suo ausiliario (art. 101 CO) e del cui agire essa è
pure responsabile: ora, atteso che lo scopo dell’istituto della restituzione in
intero non è quello di sopperire alle eventuali negligenze delle parti
(circostanza di cui l’istante è del resto pienamente cosciente: cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 137 N. 8; Rep. 1994 p. 381; IICCA 10 maggio 1995 in
re G. SA/F.; ICCTF 7 novembre 1996 in re M./M. SA), se ne deve
giocoforza concludere per la reiezione dell’istanza qui in esame;
che la tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza (art. 148
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di
restituzione in intero 16 aprile 1998 di __________ è respinta.
II. Le spese della
presente procedura consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
230.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
250.-
da anticiparsi
dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
convenuta fr. 250.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster